Articolo 1145 del Codice civile
Articolo 1144Articolo 1146
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19 aprile 1942
Art. 1145.

(Possesso di cose fuori commercio).

Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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