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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2024, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. 40631/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40631/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MERONI MARISA OLGA, dall'avv. PLESCIA FRANCESCO MICHELE ( ) e dall'avv. ENA DANIELA ( ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROMANINI FEDERICO e dall'avv.
[...] P.IVA_2 D'AMELIO ANTONELLA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
PARTE CONVENUTA
, Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
, CP_3
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 9 Per l'attore: “NEL MERITO: previa declaratoria di responsabilità esclusiva del signor CP_3
in riferimento al sinistro per cui è causa, condannare il medesimo, in solido con il
[...] proprietario dell'autoveicolo e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_1
[... ai sensi degli articoli 126, comma 2, lett. c), e 144, Codice delle Assicurazioni, a risarcire all' tutti i danni causati a quest'ultima e quantificati in un Controparte_4 importo non inferiore a € 31.913,81 per capitale, oltre interessi legali dal 30 aprile 2007 al saldo effettivo per le ragioni di cui in narrativa. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze oltre spese generali e accessori di legge.”
Per il convenuto Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la congruità delle somme offerte e liquidate in fase stragiudiziale e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere e nessun'altra somma è dovuta all'attrice; b) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
L a convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_2
e al fine di ottenere, previa declaratoria della Controparte_5 Controparte_2 CP_3
responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro stradale, occorso il CP_3
26.3.2007, la condanna di quest'ultimo, in solido con il proprietario dell'autoveicolo CP_2 CP_2
e con ai sensi degli articoli 126, comma 2, lett. c), e
[...] Controparte_1
144, Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali da lei patiti, da liquidarsi in un importo non inferiore a euro 31.913,81 “per capitale, oltre interessi legali dal 30 aprile 2007 al saldo effettivo per le ragioni di cui in narrativa … con vittoria di spese e competenze oltre spese generali e accessori di legge”.
A fondamento della pretesa la parte attrice ha dedotto:
- che il 26.3.2007 nel Comune di in Via Selice (all'altezza del distributore Shell), Pt_1 CP_6
è rimasto coinvolto in un sinistro stradale mentre era alla guida della Fiat Marea, tg.
[...]
BR164DB; pagina 2 di 9 - che la vettura di è entrata in collisione con l'autotreno, tg. FZA93ML Controparte_6
(rimorchio tg. FZA25EW), di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3
- che è stato ricoverato presso la U.O. di Rianimazione e la U.O. di Chirurgia Controparte_6 dell'Ospedale di dal 27.3.2007 al 30.4.2007; Pt_1
- di avere erogato in favore del paziente le cure necessarie e di aver sostenuto spese “per prestazioni ospedaliere pari ad euro 50.001,81, ascrivibili al D.G.R. n. 483 (“tracheostomia eccetto per diagnosi faccia bocca e collo”), come da attestazione del responsabile del presidio ospedaliero, dr.ssa del giugno 2008 (doc. 2), contabilizzate sulla base dei Persona_1 criteri e delle tariffe definite dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.
1920 del 10 dicembre 2007, allegato 3.1 (doc. 3)”;
- che, avendo riconosciuto e corrisposto il minor importo di euro 18.088,00, si è Controparte_5
vista costretta a promuovere il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per spese di cura sostenute in favore del paziente danneggiato nel sinistro per cui è causa (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_5
la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 126 comma 3 cod. ass. priv., contestando la pretesa avversaria nel quantum, confermando di avere corrisposto ante causam l'importo di euro 18.088,00 e chiedendo di accertare la congruità delle somme offerte e liquidate in fase stragiudiziale e, per l'effetto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. alla luce dell'eccezione di rito formulata da e della mancata Controparte_5
costituzione del proprietario del veicolo antagonista è stata disposta la Controparte_2 rinnovazione della citazione nei confronti di quest'ultimo nel rispetto dei termini a comparire di cui al comma secondo dell'art. 126 cod. ass. priv.
All'udienza del 12.12.2023 alla luce della mancata costituzione di , nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica della citazione in rinnovazione presso suo domiciliatario ex art. Controparte_5
126 comma 2 lett. b), cod. ass. priv., è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Il procedimento, istruito documentalmente all'esito dell'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stato trattenuto in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito pagina 3 di 9 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con ordinanza del 17.7.2024 (pronunciata ex art. 127 ter c.p.c. avendo disposto la sostituzione dell'udienza del 16.7.2024 con il deposito di note scritte).
*
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che la notifica eseguita presso della citazione nei confronti di Controparte_5
va dichiarata inesistente, in quanto non può essere qualificato CP_3 Controparte_5 domiciliatario di quest'ultimo, in quanto né responsabile civile, né compagnia assicuratrice estera come previsto dall'art. 125-126 cod. ass. priv.; si tratta infatti di notifica eseguita presso un soggetto del tutto diverso e privo di collegamento con il destinatario, sì che la stessa è affetta da un vizio più grave della nullità, da qualificarsi appunto come inesistenza (Cass. Civ., sez. III, 2665/2006). È pacifico che della notifica inesistente non possa essere disposta la rinnovazione. Ne consegue che le domande di accertamento e di condanna, proposte nei confronti del conducente non essendosi CP_3
proprio instaurato il rapporto processuale nei suoi confronti tramite una regolare notifica della citazione presso uno dei luoghi di cui all'art. 138 e ss. c.p.c. non può che essere dichiarata inammissibile.
