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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 12266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12266 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15762/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15762/2023 R.G., rinviata per la decisione all'udienza del 10.11.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. , P.IVA ), con sede in Verona al viale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1 Napoli al Corso Umberto I n. 259, giusta procura speciale allegata all'atto introduttivo ATTRICE E
(c.f. ), nato a [...] il [...], nella qualità Controparte_1 C.F._2 di erede di rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio (c.f. Persona_1
e dall'avv. Nicola D'Onofrio (c.f. ) con studio C.F._3 C.F._4 in Napoli alla piazza Piedigrotta n. 9, presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 10.11.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2023, la società Parte_1 deducendo di aver ricevuto mandato dalla VERBANIA SECURITISATION s.r.l. per la gestione ed il recupero dei suoi crediti in sofferenza, citava in giudizio , allegando: Controparte_1
- che la VERBANIA SECURITISATION s.r.l., nella qualità di successore a titolo particolare del BANCO DI NAPOLI s.p.a., aveva erogato a , nato ad [...] il Parte_2 20.4.1966 e residente in [...], l'importo di € 90.000 da rimborsare, maggiorato di interessi con ammortamento triennale, in virtù di contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio di Napoli, stipulato in data 18.11.2003 Persona_1 ed interamente scaduto;
pagina 1 di 6 - che a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca volontaria dell'importo di € 135.000,00 avente ad oggetto:
• l'immobile sito in Napoli alla via Macedonio Melloni n. 19, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 21, particella 317, sub 11, vani 2 e
• l'immobile sito in Napoli alla via Macedonio Melloni n. 19, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 21, particella 317, sub 9, categoria A5, vani n. 2;
- che, in pari data, a rogito del medesimo Notaio era stato stipulato Persona_1 contratto di compravendita, registrato a Napoli il 24.11.2005 al n. 122/11, avente ad oggetto i cespiti sopra descritti costituiti in garanzia reale, tra CP_2 [...]
CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 e nella qualità di comproprietari alienanti, e CP_8 Controparte_9 [...]
, nella qualità di acquirente;
Parte_2
- che, non avendo il debitore pagato alcune rate di mutuo, la banca decideva di agire, in sede esecutiva, per il recupero del credito nei confronti del il quale tuttavia - nel corso Pt_2 della procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Napoli al n. 952/2009 R.G.E. - si accertava essere un soggetto "inesistente, in quanto sconosciuto sia all'anagrafe del comune di LL (AV) luogo di nascita, sia a quello del comune di Saronno, luogo di residenza”;
- che, in data 17.7.2014, la procedura esecutiva veniva quindi dichiarata improcedibile;
- che, nell'ambito del procedimento penale n. 51565/2009 R.G.N.R., iscritto a carico di tale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva Persona_2 accertato che quest'ultimo, al fine di frodare la banca, aveva utilizzato documenti di identità falsi ottenendo l'erogazione del mutuo di € 90.000,00 a favore di;
Parte_2
- che, in data 11.10.2010, il procedimento penale era stato archiviato per intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati;
- che, “a seguito dell'erogazione del mutuo a favore di un soggetto inesistente nonché della conseguente inefficacia dell'iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata anch'essa nei confronti di un soggetto inesistente”, la società istante aveva costituito in mora il notaio chiedendo alla stessa il risarcimento dei danni subiti;
- che in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il decreto del 9.6.2015 dal quale emergeva la rinuncia dall'esercizio della funzione notarile del Notaio Per_1
- che il notaio decedeva e le succedeva il figlio, , il Persona_1 Controparte_1 quale acquistava puramente e semplicemente l'eredità della madre in virtù di atto di accettazione tacita. Tanto premesso, la lamentando che il notaio aveva Parte_1 Persona_1 omesso di identificare il con la dovuta diligenza, chiedeva che venisse Parte_2 accertata la sua responsabilità professionale per aver violato le obbligazioni assunte nei confronti della banca mutuante e che il convenuto , in qualità di erede della stessa, Controparte_1 venisse condannato, quindi, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nella somma di € 90.000,00, pari all'importo erogato per sorta capitale, oltre interessi a far data dal 31.12.2003 (ovvero, in via gradata, a far data dalla costituzione in mora del 9.10.2017 fino al soddisfo). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la prescrizione dell'azione promossa dalla per Parte_1 decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Quindi, in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti, il giudice, all'udienza del 10.11.2025, riservava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è univoca nell'affermare che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del fatto illecito (composto da fatto doloso o colposo, nesso causale e danno ingiusto). In tal senso, e da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che
“il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., SS.UU. sentenza n. 23225/2025, nonché Cass. SS.UU. sentenza n. 576/2008; Cass. sentenza n. 11097/2020)”. Fermo, dunque, il termine di prescrizione decennale, questo, nel caso di specie, è iniziato a decorrere dal 17.7.2014, momento in cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva immobiliare rubricata al n. 952/2009 R.G.E proposta dalla nella qualità Parte_3 di mandataria con rappresentanza del BANCO DI NAPOLI s.p.a, per il recupero del credito per rate insolute e capitale residuo nei confronti di , a causa dell'accertata Parte_2 inesistenza di quest'ultimo. Orbene, nel caso che occupa, l'atto di citazione, avente valore interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 13.7.2023 e, quindi, prima del decorso dei dieci anni idonei a determinare la prescrizione del diritto fatto valere nel presente giudizio. Ne deriva che il diritto dell'attrice al risarcimento del danno – anche omettendo di considerare gli atti di interruzione della prescrizione notificati al notaio e depositati Persona_1 dall'attrice in allegato all'atto di citazione (di cui parte convenuta ha contestato la avvenuta ricezione) – non può ritenersi prescritto.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla infondata e deve essere, Parte_1 quindi, rigettata.
3. L'attrice ha proposto un'azione di responsabilità professionale nei confronti di CP_1
, figlio ed erede del notaio deceduta in data 18.12.2021 (cfr. all. n.
[...] Persona_1 18: atto di accettazione tacita di eredità allegato all'atto di citazione), lamentando che quest'ultima – all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo del 18.11.2003 e dell'atto di compravendita concluso in pari data – non si sarebbe avveduta che il mutuatario/acquirente, identificato in tale , nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(VA) alla via Pacinotti n. 135, era in realtà un soggetto inesistente. La verifica della corretta identificazione delle parti, infatti, come è noto, costituisce un'attività di accertamento della corrispondenza tra l'identità dichiarata dai comparenti e quella effettiva dei soggetti nei cui confronti il contratto dovrà esplicare i propri effetti e si pone, quindi, alla stregua di un atto preparatorio del successivo contratto di compravendita. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per pagina 3 di 6 inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico (nello stesso senso, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 547 del 18.1.2002; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 5946 del 15.6.1999; Cass., sez. III, sentenza n. 4020 del 6.4.1995). Né rileva, in senso contrario, l'eventuale responsabilità civile e/o penale della parte derivante da dichiarazioni false o reticenti rese in sede di stipula, atteso che la stessa non scalfisce in alcun modo la concorrente responsabilità civile del notaio, il quale è tenuto a verificare, autonomamente, a garanzia dell'altro contraente e dei terzi, la correttezza delle affermazioni che vengono rese, invece di limitarsi a recepirle in maniera passiva e acritica. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'accertamento dei profili di responsabilità che la società attrice ha contestato al notaio madre dell'odierno convenuto, deve essere valutato Persona_1 in base alle regole vigenti in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., motivo per cui “al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 826 del 20.1.2015)”. A ciò si aggiunga che l'obbligazione assunta dal professionista si qualifica quale obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”, motivo per cui per aversi illecito contrattuale non è sufficiente il mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal contraente, ma occorre la violazione da parte del notaio del canone della diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata. In particolare, il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che è quella media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione, così come prescrive il 2° comma dell'art. 1176 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione. L'attività del notaio, infatti – come avviene, di norma, per ogni altra prestazione d'opera professionale – consiste nel predisporre ed impiegare i mezzi di cui lo stesso dispone in vista del conseguimento del risultato atteso e, più in generale, nel mettere a disposizione dei contraenti la propria preparazione tecnico-giuridica e la propria esperienza. Il notaio, in altri termini, “non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 12482 del 18.5.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 15726 del 2.7.2010)”. Con specifico riferimento alla disciplina degli atti che richiedono la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, deve dirsi che l'art. 49 della legge notarile (legge n. 89/1913 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333/1976) prevede quanto segue: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». La norma, dunque, non predetermina le prove che devono essere prese in considerazione ai fini del convincimento del notaio circa l'identità della parte, ma impone che il professionista abbia maturato tale certezza nel rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e pagina 4 di 6 sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare il proprio convincimento (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 28823 del 30.11.2017). Ne deriva che l'identificazione della parte non può essere fondata sul solo esame della carta di identità (o di un altro documento equipollente), ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, dal momento che l'esame di tale documentazione non può ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3274 del 17.5.1986). Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti e che lo stesso, anche al momento dell'attestazione, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, che può essere conseguito – ove difetti la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse – contemplando il ricorso a due fidefacienti, ovvero facendo ricorso a qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Coerentemente, il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 15424 del 10.8.2004).
