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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. LE OL Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 627/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
resistente
entrambi con l'avv. Cardella Angela (pec domiciliazione:
Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario con ad IC in data 24.9.2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello CP_1
Stato Civile del Comune di IC al n. 26, parte II, serie A, anno 2002, precisando che dall'unione coniugale sono stati generati due figli, , nato ad [...] il Persona_1
4.1.2006 e , nata ad [...] il [...]. Per_2
A seguito dell'istanza di conversione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia all'udienza di comparizione, con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025 entrambe le parti hanno chiesto accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti.
L'affidamento dei figli è condiviso con collocazione privilegiata presso il padre;
La Signora potrà di tenere con sé i figli ogni qual volta sarà possibile, anche in ragione Pt_1
delle proprie esigenze lavorative, di quelle del marito e degli impegni dei minori, e comunque
orientativamente tre giorni a settimana e in merito ai fine settimana a settimane alterne e
continuativamente dalle ore 17.00 del sabato pomeriggio alle ore 23.00 della domenica successiva;
I minori ad anni alterni trascorreranno Natale con la madre e Capodanno con il padre, Pasqua
con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e che lo stesso criterio dell'alternanza sarà utilizzato
per le festività del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, del 15 agosto del 2 novembre e dell'8
dicembre;
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in merito ai minori e provvederanno al
sostentamento dei figli in modo diretto ed autonomo per il periodo in cui i figli saranno
rispettivamente con ognuno dei genitori;
Le spese mediche di natura straordinaria non coperte dal SSN, le spese straordinarie di studio,
nonché qualsiasi altra spesa straordinaria preventivamente concordata sarà sostenuta in ragione di
metà da ciascuno dei coniugi”.
Con ordinanza del 23.7.2025 il Tribunale ha ritenuto opportuno “interloquire con le
parti circa la previsione dell'assegno di mantenimento della figlia minore e dei tempi di Per_2
permanenza della prole con la madre", giacché con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti;
L'affidamento della figlia minore è condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i
genitori : La Signora terrà con sé durante la settimana nei giorni di Lunedì, Pt_1 Per_2
Martedì e Mercoledì nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, durante la medesima
settimana il Signor terrà presso la propria abitazione la minore nei giorni di giovedì e venerdì CP_1
nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, la settimana successiva il Signor terrà CP_1
Lunedì, martedì e mercoledì e la Signora il Giovedì e il Venerdì e così di seguito. Per_2 Pt_1
Tale alternanza verrà mantenuta anche per ciò che concerne le principali festività e il periodo estivo,
durante il quale la minore trascorrerà quindici giorni continuativi con la madre e quindici giorni con
il padre;
In merito al mantenimento della minore, stante il collocamento paritetico, ognuno dei genitori
manterrà in maniera diretta mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate, Per_2
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori o per il periodo in cui i figli saranno rispettivamente
con ognuno dei genitori”.
Tuttavia, con ordinanza del 25.9.2025 il Tribunale ha rilevato che la previsione secondo cui ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento della figlia
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
minore non appare conforme alla “sperequazione tra la situazione economica della Per_2
Signora rispetto al Signor ” evidenziata con la predetta nota di trattazione Pt_1 CP_1
scritta ex art. 127ter c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore delle parti ha precisato che tale sperequazione economica è stata recentemente superata. In tale sede, invero, Parte_1
ha dichiarato di essere stata assunta da gennaio 2024 con regolare contratto a tempo
[...]
indeterminato presso il centro estetico “Naturbelle” con uno stipendio mensile di circa €
1.100,00 e ha, altresì, dichiarato di lavorare come operaio nel montaggio di CP_1
mobili percependo circa € 1.200,00 al mese.
Con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025 le parti hanno insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti;
L'affidamento della figlia minore è condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i
genitori : La Signora terrà con sé durante la settimana nei giorni di Lunedì , Pt_1 Per_2
Martedì e Mercoledì nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, durante la medesima
settimana il Signor terrà presso la propria abitazione la minore nei giorni di giovedì e venerdì CP_1
nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, la settimana successiva il Signor terrà CP_1
Lunedì , martedì e mercoledì e la Signora il Giovedì e il Venerdì e così di Per_2 Pt_1
seguito. Tale alternanza verrà mantenuta anche per ciò che concerne le principali festività e il periodo
estivo, durante il quale la minore trascorrerà quindici giorni continuativi con la madre e quindici
giorni con il padre;
In merito al mantenimento della minore, stante il collocamento paritetico, ognuno dei genitori
manterrà in maniera diretta mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate, Per_2
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori o per il periodo in cui i figli saranno
rispettivamente con ognuno dei genitori”.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
IN DIRITTO SI Pt_2
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 9241/2020 emesso da questo Tribunale il
22.10.2020 e pubblicato in pari data (R.G. n. 1583/2020);
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse dei figli.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario ad IC (TP) in data 24.9.2002 tra nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1 [...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune C.F._2
di IC al n. 26, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti di cui alla nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 28.11.2025
Il Presidente est.
