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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 15247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15247 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IK IR nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 12 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mar canza di tempestiva richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE GA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Paolo Rivetti che ha insistito per l'accoglimento I ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.RA ZO, tramite difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte I li appello di Milano che ha confermato la pronunzia resa dal Tribunale di Lecco il 18 maglio 2023, con cui è stata affermata la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina aggré . vata e di lesioni in danno di OS HI. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, i quanto reitera le ragioni a sostegno del gravame e non si confronta con le corrette oss .rvazioni esplicitate dalla sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15247 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/04/2025 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 512 cod.pr pc.pen. e nullità della sentenza, per l'inutilizzabilità della querela e delle dichiara;
ioni pre- dibattimentali rilasciate da OS HI, soggetto nato in [...], acquisite agi atti per la sua irreperibilità; si lamenta che le ricerche del teste, soggetto senza fissa dimora e pregiudicato per reati di spaccio, sono state limitate al territorio nazionale e ion sono state estese nel suo paese di origine, la Nigeria, dove l'Italia ha una propria ar abasciata e una rete consolare che avrebbe reso possibile l'effettuazione di ricerche. Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta con l'esaustiva mc Ovazione resa al riguardo dal Tribunale e dalla Corte di appello, che hanno respinto L censura formulando argomentazioni conformi ai principi di diritto e alla giurisprudenza in tema, che qui si intendono richiamate. Dagli atti emerge che al momento della pres , !ntazione della querela e del rilascio delle sommarie informazioni OS era soggetto regolare, facilmente reperibile sul territorio dello Stato e intenzionato a partecipare al Irocesso;
le ricerche sul territorio nazionale sono state correttamente effettuate e la sopr3vvenuta irreperibilità del teste non era prevedibile all'epoca delle indagini pr aliminari, considerato, peraltro, che il teste si era costituito parte civile. Né risulta dé qualche elemento concreto che OS fosse rientrato nel suo paese d'origine, così orie itando in tal senso l'attività di rintraccio, come lo stesso ricorrente ammette in ricorso. La censura è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché il ricorre nte, pur lamentando l'inutilizzabilità delle informazioni assunte dall'OS Philp, non e fettua la cd. prova di resistenza e non espone le ricadute che l'eventuale esclu: ione dal compendio probatorio di questo elemento potrebbe avere sul giudizio di colp , wolezza;
di contro, deve rilevarsi che l'affermazione di responsabilità risulta fondata anche su altri elementi probatori, dichiarativi e documentali, che palesano la fondate za della prospettazione accusatoria. 2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per contradditorietà in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato HA, poiché il Tribur ale lo ha ritenuto credibile, ma non ha considerato che questi non ha descritto una n ipina ma un'accesa discussione tra due soggetti ubriachi;
ne consegue che i giudici li merito hanno formulato un giudizio contraddittorio di parziale attendibilità, rite iendo le dichiarazioni del coimputato non veritiere, nella parte in cui ha tentato di scag onare sé stesso dal reato, e credibili quando ha coinvolto RA. 3.2 Il motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado, ci e riporta ampi stralci delle dichiarazioni del Bakacha, si evince che questi, pur avendo cercato di attenuare le proprie responsabilità, ha confermato lo specifico intento del Kefir di impossessarsi dello zaino dell'OS, poiché al suo interno vi era la sostanza stu[ efacente che questi era solito commerciare, e ha spontaneamente ammesso d essersi impossessato del portafogli dell'OS approfittando della colluttazione, .icchè la sentenza non incorre in alcuna contraddizione intrinseca nella valuta 'ione di 9 attendibilità del coimputato, pur tenendo conto del suo evidente intento di ontenere le proprie responsabilità. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al p gamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in eu o tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente IA Dap.i.e1 NO /77
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mar canza di tempestiva richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE GA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Paolo Rivetti che ha insistito per l'accoglimento I ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.RA ZO, tramite difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte I li appello di Milano che ha confermato la pronunzia resa dal Tribunale di Lecco il 18 maglio 2023, con cui è stata affermata la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina aggré . vata e di lesioni in danno di OS HI. 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, i quanto reitera le ragioni a sostegno del gravame e non si confronta con le corrette oss .rvazioni esplicitate dalla sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15247 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/04/2025 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 512 cod.pr pc.pen. e nullità della sentenza, per l'inutilizzabilità della querela e delle dichiara;
ioni pre- dibattimentali rilasciate da OS HI, soggetto nato in [...], acquisite agi atti per la sua irreperibilità; si lamenta che le ricerche del teste, soggetto senza fissa dimora e pregiudicato per reati di spaccio, sono state limitate al territorio nazionale e ion sono state estese nel suo paese di origine, la Nigeria, dove l'Italia ha una propria ar abasciata e una rete consolare che avrebbe reso possibile l'effettuazione di ricerche. Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta con l'esaustiva mc Ovazione resa al riguardo dal Tribunale e dalla Corte di appello, che hanno respinto L censura formulando argomentazioni conformi ai principi di diritto e alla giurisprudenza in tema, che qui si intendono richiamate. Dagli atti emerge che al momento della pres , !ntazione della querela e del rilascio delle sommarie informazioni OS era soggetto regolare, facilmente reperibile sul territorio dello Stato e intenzionato a partecipare al Irocesso;
le ricerche sul territorio nazionale sono state correttamente effettuate e la sopr3vvenuta irreperibilità del teste non era prevedibile all'epoca delle indagini pr aliminari, considerato, peraltro, che il teste si era costituito parte civile. Né risulta dé qualche elemento concreto che OS fosse rientrato nel suo paese d'origine, così orie itando in tal senso l'attività di rintraccio, come lo stesso ricorrente ammette in ricorso. La censura è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché il ricorre nte, pur lamentando l'inutilizzabilità delle informazioni assunte dall'OS Philp, non e fettua la cd. prova di resistenza e non espone le ricadute che l'eventuale esclu: ione dal compendio probatorio di questo elemento potrebbe avere sul giudizio di colp , wolezza;
di contro, deve rilevarsi che l'affermazione di responsabilità risulta fondata anche su altri elementi probatori, dichiarativi e documentali, che palesano la fondate za della prospettazione accusatoria. 2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per contradditorietà in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato HA, poiché il Tribur ale lo ha ritenuto credibile, ma non ha considerato che questi non ha descritto una n ipina ma un'accesa discussione tra due soggetti ubriachi;
ne consegue che i giudici li merito hanno formulato un giudizio contraddittorio di parziale attendibilità, rite iendo le dichiarazioni del coimputato non veritiere, nella parte in cui ha tentato di scag onare sé stesso dal reato, e credibili quando ha coinvolto RA. 3.2 Il motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado, ci e riporta ampi stralci delle dichiarazioni del Bakacha, si evince che questi, pur avendo cercato di attenuare le proprie responsabilità, ha confermato lo specifico intento del Kefir di impossessarsi dello zaino dell'OS, poiché al suo interno vi era la sostanza stu[ efacente che questi era solito commerciare, e ha spontaneamente ammesso d essersi impossessato del portafogli dell'OS approfittando della colluttazione, .icchè la sentenza non incorre in alcuna contraddizione intrinseca nella valuta 'ione di 9 attendibilità del coimputato, pur tenendo conto del suo evidente intento di ontenere le proprie responsabilità. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al p gamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in eu o tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente IA Dap.i.e1 NO /77