4. Ebbene, a fronte della generica allegazione di parte attrice secondo cui il notaio rogante “non ha affatto identificato il soggetto con l'adeguata diligenza richiesta ed imposta dal ruolo di pubblico ufficiale per le funzioni che era chiamato a ricoprire, non essendo sufficiente all'uopo la verifica dei documenti di identità ai fini dell'accertamento della parte contrattuale”, il convenuto ha sensatamente obiettato che, nel caso di specie, l'identificazione dei soggetti stipulanti non è avvenuta semplicemente tramite la visione di un unico documento di riconoscimento, ma in modo sicuramente più rigoroso e tale da consentire al notaio di raggiungere una ragionevole certezza in ordine alla identità delle parti. Il convenuto, infatti, ha dedotto che il notaio, oltre alla verifica del documento di identità del
, che si presentava privo di segni di contraffazione, aveva fatto affidamento Parte_2
“sulla pregressa conoscenza tra le parti contraenti desumibile dalla circostanza che la banca mutuante avesse, poco prima della stipula, aperto un conto corrente intestato al proprio Pt_2 al fine di farvi transitare il denaro”, nonché sul fatto che le parti contraenti, “di comune accordo”, avessero rinunciato “alla assistenza dei testimoni fidefacenti” e che “il delegato della banca si era quindi sostituito ai testimoni fidefacenti, assumendo egli stesso tale veste nei confronti del notaio, che pertanto, ha ragionevolmente raggiunto la propria certezza sulla identità del mutuatario”. Infine, il convenuto ha evidenziato che il notaio aveva potuto desumere la corretta identificazione dell'acquirente, basandosi “sulla piena corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione di apertura del conto corrente ed in quella approntata ai fini dell'istruttoria del mutuo”. Tali condotte, invero, che non sono state oggetto di contestazione da parte della società attrice, documentano il comportamento diligente tenuto dal notaio, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., il quale, evidentemente, non avrebbe potuto avvedersi in alcun modo del raggiro posto in essere nei suoi confronti, dal momento che gli elementi valutati dal professionista si presentavano pagina 5 di 6 certamente idonei a fondare il suo convincimento nella redazione dell'atto pubblico, consistendo in presunzioni gravi, precise e concordanti. Come ha avuto modo di affermare la Corte di cassazione, infatti, “il notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, deve essere certo dell'identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale;
a tal fine, l'identificazione della parte fondata, oltre che sull'esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto il suddetto obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità (cfr. Cass., sez. III sentenza n. 13362 del 29.5.2018; nonché, nello stesso senso Cass., sez. III sentenza n. 15599 del 4.6.2021)”. Del resto, in base all'id quod plerumque accidit, è di tutta evidenza che, ove una banca si determina ad accogliere una richiesta di mutuo all'esito di un'istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto che presuppone logicamente e necessariamente l'identificazione del soggetto mutuatario, appare contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. che quella stessa banca, dopo aver predisposto ed inviato al notaio la documentazione relativa anche all'indicazione dei dati identificativi del mutuatario, finisca poi per addebitare al notaio l'erronea identificazione del soggetto, una volta che questa sia risultata falsa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda avanzata dalla società attrice non può essere accolta, non ravvisandosi alcuna condotta censurabile in capo al notaio al Persona_1 momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e di compravendita.
5. Le spese di lite del convenuto seguono la soccombenza dell'attrice e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, come da dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, e con espunzione della fase istruttoria in quanto assente nel presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna l pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in € 4.217,00 per compensi del procuratore, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 25/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15762/2023 R.G., rinviata per la decisione all'udienza del 10.11.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. , P.IVA ), con sede in Verona al viale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Esposito (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1 Napoli al Corso Umberto I n. 259, giusta procura speciale allegata all'atto introduttivo ATTRICE E
(c.f. ), nato a [...] il [...], nella qualità Controparte_1 C.F._2 di erede di rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio (c.f. Persona_1
e dall'avv. Nicola D'Onofrio (c.f. ) con studio C.F._3 C.F._4 in Napoli alla piazza Piedigrotta n. 9, presso cui è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 10.11.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2023, la società Parte_1 deducendo di aver ricevuto mandato dalla VERBANIA SECURITISATION s.r.l. per la gestione ed il recupero dei suoi crediti in sofferenza, citava in giudizio , allegando: Controparte_1
- che la VERBANIA SECURITISATION s.r.l., nella qualità di successore a titolo particolare del BANCO DI NAPOLI s.p.a., aveva erogato a , nato ad [...] il Parte_2 20.4.1966 e residente in [...], l'importo di € 90.000 da rimborsare, maggiorato di interessi con ammortamento triennale, in virtù di contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio di Napoli, stipulato in data 18.11.2003 Persona_1 ed interamente scaduto;
pagina 1 di 6 - che a garanzia del mutuo era stata iscritta ipoteca volontaria dell'importo di € 135.000,00 avente ad oggetto:
• l'immobile sito in Napoli alla via Macedonio Melloni n. 19, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 21, particella 317, sub 11, vani 2 e
• l'immobile sito in Napoli alla via Macedonio Melloni n. 19, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 21, particella 317, sub 9, categoria A5, vani n. 2;
- che, in pari data, a rogito del medesimo Notaio era stato stipulato Persona_1 contratto di compravendita, registrato a Napoli il 24.11.2005 al n. 122/11, avente ad oggetto i cespiti sopra descritti costituiti in garanzia reale, tra CP_2 [...]
CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 e nella qualità di comproprietari alienanti, e CP_8 Controparte_9 [...]
, nella qualità di acquirente;
Parte_2
- che, non avendo il debitore pagato alcune rate di mutuo, la banca decideva di agire, in sede esecutiva, per il recupero del credito nei confronti del il quale tuttavia - nel corso Pt_2 della procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Napoli al n. 952/2009 R.G.E. - si accertava essere un soggetto "inesistente, in quanto sconosciuto sia all'anagrafe del comune di LL (AV) luogo di nascita, sia a quello del comune di Saronno, luogo di residenza”;
- che, in data 17.7.2014, la procedura esecutiva veniva quindi dichiarata improcedibile;
- che, nell'ambito del procedimento penale n. 51565/2009 R.G.N.R., iscritto a carico di tale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva Persona_2 accertato che quest'ultimo, al fine di frodare la banca, aveva utilizzato documenti di identità falsi ottenendo l'erogazione del mutuo di € 90.000,00 a favore di;
Parte_2
- che, in data 11.10.2010, il procedimento penale era stato archiviato per intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati;
- che, “a seguito dell'erogazione del mutuo a favore di un soggetto inesistente nonché della conseguente inefficacia dell'iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata anch'essa nei confronti di un soggetto inesistente”, la società istante aveva costituito in mora il notaio chiedendo alla stessa il risarcimento dei danni subiti;
- che in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il decreto del 9.6.2015 dal quale emergeva la rinuncia dall'esercizio della funzione notarile del Notaio Per_1
- che il notaio decedeva e le succedeva il figlio, , il Persona_1 Controparte_1 quale acquistava puramente e semplicemente l'eredità della madre in virtù di atto di accettazione tacita. Tanto premesso, la lamentando che il notaio aveva Parte_1 Persona_1 omesso di identificare il con la dovuta diligenza, chiedeva che venisse Parte_2 accertata la sua responsabilità professionale per aver violato le obbligazioni assunte nei confronti della banca mutuante e che il convenuto , in qualità di erede della stessa, Controparte_1 venisse condannato, quindi, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nella somma di € 90.000,00, pari all'importo erogato per sorta capitale, oltre interessi a far data dal 31.12.2003 (ovvero, in via gradata, a far data dalla costituzione in mora del 9.10.2017 fino al soddisfo). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la prescrizione dell'azione promossa dalla per Parte_1 decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 Quindi, in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti, il giudice, all'udienza del 10.11.2025, riservava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è univoca nell'affermare che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del fatto illecito (composto da fatto doloso o colposo, nesso causale e danno ingiusto). In tal senso, e da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che
“il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., SS.UU. sentenza n. 23225/2025, nonché Cass. SS.UU. sentenza n. 576/2008; Cass. sentenza n. 11097/2020)”. Fermo, dunque, il termine di prescrizione decennale, questo, nel caso di specie, è iniziato a decorrere dal 17.7.2014, momento in cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva immobiliare rubricata al n. 952/2009 R.G.E proposta dalla nella qualità Parte_3 di mandataria con rappresentanza del BANCO DI NAPOLI s.p.a, per il recupero del credito per rate insolute e capitale residuo nei confronti di , a causa dell'accertata Parte_2 inesistenza di quest'ultimo. Orbene, nel caso che occupa, l'atto di citazione, avente valore interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 13.7.2023 e, quindi, prima del decorso dei dieci anni idonei a determinare la prescrizione del diritto fatto valere nel presente giudizio. Ne deriva che il diritto dell'attrice al risarcimento del danno – anche omettendo di considerare gli atti di interruzione della prescrizione notificati al notaio e depositati Persona_1 dall'attrice in allegato all'atto di citazione (di cui parte convenuta ha contestato la avvenuta ricezione) – non può ritenersi prescritto.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla infondata e deve essere, Parte_1 quindi, rigettata.
3. L'attrice ha proposto un'azione di responsabilità professionale nei confronti di CP_1
, figlio ed erede del notaio deceduta in data 18.12.2021 (cfr. all. n.
[...] Persona_1 18: atto di accettazione tacita di eredità allegato all'atto di citazione), lamentando che quest'ultima – all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo del 18.11.2003 e dell'atto di compravendita concluso in pari data – non si sarebbe avveduta che il mutuatario/acquirente, identificato in tale , nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(VA) alla via Pacinotti n. 135, era in realtà un soggetto inesistente. La verifica della corretta identificazione delle parti, infatti, come è noto, costituisce un'attività di accertamento della corrispondenza tra l'identità dichiarata dai comparenti e quella effettiva dei soggetti nei cui confronti il contratto dovrà esplicare i propri effetti e si pone, quindi, alla stregua di un atto preparatorio del successivo contratto di compravendita. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per pagina 3 di 6 inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico (nello stesso senso, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 547 del 18.1.2002; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 5946 del 15.6.1999; Cass., sez. III, sentenza n. 4020 del 6.4.1995). Né rileva, in senso contrario, l'eventuale responsabilità civile e/o penale della parte derivante da dichiarazioni false o reticenti rese in sede di stipula, atteso che la stessa non scalfisce in alcun modo la concorrente responsabilità civile del notaio, il quale è tenuto a verificare, autonomamente, a garanzia dell'altro contraente e dei terzi, la correttezza delle affermazioni che vengono rese, invece di limitarsi a recepirle in maniera passiva e acritica. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'accertamento dei profili di responsabilità che la società attrice ha contestato al notaio madre dell'odierno convenuto, deve essere valutato Persona_1 in base alle regole vigenti in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., motivo per cui “al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 826 del 20.1.2015)”. A ciò si aggiunga che l'obbligazione assunta dal professionista si qualifica quale obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”, motivo per cui per aversi illecito contrattuale non è sufficiente il mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal contraente, ma occorre la violazione da parte del notaio del canone della diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata. In particolare, il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che è quella media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione, così come prescrive il 2° comma dell'art. 1176 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione. L'attività del notaio, infatti – come avviene, di norma, per ogni altra prestazione d'opera professionale – consiste nel predisporre ed impiegare i mezzi di cui lo stesso dispone in vista del conseguimento del risultato atteso e, più in generale, nel mettere a disposizione dei contraenti la propria preparazione tecnico-giuridica e la propria esperienza. Il notaio, in altri termini, “non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 12482 del 18.5.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 15726 del 2.7.2010)”. Con specifico riferimento alla disciplina degli atti che richiedono la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, deve dirsi che l'art. 49 della legge notarile (legge n. 89/1913 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333/1976) prevede quanto segue: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». La norma, dunque, non predetermina le prove che devono essere prese in considerazione ai fini del convincimento del notaio circa l'identità della parte, ma impone che il professionista abbia maturato tale certezza nel rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e pagina 4 di 6 sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare il proprio convincimento (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 28823 del 30.11.2017). Ne deriva che l'identificazione della parte non può essere fondata sul solo esame della carta di identità (o di un altro documento equipollente), ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, dal momento che l'esame di tale documentazione non può ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3274 del 17.5.1986). Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti e che lo stesso, anche al momento dell'attestazione, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, che può essere conseguito – ove difetti la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse – contemplando il ricorso a due fidefacienti, ovvero facendo ricorso a qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Coerentemente, il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 15424 del 10.8.2004).
