Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/05/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9639/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TROMBINI MARISA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PLUTINO ELISA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note di trattazione scritta del 12/2/2025 che di seguito si riportano: “dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.2020 in Comune di GN
(BS) tra il signor , nato a [...] V.T. (BS) il giorno 15.01.1996 - C.F. Parte_1
e la signora , nata a [...] il giorno 24.02.1997 – C.F. C.F._1 Controparte_1
, con ordine all'Ufficiale dello stato civile di GN (BS) di procedere alle C.F._2
annotazioni e alle altre incombenze di legge e ciò alle seguenti CONDIZIONI:
1) Affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre.
2) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, ciascun genitore terrà con sé i figli a settimane alterne
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i figli dall'altro, alla fine di ogni settimana. Ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli alle loro attività, nelle settimane di propria competenza, fatto salvo l'impegno di reciproca collaborazione.
3) Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con i bambini.
Durante le festività natalizie, in ogni caso, ciascun genitore terrà con sé i figli per la metà delle festività, alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia e quello di Capodanno. Allo stesso modo, durante le festività pasquali, ciascuno terrà i figli per metà del periodo di vacanze scolastiche, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Indicativamente i minori trascorreranno con i genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione con i figli verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Le parti si impegnano sin d'ora a festeggiare congiuntamente i compleanni dei figli, consentendo a ciascuno di parteciparvi, a prescindere dalla settimana di competenza. Quanto alle varie festività annuali (ad esempio Halloween, Carnevale) il genitore con cui i figli si troveranno quella settimana si impegna a far partecipare i figli agli eventi correlati purché adatti alla loro età. Quanto alle vacanze estive i genitori si impegnano a portare in vacanza i minori per almeno una settimana;
nel caso in cui solo uno dei genitori portasse in vacanza i figli minori nel periodo estivo, i genitori divideranno le spese di affitto dell'alloggio per il periodo di una settimana e per la quota di competenza dei figli.
5) In considerazione della permanenza paritaria dei minori presso ciascun genitore, le parti convengono che provvederanno al mantenimento dei figli direttamente: nessun contributo sarà dovuto. Tutte le spese straordinarie documentate, così come contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che i difensori hanno consegnato alle parti, verranno divise al 50%, ad eccezione delle spese di baby-sitter, in quanto per quest'ultima spesa ciascuna parte provvederà per la settimana di sua competenza. Quanto al grest estivo, le parti concordano che i minori verranno iscritti ai centri estivi adatti alla loro fascia età e di costo non più elevato rispetto a quelli organizzati dalle Parrocchie o dai Comuni.
6) I genitori si impegnano sin d'ora a confrontarsi personalmente sulle questioni riguardanti i figli, nel loro esclusivo interesse. Allo scopo, a titolo esemplificativo, le parti si impegnano a comunicarsi
2 le date dei colloqui scolastici, a partecipare insieme a detti colloqui e, in caso di assenza dell'una o dell'altro, ad informarsi sull'esito, a comunicarsi dati ed eventi particolari sportivi e non, e via discorrendo.
7) Stante l'indipendenza economica delle parti, non sarà prevista alcuna forma di mantenimento reciproca.
8) I coniugi si prestano reciprocamente consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio, anche per i figli minori.
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
10) Con l'adempimento delle presenti condizioni, i coniugi rinunciano espressamente alle domande svolte in giudizio.
11) Le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a congiunto con rinuncia dei termini per il deposito delle ulteriori memorie, comparse conclusionali e memorie di replica.
12) Spese del presente procedimento interamente compensate.
13) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GN (BS) in data 12/9/2020, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2020.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 1/8/2019) ed n. 8/2/2021). Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2806/2023 pubblicata in data 1/11/2023, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato conclusioni congiunte con note di trattazione scritta del 12/2/2025, come sopra integralmente riportate.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta con cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, rinunciando al deposito degli atti conclusivi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente dalla pronuncia della stessa, con sentenza n. 2806/2023 pubblicata l'1/11/2023; il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
3 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori della coppia, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce della tenera età di costoro e del raggiunto accordo rispettoso della bigenitorialità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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