Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 703/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il giorno
18.03.2023, non notificata, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gian Luca Menti e Fabio Bajetto, in forza di procura in calce alla citazione in prime cure, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Genova, Salita
Viale n. 1/10
APPELLANTE contro
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda statuizione ed acquisizione, in riforma della sentenza n. 703/2023 del 18/03/2023 in causa avente n. 10.497/2018
R.G. dell'Ill.mo Tribunale di Genova, sospendere preliminarmente la provvisoria esecutorietà della stessa, se del caso già all'esito della promuovenda procedura ex art. 351 c.p.c. per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti in punto sussistenza fumus boni juris e periculum in mora, e senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio gravante sulla controparte Controparte_1 convenuta, ma attrice sostanziale, previa l'espletamento di tutte le istanze istruttorie dedotte in atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI c. c.p.c. (cfr. ex multis prova testimoniale, CTU, ordine ex art. 213 c.p.c.) e di cui si insiste, anche in questa sede per l'ammissione e l'espletamento dei relativi
1
Programma di Valorizzazione del Borgo di Bussana Vecchia e/o comunque di qualsivoglia atto e/o provvedimento amministrativo atto a qualificare i beni di cui è qui causa come patrimonio indisponibile dello Stato e/o Demanio pubblico, previa ove d'uopo emissione anche in via d'urgenza di ordine all di non avviare e/o di sospendere qualsivoglia attività finalizzata Controparte_1 all'espropriazione degli immobili o al rientro nel possesso degli stessi o comunque di attivare qualsivoglia forma di procedura per la riscossione degli importi asseritamente reclamati a titolo di indennità e/o di risarcimento danni per asserita indebita occupazione, così pronunciarsi per ciascuno ed ognuno dei motivi esposti:
1) accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra nata a [...]_1 il 30/04/1979 (c.f. ) è legittima ed esclusiva possessore per essere CodiceFiscale_1 subentrata nel 2008 nella legittima proprietà e comunque nel legittimo possesso esercitato da parte del suo dante causa sig.re dell'immobile di cui in parte narrativa (così identificato beni Parte_2 immobili in Bussana Vecchia:
A) in via Donetti (già via degli Archi s.n.c.) nella casa posta all'angolo con via Vallao e via Geva le seguenti porzioni:
- al piano seminterrato un vano ad uso cantina confinante con vano scala e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, proprietà e proprietà , sottosuolo;
CP_2 Per_1
- al piano terreno a livello di via degli Archi ingresso e scala per accedere alla cantina sopradescritta
e al piano primo qui di seguito descritto: confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, cantina sopradescritta, proprietà Miehe;
- al piano primo un vano ad uso di laboratorio disimpegno, altra scala per accedere al piano secondo qui di seguito descritto, bagno;
- al piano secondo cinque vani ad uso civile abitazione e scala per accedere al piano terzo qui di seguito descritto;
confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, proprietà muro perimetrale su via Vallao e proprietà Miehe;
Persona_2
- al piano terzo due vani terrazzo scoperto, scala per accedere al piano quarto qui di seguito descritto confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert proprietà Per_2
muro perimetrale su via Vallao muro perimetrale su via Geva proprietà Miehe e proprietà
[...]
Per_3
- al piano quarto un vano e terrazzo confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert muro perimetrale su via Vallao e muro perimetrale su via Geva, sopra: cielo
Il tutto costituente parte del mappale n. 676 foglio 4 non ancora censito al NCEU.
B) Vano con accesso da via Vallao s.n.c. sito al piano terra confinante con via Vallao e proseguendo in senso orario vano scalaproprietà e proprietà otto suolo e sopra in parte scala Pt_3 CP_3 ed in parte cielo, facente parte del mappale n. 676 foglio 4 non ancora censito al NCEU. Il compendio
2 immobiliare viene identificato dall'agenzia del Demanio come IMD0027 compendio immobiliare-
Sanremo- Borgo di Bussana Vecchia.)
