Ordinanza cautelare 29 gennaio 2020
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2023, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 01434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16133/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16133 del 2019, proposto da
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole, Nicola Palombi, Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano D'Ercole in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
- Sport e Salute Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale TAno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;
nei confronti
EB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tufarelli in Roma, via E.Q. Visconti, 20;
per l'annullamento
- della nota 15.11.2019 a firma del Direttore Acquisti, dott. Gennaro Ranieri, con cui la Stazione Appaltante (di seguito anche SA), in riferimento alla procedura di gara di cui all’Avviso di ricerca sponsor Sport e Salute SpA del 2.8.2019, pubblicato sul Portale Fornitori della menzionata Società quale SA per conto del Coni, comunicava che è stata accolta la proposta di sponsorizzazione di EB S.p.A.;
- dell’eventuale atto, di estremi ignoti e allo stato non conosciuto, con cui la medesima SA ha ufficialmente formalizzato, sulla base della proposta di cui al Verbale della Commissione giudicatrice del 30.10.2019, la scelta in favore della proposta di sponsorizzazione di EB SpA;- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a:- verbale CDA Sport e Salute SpA del 26.9.2019 di nomina dei membri della Commissione giudicatrice;
- verbali del 22.10.2019 (rispettivamente, delle ore 11.00 e ore 16.05) con cui la Commissione giudicatrice di gara domandava a EB SpA e a CO TA SpA di fornire, attraverso il Portale Fornitori della SA, approfondimenti sull’offerta già presentata, secondo lo schema di cui al documento contenente l’elenco dei punti sui quali intende ottenere chiarimenti ivi allegato;
- verbale del 30.10.2019 della Commissione giudicatrice;
- dell’Avviso di ricerca di uno sponsor per il Comitato Olimpico Nazionale TAno nel settore degli operatori di servizi di telecomunicazioni CIG 7996142120 e dell’intera procedura di gara;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso o conseguenziale,
E, PER L’EFFETTO, PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
- del contratto di sponsorizzazione eventualmente medio tempore stipulato con EB S.p.A. e, se del caso, con condanna alle resistenti di disporre il subentro nello stesso di TIM S.p.A.;
NONCHE’ IN OGNI CASO PER LA CONDANNA DELLE RESISTENTI- alla riedizione della fase di valutazione delle offerte presentate in sede di gara dai concorrenti;
- alla riedizione dell’intera procedura competitiva, nonché per il risarcimento del danno da disporsi- in forma specifica, come sopra chiesto, mediante stipula del contratto di sponsorizzazione o subentro nell’esecuzione dello stesso laddove già stipulato;- per equivalente, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione, anche solo parziale, del contratto;
NONCHE’ ANCORA PER LA CONDANNA IN VIA ISTRUTTORIA EX ARTT. 64 E SS. E/O AI SENSI DELL’ART. 116, CO. 2 CPA: delle resistenti all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso formulata da CO TA S.p.A. in data 15.11.2019, anche previo annullamento dei provvedimenti di diniego parziale opposti dalla stazione appaltante, e, in particolare, alla versione integrale e priva di omissioni della proposta contrattuale offerta da EB SpA, con relative integrazioni e/o modifiche rispetto alla offerta iniziale, con peculiare riferimento alla parte inerente il dato economico della proposta contrattuale, nonché di tutti gli (eventuali) atti e/o provvedimenti di gara da cui possano evincersi i criteri seguiti dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte nonché degli atti e dei verbali con cui la SA abbia valutato e ufficialmente dichiarato, sulla base delle ragioni ivi o anche de relato esposte, di scegliere quale contraente del negozio di sponsorizzazione messo in gara la EB SpA, nonché ancora dei curriculum dei membri della Commissione giudicatrice, con espressa riserva di formulare successivi motivi aggiunti all’esito della conoscenza degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sport e Salute Spa, di C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale TAno e di EB S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso in esame, la società TIM ha impugnato, per l’annullamento, l’aggiudicazione alla società EB (comunicata con nota del 15 novembre 2019) della procedura di gara indetta dalla società Sport e Salute per la stipula, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 50/2016, di un contratto di sponsorizzazione (valido fino al 31 dicembre 2020) con società operanti nel settore dei servizi di COunicazioni e broadband, ciò in occasione delle olimpiadi di Tokyo del 2020;
- che si sono costituiti in giudizio Sport e Salute Spa, il C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale TAno e EB S.p.A., per resistere al ricorso;
- che, con ordinanza 488/2020, è stata respinta la domanda cautelare mentre è stata accolta la richiesta formulata dalla società ricorrente di accedere alla documentazione presentata in sede di gara dalla società controinteressata;
- che, in prossimità della trattazione del merito, la società ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla definizione della presente controversia;
- che, in ragione di ciò, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l'interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell'azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
- che le spese del giudizio possono essere compensate, in linea peraltro con quanto concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Dongiovanni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO