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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 199 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale .
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), ed ivi residente in C.so Vittorio Veneto,n.570/d rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. LOGGIA SERENA, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali P.IVA_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.GALEANO MANLIO con domicilio eletto in Ragusa ,Via Leonardo Da Vinci, n.25 giusta procura come in atti.
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
– previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 0001373957 notificato in data
06-01-2024 per il pagamento di €.362,43 a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale , e sanzioni da versare alla Gestione commercianti periodo da gennaio 2017 a dicembre 2017.
L'opponente, eccepisce la decadenza dell'ente previdenziale di agire in esecuzione ex art. 25
D.Lgs 26/02/1999 n. 46, eccepisce pure la maturata prescrizione e la mancata prova del credito, la responsabilità aggravata e chiede l'annullamento dell'avviso di addebito.
Si è costituito l' rilevando infondate le ragioni del ricorso essendo stato l' avviso di CP_1
addebito formato nel rispetto del termine di decadenza, e comunque in caso di decadenza chiede accertarsi dovuti i contributi come richiesti, trattandosi di contributi eccedenti il minimale sul reddito come accertato d'ufficio, e che nessuna prescrizione è maturata stante la sospensione dei termini disposta con la normativa sull'emergenza da covid 19. Deduce anche il difetto di legittimazione passiva della Conclude chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 20 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) ,sulla scorta delle note scritte dei difensori delle parti , decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta in parte.
1)Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
perché nessuna legge prevede la cessione a favore della suddetta società dei contributi previdenziali da riscuotere tramite avviso di addebito.
2)L'eccezione di decadenza per i contributi anno 2017 è fondata .
L'eccezione di decadenza dell' dalla pretesa contributiva ai sensi dell'art 25 D.Lgs CP_1
n.46/1999 si configura come un'opposizione agli atti esecutivi e pertanto deve essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito, (art. 617 cpc). Nella fattispecie questo termine è rispettato essendo stato l'avviso notificato in data 06/01/2024 e il ricorso depositato per l'iscrizione in data 25/01/2024.
La legge (art. 25 comma 1 D.Lgs n.46/1999) dispone che l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale deve avvenire a pena di decadenza:
2 a) per i contributi o premi non versati dal debitore , entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito,tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie , risulta in atti:
-che il sig. fino al 2018 ha esercitato un 'impresa artigianale (doc.2 Parte_1
memoria , e come tale iscritto alla Gestione commercianti e artigiani. CP_1
-che nel 2017 ha dichiarato redditi d'impresa di € .16.589,00 (redditi 2017 quadro RG -doc.5
Memoria quindi superiori al minimale di €.15.548,00 per il 2017 e dovuti i contributi CP_1
a percentuale sul reddito eccedente il minimale, contributi IVS accertati in €.245,12 (aliquota di 23,55% per il 2017). che l' a seguito dell'accertamento d'ufficio ha richiesto il dovuto con nota spedita tramite CP_1
raccomandata a/r e consegnata in data 9/6/2022.(doc.7 memoria).
Che tale raccomandata risulta indirizzata al presso la residenza in Ragusa Parte_1
Via San Francesco ,n.252 , che ,tuttavia, il ricorrente dal 2015 risulta trasferito dalla indicata residenza e residente in C.so
Vittorio Veneto,n.570/d ( certificato storico di residenza doc. 2 note scritte dep. 21/4/2024 - parte ricorrente).
Di conseguenza l' accertamento d'ufficio non è mai stato comunicato al contribuente e il successivo avviso di addebito formato in data 24/11/2023 è illegittimo perché non è certo il termine iniziale da cui far decorrere il termine perentorio di decadenza di cui alla lett.b art.25
D.Lgs. 46/1999.
CP_ L' pertanto, non è legittimato ad agire in esecuzione tramite l'avviso di addebito per violazione del termine di decadenza.
2) Accertamento del credito per i contributi IVS e accessori anno 2017.
Ritenuto che la decadenza, effettivamente intervenuta, non è di natura sostanziale, ossia non preclude l'esame del merito della pretesa azionata, così come richiesto dall'ente impositore che ha insistito che trattasi di crediti dovuti .
3 In proposito la Corte di Cassazione ( ordinanza n.5792/2015) ha affermato che « un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
Nella fattispecie, sulla base della documentazione allegata dall' (avviso di addebito, CP_1 accertamento d'ufficio e comunicazione del debito con prospetto riepilogativo dei contributi dovuti -doc.1 e doc.7 ) risulta dovuto da il pagamento a titolo di contributi Parte_1
I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale anno 2017 (memoria di costituzione
) e per gli importi così specificati: CP_1
reddito d'impresa 2017 di € .16.589,00 superiore al minimale fissato in €.15.548,00 per il 2017
e dovuti i contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, contributi IVS accertati in €.245,12 (aliquota di 23,55% per il 2017) con le sanzioni di legge ex art.116 comma 8, lett.
a) L.388/2000 dal dì del dovuto e fino al soddisfo.
3)L'eccezione di prescrizione è infondata.
Considerato che i termini di prescrizione sono stati sospesi per l'attività degli enti di riscossione e degli enti impositori durante l'emergenza da covid-19 (art.68 D.L.18/2020 che richiama l'art.12 del D.Lgs 159/2015).
Nella fattispecie per i contributi anno 2017 , il termine di prescrizione che sarebbe scaduto nel 2022 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 ed e interrotto dall'avviso di addebito notificato il 6/01/2024.
I contributi e accessori anno 2017 come accertati sono dovuti perché non prescritti.
Le spese del giudizio in considerazione della reciproca parziale soccombenza sono compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto
- annulla l'avviso di addebito ,
4 - accerta dovuto il pagamento dei contributi previdenziali IVS e sanzioni anno 2017 come sopra specificato.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ragusa, 27 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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