2) Per effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia proprietà pubblica per l'immobile in questione
3) In via subordinata rispetto al precedente punto 2) e nel caso in cui la convenuta riesca a dimostrare l'acquisto della proprietà, per effetto dell'accertamento di cui al punto 1) accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) è proprietaria dell'immobile di cui in parte narrativa (così identificato CodiceFiscale_1 beni immobili in Bussana Vecchia:
A) in via Donetti (già via degli Archi s.n.c.) nella casa posta all'angolo con via Vallao e via Geva le seguenti porzioni:
- al piano seminterrato un vano ad uso cantina confinante con vano scala e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, proprietà e proprietà , sottosuolo;
CP_2 Per_1
- al piano terreno a livello di via degli Archi ingresso e scala per accedere alla cantina sopradescritta
e al piano primo qui di seguito descritto: confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, cantina sopradescritta, proprietà Miehe;
- al piano primo un vano ad uso di laboratorio disimpegno, altra scala per accedere al piano secondo qui di seguito descritto, bagno;
- al piano secondo cinque vani ad uso civile abitazione e scala per accedere alpianon terzo qui di seguito descritto;
confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert, proprietà muroperimetrale su via Vallao e proprietà Miehe;
Persona_2
- al piano terzo due vani terrazzo scoperto, scala per accedere al piano quarto qui di seguito descritto confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert proprietà Per_2
muro perimetrale su via Vallao muro perimetrale su via Geva proprietà Miehe e proprietà
[...]
Per_3
- al piano quarto un vano e terrazzo confinante con via degli Archi e proseguendo in senso orario proprietà Hundert muro perimetrale su via Vallao e muro perimetrale su via Geva, sopra: cielo
Il tutto costituente parte del mappale n. 676 foglio 4 non ancora censito al NCEU.
B) con accesso da via Vallao s.n.c. sito al piano terra confinante con via Vallao e proseguendo Pt_4 in senso orario vano scala proprietà e proprietà otto suolo e sopra in parte scala Pt_3 CP_3 ed in parte cielo, facente parte del mallale n. 676 foglio 4 non ancora censito al NCEU. Il compendio immobiliare viene identificato dall'agenzia del Demanio come IMD0027 compendio immobiliare-
Sanremo- Borgo di Bussana Vecchia) per acquisto fattone per usucapione dal 1967 o altra data meglio vista e per l'effetto, previo accatastamento dell'immobile de quo a suo favore, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia la trascrizione di rito con esonero da ogni responsabilità.
3 3) previa ogni più opportuna dichiara di Nullità e/o Annullamento e/o eventuale disapplicazione delle richieste di pagamento dell , rigettare ogni domanda di indennità proposta Controparte_1 dall nei confronti della nata a [...]_1 Parte_1 il 30/04/1979 (c.f. ) come proposta relativamente al succitato immobile di CodiceFiscale_1 cui in parte narrativa accertando e dichiarando che l'esponente nata a [...]
Londra (Regno Unito) il 30/04/1979 (c.f. ) nulla deve. CodiceFiscale_1
4) In subordine (salvo rispettoso gravame sul punto) accertare le riparazioni straordinarie, i miglioramenti recati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, le addizioni, l'aumento di valore conseguito dai beni de quibus per effetto degli interventi eseguiti (o in subordine, salvo rispettoso gravame sul punto accertare l'indennità dovuta sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa
e l'aumento di valore) e dunque dichiarare tenuto e quindi condannare l , in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore, al pagamento degli importi risultanti in corso di causa, anche tramite CTU di cui si insta sin da ora per la licenza e dovuti ex art. 1150 c.c. o altra norma meglio vista.
5) Dichiarare l'esistenza ai sensi dell'art. 1152 c.o. e/o dell'art. 2756 c.c del diritto di ritenzione da parte della sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) nei confronti dell degli immobili di cui è qui causa sino al C.F._1 Controparte_1 momento dell'effettiva corresponsione delle indennità tutte dovute per i lavori straordinari, ordinari le migliorie, e l'incremento di valore del compendio immobiliare de quo.
Con vittoria di spese e competenze e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà.”