LE OL
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. LE OL Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 627/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
resistente
entrambi con l'avv. Cardella Angela (pec domiciliazione:
Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario con ad IC in data 24.9.2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello CP_1
Stato Civile del Comune di IC al n. 26, parte II, serie A, anno 2002, precisando che dall'unione coniugale sono stati generati due figli, , nato ad [...] il Persona_1
4.1.2006 e , nata ad [...] il [...]. Per_2
A seguito dell'istanza di conversione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale in consensuale con contestuale rinuncia all'udienza di comparizione, con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025 entrambe le parti hanno chiesto accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti.
L'affidamento dei figli è condiviso con collocazione privilegiata presso il padre;
La Signora potrà di tenere con sé i figli ogni qual volta sarà possibile, anche in ragione Pt_1
delle proprie esigenze lavorative, di quelle del marito e degli impegni dei minori, e comunque
orientativamente tre giorni a settimana e in merito ai fine settimana a settimane alterne e
continuativamente dalle ore 17.00 del sabato pomeriggio alle ore 23.00 della domenica successiva;
I minori ad anni alterni trascorreranno Natale con la madre e Capodanno con il padre, Pasqua
con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e che lo stesso criterio dell'alternanza sarà utilizzato
per le festività del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno, del 15 agosto del 2 novembre e dell'8
dicembre;
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in merito ai minori e provvederanno al
sostentamento dei figli in modo diretto ed autonomo per il periodo in cui i figli saranno
rispettivamente con ognuno dei genitori;
Le spese mediche di natura straordinaria non coperte dal SSN, le spese straordinarie di studio,
nonché qualsiasi altra spesa straordinaria preventivamente concordata sarà sostenuta in ragione di
metà da ciascuno dei coniugi”.
Con ordinanza del 23.7.2025 il Tribunale ha ritenuto opportuno “interloquire con le
parti circa la previsione dell'assegno di mantenimento della figlia minore e dei tempi di Per_2
permanenza della prole con la madre", giacché con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti;
L'affidamento della figlia minore è condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i
genitori : La Signora terrà con sé durante la settimana nei giorni di Lunedì, Pt_1 Per_2
Martedì e Mercoledì nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, durante la medesima
settimana il Signor terrà presso la propria abitazione la minore nei giorni di giovedì e venerdì CP_1
nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, la settimana successiva il Signor terrà CP_1
Lunedì, martedì e mercoledì e la Signora il Giovedì e il Venerdì e così di seguito. Per_2 Pt_1
Tale alternanza verrà mantenuta anche per ciò che concerne le principali festività e il periodo estivo,
durante il quale la minore trascorrerà quindici giorni continuativi con la madre e quindici giorni con
il padre;
In merito al mantenimento della minore, stante il collocamento paritetico, ognuno dei genitori
manterrà in maniera diretta mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate, Per_2
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori o per il periodo in cui i figli saranno rispettivamente
con ognuno dei genitori”.
Tuttavia, con ordinanza del 25.9.2025 il Tribunale ha rilevato che la previsione secondo cui ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento della figlia
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
minore non appare conforme alla “sperequazione tra la situazione economica della Per_2
Signora rispetto al Signor ” evidenziata con la predetta nota di trattazione Pt_1 CP_1
scritta ex art. 127ter c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore delle parti ha precisato che tale sperequazione economica è stata recentemente superata. In tale sede, invero, Parte_1
ha dichiarato di essere stata assunta da gennaio 2024 con regolare contratto a tempo
[...]
indeterminato presso il centro estetico “Naturbelle” con uno stipendio mensile di circa €
1.100,00 e ha, altresì, dichiarato di lavorare come operaio nel montaggio di CP_1
mobili percependo circa € 1.200,00 al mese.
Con nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025 le parti hanno insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Nulla è dovuto in merito all'assegno divorzile, stante che entrambi sono economicamente
indipendenti;
L'affidamento della figlia minore è condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i
genitori : La Signora terrà con sé durante la settimana nei giorni di Lunedì , Pt_1 Per_2
Martedì e Mercoledì nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, durante la medesima
settimana il Signor terrà presso la propria abitazione la minore nei giorni di giovedì e venerdì CP_1
nonché o il Sabato o la Domenica in maniera alternata, la settimana successiva il Signor terrà CP_1
Lunedì , martedì e mercoledì e la Signora il Giovedì e il Venerdì e così di Per_2 Pt_1
seguito. Tale alternanza verrà mantenuta anche per ciò che concerne le principali festività e il periodo
estivo, durante il quale la minore trascorrerà quindici giorni continuativi con la madre e quindici
giorni con il padre;
In merito al mantenimento della minore, stante il collocamento paritetico, ognuno dei genitori
manterrà in maniera diretta mentre le spese straordinarie, preventivamente concordate, Per_2
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori o per il periodo in cui i figli saranno
rispettivamente con ognuno dei genitori”.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
IN DIRITTO SI Pt_2
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 9241/2020 emesso da questo Tribunale il
22.10.2020 e pubblicato in pari data (R.G. n. 1583/2020);
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse dei figli.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 627/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario ad IC (TP) in data 24.9.2002 tra nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1 [...]
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune C.F._2
di IC al n. 26, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti di cui alla nota di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 28.11.2025
Il Presidente est.
LE OL
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