Articolo 1660 del Codice civile
Articolo 1632Articolo 1661
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19 aprile 1942
Art. 1660.

(Variazioni necessarie del progetto).

Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere dal contratto e puo' ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennita'.

Se le variazioni sono di notevole entita', il committente puo' recedere dal contratto ed e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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