PER L'APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, previo occorrendo esperimento di CTU siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., nonché ordine ex art. 213 siccome richiesto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.:
- rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di prime cure e, quindi:
- della reiezione delle domande avversarie in prime cure siccome inammissibili e, comunque, infondate;
- dell'accoglimento della domanda riconvenzionale in prime cure, con condanna di controparte al rilascio degli immobili indebitamente occupati.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio l , domandando in via principale Parte_1 Controparte_1 di essere dichiarata nell'esclusivo e legittimo possesso delle porzioni di immobili, siti in Sanremo nella frazione di Bussana Vecchia, elencati nell'atto di notorietà a firma del Notaio datato Persona_4
03/11/1983, prodotto nel giudizio di primo grado. In particolare, l'attrice chiedeva di accertare in negativo la proprietà pubblica degli immobili di cui sopra e, in subordine, di esserne dichiarata
4 proprietaria per intervenuta usucapione, avendoli posseduti uti dominus dal 1979 (anno della propria nascita) e, comunque dal 1968, tramite il padre, quando quest'ultimo aveva preso possesso dei ruderi di Bussana Vecchia, iniziandone la ristrutturazione. Dal summenzionato atto di notorietà emergeva che ella ha avuto unitamente ai propri danti il possesso esclusivo, pacifico, palese continuo ininterrotto e protratto per oltre 20 anni degli immobili in Bussana Vecchia di cui è causa.
Asseriva di essere subentrata nel possesso paterno nel 2008, a seguito della morte del genitore, e di avere proseguito i lavori di ristrutturazione. Il possesso esercitato dall'attrice – proseguiva – era stato esclusivo, come confermato dalle seguenti circostanze: i) nel 2012 l'attrice vendeva a terzi le scale di accesso alla cantina, rendendola accessibile dalla porta a livello strada;
ii) nel 2012 il
Comune di Sanremo rilasciava all'attrice il documento di identità con residenza in Borgo Bussana
Vecchia n. 0; iii) lo stesso Comune aveva, nel tempo, accordato agli abitanti del borgo licenze commerciali, utenze e il servizio di ritiro dei rifiuti. Dalla domanda di accertamento dell'usucapione degli immobili posseduti derivava l'insussistenza del credito vantato dall , che Controparte_1 con le note del 27/03/2018 e del 25/06/2018 aveva richiesto il pagamento di euro 67.739,57 per l'utilizzo senza titolo degli immobili per cui è causa. In ogni caso, secondo l'attrice, tali pretese sarebbero illegittime in quanto immotivate e comunque errate nel quantum, tenuto conto che originariamente gli immobili erano ruderi e che erano stati gli occupanti ad apportarvi quelle migliorie che gli avevano attribuito un valore di mercato. Soltanto dalle predette note dell , inoltre, CP_1
l'attrice apprendeva che in data 30.11.2017 era stato approvato un programma di valorizzazione del
Borgo di Bussana Vecchia, seguito dall'attivazione del procedimento di trasferimento ex art. 5 D.lgs.
n. 85/2010 degli immobili in argomento al sul presupposto della loro Controparte_4 demanialità. Tali provvedimenti, difatti, erano stati adottati dopo che il Direttore Generale del con decreto del 11/12/2000 – poi confermato in sede di Controparte_5 verifica ex art. 12 D.lgs. n. 42/2004 con nota del 19/04/2013 – aveva dichiarato l'interesse del nucleo storico di Bussana Vecchia ai sensi del D.lgs. n. 490/1999. In subordine, l'attrice chiedeva l'accertamento delle riparazioni eseguite sugli immobili de quibus e la condanna dell CP_1 al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità per i relativi lavori e il conseguente
[...] aumento di valore dei beni, alla luce delle migliorie conseguite. L'attrice, infine, con riferimento alle somme di cui sopra, chiedeva di dichiarare ex artt. 1152 e 2756 c.c. il proprio diritto di ritenere gli immobili in oggetto sino al momento dell'effettiva loro corresponsione.
L si costituiva in giudizio opponendosi a tali domande ed eccezioni e formulava Controparte_1 domanda riconvenzionale per ottenere il rilascio degli immobili per cui è causa.
Istruita documentalmente la controversia mediante le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo il primo giudice rigettato le istanze istruttorie, con sentenza n. 2750/2021 il Tribunale respingeva la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta dall'attrice e dichiarava la proprietà del sugli immobili per cui è causa, condannando l'attrice al rilascio degli stessi. Dichiarava CP_1 che nulla l'attrice deve a titolo di indennità di occupazione e quindi non dovute le somme di cui alle
5 richieste di pagamento dell'Agenzia del Demanio con le note del 27/03/2018 e del 25/06/2018.
Respingeva la domanda di una indennità per migliorie all'immobile proposta dalla attrice.
Compensava integralmente le spese di lite.
Affermava il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di usucapione era infondata, in quanto l'immobile, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. in quanto abbandonato a partire dal terremoto del 1887, era riconducibile alla categoria dei beni demaniali ai sensi dell'art. 822, trattandosi di immobile di interesse storico ex art. 1 L 1089/39, che non necessitava, per essere tale, neppure di un provvedimento amministrativo di riconoscimento.