4. Ebbene, a fronte della generica allegazione di parte attrice secondo cui il notaio rogante “non ha affatto identificato il soggetto con l'adeguata diligenza richiesta ed imposta dal ruolo di pubblico ufficiale per le funzioni che era chiamato a ricoprire, non essendo sufficiente all'uopo la verifica dei documenti di identità ai fini dell'accertamento della parte contrattuale”, il convenuto ha sensatamente obiettato che, nel caso di specie, l'identificazione dei soggetti stipulanti non è avvenuta semplicemente tramite la visione di un unico documento di riconoscimento, ma in modo sicuramente più rigoroso e tale da consentire al notaio di raggiungere una ragionevole certezza in ordine alla identità delle parti. Il convenuto, infatti, ha dedotto che il notaio, oltre alla verifica del documento di identità del
, che si presentava privo di segni di contraffazione, aveva fatto affidamento Parte_2
“sulla pregressa conoscenza tra le parti contraenti desumibile dalla circostanza che la banca mutuante avesse, poco prima della stipula, aperto un conto corrente intestato al proprio Pt_2 al fine di farvi transitare il denaro”, nonché sul fatto che le parti contraenti, “di comune accordo”, avessero rinunciato “alla assistenza dei testimoni fidefacenti” e che “il delegato della banca si era quindi sostituito ai testimoni fidefacenti, assumendo egli stesso tale veste nei confronti del notaio, che pertanto, ha ragionevolmente raggiunto la propria certezza sulla identità del mutuatario”. Infine, il convenuto ha evidenziato che il notaio aveva potuto desumere la corretta identificazione dell'acquirente, basandosi “sulla piena corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione di apertura del conto corrente ed in quella approntata ai fini dell'istruttoria del mutuo”. Tali condotte, invero, che non sono state oggetto di contestazione da parte della società attrice, documentano il comportamento diligente tenuto dal notaio, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., il quale, evidentemente, non avrebbe potuto avvedersi in alcun modo del raggiro posto in essere nei suoi confronti, dal momento che gli elementi valutati dal professionista si presentavano pagina 5 di 6 certamente idonei a fondare il suo convincimento nella redazione dell'atto pubblico, consistendo in presunzioni gravi, precise e concordanti. Come ha avuto modo di affermare la Corte di cassazione, infatti, “il notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, deve essere certo dell'identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale;
a tal fine, l'identificazione della parte fondata, oltre che sull'esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto il suddetto obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità (cfr. Cass., sez. III sentenza n. 13362 del 29.5.2018; nonché, nello stesso senso Cass., sez. III sentenza n. 15599 del 4.6.2021)”. Del resto, in base all'id quod plerumque accidit, è di tutta evidenza che, ove una banca si determina ad accogliere una richiesta di mutuo all'esito di un'istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto che presuppone logicamente e necessariamente l'identificazione del soggetto mutuatario, appare contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. che quella stessa banca, dopo aver predisposto ed inviato al notaio la documentazione relativa anche all'indicazione dei dati identificativi del mutuatario, finisca poi per addebitare al notaio l'erronea identificazione del soggetto, una volta che questa sia risultata falsa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda avanzata dalla società attrice non può essere accolta, non ravvisandosi alcuna condotta censurabile in capo al notaio al Persona_1 momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e di compravendita.
5. Le spese di lite del convenuto seguono la soccombenza dell'attrice e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, come da dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, e con espunzione della fase istruttoria in quanto assente nel presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna l pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che si liquidano in € 4.217,00 per compensi del procuratore, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 25/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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