L'interesse storico in argomento configura una qualità intrinseca della cosa, direttamente attribuita dalla legge, ed ove presente un provvedimento con cui l'autorità colloca il singolo ente pubblico entro la categoria dei beni culturali produce un effetto meramente ricognitivo delle caratteristiche che giuridicamente lo qualificano tale. In merito all'indennità richiesta dall per Controparte_1
l'utilizzo senza titolo degli immobili in causa, il Tribunale accoglieva la domanda attorea di accertamento negativo della sussistenza del credito, in quanto il pregiudizio sofferto dall CP_1 in conseguenza dell'indebita occupazione degli immobili non risultava provato né sotto il
[...] profilo del danno emergente né in termini di lucro cessante. In ordine alla domanda dell'attrice di pagamento delle migliorie, il Tribunale osservava che, ai sensi dell'art. 1145 c.c., il potere di fatto esercitato dall'attrice sui beni demaniali non produceva gli effetti previsti dall'art. 1150 c.c., da ritenersi norma eccezionale;
inoltre, l'indennizzo non spettava per le opere abusive, in ragione della loro non commerciabilità e comunque precarietà, essendo suscettibili di rimozione, non potendovi collegare l'effetto di un concreto incremento del valore del bene.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1 la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e proponendo i motivi di seguito articolati. In particolare: 1) parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che i beni immobili in questione erano stati acquistati dallo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. in epoca vicina al terremoto del 1887 per effetto dell'abbandono da parte dei proprietari, senza considerare la vigenza all'epoca del codice precedente che non prevedeva alcunchè in materia di immobili che non fossero di proprietà di alcuno. Neppure con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, come ritenuto dal Tribunale, poteva trovare applicazione l'art. 827 c.c.. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, rilevato che solo a decorrere dal 31.05.1984 le proprietà ubicate nel sito di Bussana Vecchia erano state intestate catastalmente al , senza che vi fosse alcuna dichiarazione di Controparte_6 interesse storico o culturale, considerato che l'iscrizione catastale da parte dell'amministrazione delle finanze non ha alcun rilievo ai fini di valutazioni di carattere storico culturale;
2) l'appellante si duole, altresì, del fatto che il primo giudice abbia applicato gli artt. 586 e 827 c.c. . L'odierna appellante aveva contestato alla controparte la possibilità di esigere il preteso credito sul presupposto di non avere alcuna titolarità attiva per avanzare le richieste del 2017 e del 2018, rilevando sul punto come l'Amministrazione dovesse provare di essere proprietaria dei beni, onere
6 mai assolto. Né era stata fornita una prova di una legittima successione ai sensi dell'art. 427, co. II
c.c., non essendo stata data la prova della mancanza di successibili e di un valido testamento non tenendo in considerazione il fatto che l'abbandono di detti immobili era stato conseguente ad un ordine dell'autorità mai revocato, e non per volontà abdicativa dei precedenti proprietari, e del fatto che il diritto di proprietà non si prescrive per non uso;
3) secondo parte appellante, anche se tali beni fossero da considerare come beni demaniali, questi rientrerebbero comunque nel c.d. “patrimonio disponibile” - gravando sulla PA l'onere di provarne la demanialità - categoria assoggettata al regime giuridico della proprietà privata e quindi usucapibile;
evidenziava l'appellante, poi, come, non trattandosi di edifici destinati a sede di uffici pubblici o di beni destinati ad un pubblico servizio, mancherebbe il doppio requisito dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio, oltre alla concreta sua utilizzazione a questo fine;
4) lamenta l'appellante, altresì, la mancanza di alcuna prova idonea a qualificare gli immobili di Bussana come di interesse storico e artistico, essendo questi abbandonati all'esclusiva disponibilità dei privati dai giorni immediatamente successivi al terremoto del 1887 sino agli anni intorno al 1960, ed avendo Controparte_4 provveduto a demolire i beni, evidentemente non ravvisando nella qualità e nelle caratteristiche dei beni alcun interesse storico artistico;
nessuna prova è stata fornita dalla controparte della sussistenza di qualità tali da essere considerate di interesse storico-artistico e dunque da far annoverare i beni in oggetto nel patrimonio demaniale indisponibile. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale discende non solo dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini a uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità. E' pacifico che i beni di proprietà dell'appellante non abbiano mai avuto alcuna destinazione pubblica essendo rimasti o abbandonati o nell'esclusiva disponibilità di privati. 5) Rileva parte appellante che il DM 11/2/2000 del che aveva dichiarato “il nucleo storico di Bussana Vecchia” Controparte_7 di particolare interesse come individuato nella relazione storico-artistica era illegittimo ed inefficace;
dalle premesse di tale D.M. risulta che esso è stato emanato esercitando il potere di cui all'art. 6
D.Lgs. 29/10/99 n. 490, all'epoca ancora in vigore. Tuttavia, tale articolo afferiva ai beni dei soggetti diversi dagli enti pubblici e delle persone giuridiche lucrative, ragione per cui sussiste un primo profilo di illegittimità dal momento che è stata applicata una norma non pertinente al caso in esame. Il
Ministero, inoltre, non ha espletato quanto prescritto dall'art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 490/99 che imponeva la trascrizione della dichiarazione dell'interesse storico-artistico nei registri immobiliari. Censura, ancora, l'applicazione dell'art. 2, c.1, lett.a), D.Lgs. n. 490/99 in quanto non poteva riguardare un intero nucleo abitativo, ma riguardare solo singoli mobili o immobili;
6) secondo l'appellante errava la sentenza nel non tenere conto che ove si fosse conservata la condizione del 1887, il Borgo di
Bussana sarebbe stato privo di valore ed interesse;
rileva la contraddittorietà della sentenza
7 impugnata nei seguenti termini: Bussana vecchia non ha acquisito interesse storico e artistico perché borgo dalle originarie caratteristiche peculiari, ma acquisiva tale peculiarità grazie all'opera di ricostruzione spontanea da parte degli artisti ivi insediatisi;
7) quindi l'amministrazione pubblica avrebbe preteso l'attribuzione della proprietà dei beni con un proprio provvedimento, in danno ai possessori e al di fuori dei modi di acquisto della proprietà ammessi;
la rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla legge;
8) ancora, atteso che il possesso di parte attrice, pacifico, esclusivo, indisturbato uti dominus, era iniziato all'inizio degli anni sessanta (quanto meno dal 1967), erano in ogni caso maturati i requisiti dell'usucapione prima del provvedimento amministrativo che aveva ricompreso i beni di Bussana nel novero del c.d. patrimonio indisponibile dello Stato e/o del demanio pubblico;
9) in estremo subordine, per evitare un ingiustificato arricchimento da parte dello
Stato, secondo l'appellante troverebbe applicazione il 2° comma dell'art. 936 c.c. con il riconoscimento di un'indennità per il valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera oppure per l'aumento di valore recato al fondo;
10) censurava, quindi, il rigetto delle domande di riconoscimento delle riparazioni e migliorie, atteso il pregresso stato di abbandono dei luoghi;
11) sottolineava, ancora, che non esistendo al momento dell'inizio del possesso, alcun contenzioso con l'Amministrazione pubblica e non avendo questa mai contestato la buona fede dell'appellante, la stessa avrebbe dovuto avere diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa, esistenti al momento della restituzione;
12) in subordine, evidenziava la sussistenza del diritto a conseguire un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, o quantomeno ad una indennità pari alla minore somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore;
13) correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di indennità di occupazione da parte dell' e 14) Controparte_1 reiterava le istanze istruttorie, ivi compresa la CTU;
15) si doleva del fatto che fosse stata accolta la domanda dell di restituzione dei beni occupati, in quanto trattasi di richiesta Controparte_1 non dipendente da fatti che siano collegati con quelli costitutivi della domanda principale di pagamento dell'indennità di occupazione proposta dall . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l , la quale contestava tutto quanto dedotto in appello e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta.
Con ordinanza del 22.05.2024, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, respingeva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante. Contestualmente fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 28.01.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito dell'udienza di cui sopra la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come affermato dal Tribunale nella sentenza gravata, costituisce fatto notorio che nel 1887 la frazione di Bussana Vecchia venne parzialmente distrutta da un terremoto che costrinse i superstiti
8 a spostarsi in un nuovo borgo, creato dal Comune di Sanremo e denominato La Parte_5 stessa attrice riferisce che da tale momento gli immobili del vecchio borgo versarono in stato di abbandono abitativo forzato, finché negli anni '60 furono occupati da vari artisti, tra cui il padre dell'attrice. Nell'atto di citazione, infatti, si legge che “la cittadina di Bussana Vecchia si presentava negli anni sessanta del secolo (n.d.r. epoca dell'insediamento in loco dell'associazione denominata
'Comunità Artistica Internazionale' e dei danti causa dell'odierna attrice) come un complesso diroccato, in pessime, anzi, nulle, condizioni manutentive, in evidente stato di inabitabilità” (pag. 8 sentenza).
I ruderi furono abbandonati dai vecchi proprietari, oggi deceduti, stante il tempo trascorso e di conseguenza, si deve ritenere che gli immobili sono vacanti ed acquisiti allo Stato, per il disposto degli artt. 827 c.c. per il quale “i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, condivisibilmente applicato dal Tribunale, nonché in precedenti di questa
Corte (cfr. sentenza n. 1045/2023), a partire quanto meno dalla data di entrata in vigore del disposto normativo, ossia dal 1942 c.c.. Non è mai stato messo in dubbio che gli immobili compresi nel borgo di Bussana Vecchia presentassero caratteristiche tali da poter essere qualificati come di interesse storico, ai sensi dell'art. 1 della L 1089 del 1939, secondo quanto analiticamente indicato nel decreto del risalente ministeriale 11/12/2000, di tal chè parimenti condivisibile è l'affermazione del Tribunale per cui ai detti beni si applica l'art. 822, c. 2 c.c. per il quale fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico a norma delle leggi in materia, tra cui la legge n. 1089/1939 e al successivo D. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) applicabile ai beni appartenenti agli enti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) qualora “presentino” un interesse culturale di tipo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, c. 1).
I beni ricompresi nell'art. 1 della L 1089/39 non erano e non sono usucapibili né alienabili (sul punto,
Cass. Sez. unite 898/66, secondo cui questi beni, dopo l'avvento del codice civile del 1942, «hanno acquistato natura demaniale e sono divenuti pertanto assolutamente inalienabili e inusucapibili, e soggetti alle regole di amministrazione e di tutela giuridica caratteristiche della proprietà pubblica».
In termini analoghi, Cass. 7020/95; Cass., Sez. unite 8837/94; Cass., Sez. unite 268/93; Cass. Sez. unite 377/91).
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, nonché in precedenti di questa Corte, tale regime giuridico di non usucapibilità era, quindi, operativo già a far data dal 1988, quando, secondo la prospettazione di parte appellante, si sarebbe perfezionata l'usucapione dell'immobile, per effetto del possesso della sua dante causa, risalente, appunto al 1968, sommato al suo, ex art. 1146 c.c.
In questi termini, si sono espresse tutte le sentenze di merito che si sono occupate della relativa problematica, con riferimento ai beni compresi nel borgo di Bussana Vecchia.
La questione è stata già esaminata da questa Corte, con la sent. 145 del 2018, i cui principi sono condivisi dal Collegio e possono qui essere richiamati e sintetizzati.
9 Mentre i beni culturali delle persone fisiche e delle società richiedono la notificazione della dichiarazione per l'insorgenza del vincolo, ai sensi dell'art. 2, i beni culturali dello Stato sono assoggettati al vincolo della L 1089/39, senza necessità di preventiva dichiarazione notificata, in quanto la qualifica di bene culturale viene ad essi attribuita direttamente dalla legge, per cui il vincolo stesso opera automaticamente in stretto collegamento con l'esistenza stessa di questi beni.
In questi termini, del resto, si veda Cass. 14105/23, secondo cui “L'immobile di proprietà di un
Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente”.
Inoltre, come si è evidenziato nella sentenza di questa Corte 145 del 2018 e come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, gli atti di gestione da parte dello Stato degli immobili oggetto di causa risalgono ad un periodo precedente al decreto MIBAC del 2000 e, specificamente agli anni 83/84 e sono consistiti nell'intestazione della allora Intendenza di Finanza del bene a proprio favore, nelle ordinanze emesse nel 1987 con cui l'Amministrazione Finanziaria ingiunse agli abitanti del di pagare somme di denaro a titolo di indennità risarcitoria per la abusiva occupazione, precedute da una serie di inviti allo sgombero sempre da parte dell' amministrazione finanziaria emesse nel 1986, come emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova prodotta dall'Agenzia del Territorio n. 711 del 27/6/2011 e del Tribunale di Sanremo n. 1996 del 15 ottobre 1996. Tali atti, se non assurgono a valore interruttivo della prescrizione, tuttavia, sono “il segno dell'Amministrazione della volontà di manifestare l'interesse culturale e storico di questi immobili che erano già di proprietà dello Stato”, per cui – anche ipoteticamente a non voler accedere alla tesi della demanialità dal 1942 -, quanto meno dalla metà degli anni 80', e specificamente dal 1984, se non prima, agli immobili di Bussana
Vecchia era applicabile il regime giuridico dei beni di cui all'art. 1 della L 1089/39 (sentenza di questa
Corte n. 145 del 2018).
La bontà dell'interpretazione qui proposta ha trovato, da ultimo, supporto nella sentenza della
Suprema Corte n. 17926/23, che ha confermato la sentenza di questa Corte 145/18 sopra menzionata, rigettando i motivi di cassazione ivi proposti.
Nella motivazione, la Suprema Corte afferma: “Secondo la condivisibile ed anche recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6522/2003 e Cass. n. 25690/2018) di questa Corte (alla quale si è uniformata l'impugnata sentenza), nel vigore della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'interesse storico- artistico di un immobile di proprietà dello Stato, la cui presenza ne determina, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, ed 823, primo comma, c.c., l'inclusione nel demanio pubblico e l'assoluta inalienabilità, non postula necessariamente l'adozione di formali e specifici provvedimenti valutativi della Pubblica Amministrazione, ed è riscontrabile, pure in assenza di tali provvedimenti, sulla scorta
10 delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, evincibili anche dagli atti e comportamenti posti in essere dall'autorità amministrativa nella gestione dello stesso.
Vanno, pertanto, ribaditi, in materia, i seguenti principi: - l'immobile di proprietà di un ente pubblico, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 1098/1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto – ai sensi del combinato disposto degli artt.
822, comma 2, 823 e 824 c.c. – al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né essere oggetto di usucapione;
- i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi inalienabili e non assoggettabili a diritti di terzi (se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano): attraverso l'apposizione formale di uno di tali vincoli (mediante specifici provvedimenti amministrativi o l'emanazione di disposizioni normative), dunque, non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma semplicemente si attesta l'esistenza di una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche”.
Inoltre, la Suprema Corte ha aggiunto che “correttamente, la Corte ligure ha evidenziato che i suddetti atti, pur non potendo ad essi essere riconosciuta l'efficacia di atti interruttivi della prescrizione (come stabilito nella citata precedente sentenza di questa Corte n. 13625/2009), certamente costituivano atti idonei a contestare qualsiasi eventuale possesso di terzi, facendone venir meno i caratteri della pubblicità, della pacificità e della continuità”.
Infine, merita conferma anche l'affermazione del Tribunale, in relazione al rilievo attoreo relativo al fatto che il non abbia portato a compimento il procedimento previsto dall'art. 8 d.lgs. n. CP_5
490/99 che impone la trascrizione della dichiarazione nei registri immobiliari, per cui “l'art 5) per gli enti pubblici prevede solo l'obbligo di presentare un <
Ne consegue che il vincolo sui beni culturali dello Stato opera automaticamente per la sola loro esistenza” (pag. 7 sentenza).
Da quanto detto, ne discende che condivisibilmente la domanda di usucapione deve essere respinta e la sentenza impugnata che afferma che il possesso dell'appellante e dei suoi danti causa era ed
è stato privo di effetti giuridici, deve essere confermata, anche in merito all'accoglimento della domanda di rilascio, conseguente al rigetto della domanda di usucapione e al riconoscimento della natura demaniale del bene.
In ragione di quanto affermato le prove richieste si appalesano irrilevanti.
Quanto al richiesto indennizzo per le migliorie apportate, vi è da dire che deve essere confermata la pronuncia appellata laddove non lo riconosce. E' infatti senza effetti, ai sensi dell'art. 1145 I comma cc, il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, come nella fattispecie. L'art. 1150
11 cc invece disciplina gli effetti del possesso, di buona o male fede, ai fini dei rimborsi per addizioni, riparazioni e miglioramenti.
Ne consegue che la sentenza merita integrale conferma su tale domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria non svolta in appello.
Si ravvisano i presupposti per il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 703/2023 del Tribunale di
Genova, pubblicata il giorno 18.03.2023, non notificata, la Corte così provvede:
-respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
-condanna a rifondere all le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova, 4/2/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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