La notifica della citazione nei confronti del proprietario (responsabile civile) , Controparte_2
dichiarato contumace con ordinanza del 12.12.2023, presso risulta invece del tutto Controparte_5
regolare ai fini della corretta istaurazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 2 lett. b), cod. ass. priv. Tuttavia, poiché la parte attrice ha esercitato nei confronti del proprietario altresì azione ex art. 2054 c.c., formulando domanda di condanna anche del responsabile civile al pagamento delle somme richieste, anche tale domanda deve essere dichiarata inammissibile;
la citazione che avrebbe dovuto essere notificata al domicilio del destinatario e non presso domiciliatario ex lege ai soli fini dell'istaurazione del Controparte_5 contraddittorio sotto il profilo dell'art. 126 cod. ass. priv. comma 2 lett. c) ultima parte.
Tanto premesso nel merito si osserva che, a fronte del sinistro stradale, occorso in Via Selice, in Pt_1
data il 26.3.2007, in cui è rimasto coinvolto ed ha subito lesioni mentre era alla guida Controparte_6
della Fiat Marea, tg. BR164DB, per essere entrato in collisione con l'autotreno tg. FZA93ML
(rimorchio tg. FZA25EW), di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3 CP_5
pagina 4 di 9 CP a non ha contestato, né la dinamica del sinistro stradale, né la conseguente responsabilità esclusiva del conducente CP_3
La dinamica del sinistro va pertanto ritenuta provata nella sua materialità alla luce di quanto si evince dal rapporto di sinistro stradale prodotto dalla parte attrice sub doc. n. 1, da cui non può che desumersi ed affermarsi la responsabilità esclusiva - per violazione dell'art. 145, comma 6, e dell'art. 140 comma
1 del codice della strada - del conducente dell'autotreno tg. FZA93ML (rimorchio tg. FZA25EW) nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa.
Risulta pertanto fondata l'azione proposta ex art. 126 e 144 cod. ass. priv. nei confronti di CP_5
[...
essendo il veicolo del responsabile civile immatricolato all'estero.
A fronte dell'occorso la parte attrice ha dedotto di avere sostenuto prestazioni di cura in favore di e, in quanto danneggiata, di averne chiesto il rimborso ad che lo ha Controparte_6 Controparte_5
riconosciuto e corrisposto solo in parte. non ha contestato nemmeno la propria Controparte_5
conseguente obbligazione di risarcire tutti i danni che ne sono derivati in forza della previsione di cui agli artt. 126, comma 2, lett. c), e 144, Cod. Ass. priv., ma sostiene nel presente giudizio di avere già riparato il danno lamentato dalla parte attrice, avendole corrisposto ante causam la somma di euro
18.008,80, non contestando le prestazioni erogate dall' di in favore del danneggiato, ma Pt_3 Pt_1 soltanto l'importo nel quantum.
Nonostante la contestazione di la pretesa attorea si reputa fondata;
alla luce dell'accertata Controparte_5
responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo antagonista (straniero), ogni danneggiato, tra cui senz'altro la ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni eziologicamente Parte_4 connessi con l'evento dannoso.
La parte attrice ha dedotto di avere sostenuto spese di cura in favore del paziente ivi ricoverato a causa del sinistro per l'importo di euro 50.000,00, depositando l'attestazione di rimborso del 10.6.2008 (v. doc. n. 2) e la delibera regionale di riferimento per il riconoscimento dei relativi costi sanitari (sub doc.
n. 3).
Ai sensi della deliberazione n. 1920 del 10 dicembre 2007 (cfr. doc. n. 3), che non è contestato essere la normativa applicabile alla fattispecie in oggetto, all'allegato 3.1. alla voce 483 C per la “tracheostomia eccetto per diagnosi faccia bocca e collo” eseguita in strutture Ospedaliere di Fascia A, tra cui rientra pagina 5 di 9 anche l'ospedale di risulta l'importo di euro 50.000,00 per degenza superiore ad un giorno e con Pt_1
valore soglia di 94 giorni.
Considerato che dall'attestazione di rimborso predisposta dall'azienda ospedaliera di Imola UC
LI risulta essere stato ricoverato dal 27.3.2007 al 30.4.2007 e pertanto per un termine inferiore rispetto al valore soglia (di 94 giorni) la spesa che deve essere riconosciuta in favore dell'odierna parte attrice è quella di euro 50.000.00.
Come correttamente precisato dalla parte attrice, a fronte della contestazione da parte di Controparte_5
il criterio del numero delle giornate di degenza rileva ai fini del calcolo della remunerazione dell' solo nell'ipotesi di interventi chirurgici con “Ricoveri in regime ordinario con durata di Pt_1 degenza superiore al valore soglia” (cfr. Delibera Regionale, allegato 2, punto 10, pagina 11), sì che la voce prevista per la degenza si sarebbe dovuta cumulare a quella prevista per l'intervento, indicata nella misura di euro 50.000,00, solo in caso di superamento del valore soglia di 94; la diaria giornaliera avrebbe dovuto essere riconosciuta quindi solo in assenza del menzionato intervento. Pertanto, nel caso di specie, in cui la degenza ospedaliera da parte di ha avuto una durata di 34 giorni, Controparte_6
deve essere riconosciuto il valore di spesa relativo solo all'intervento di tracheostomia.
Del resto, il valore indicato dalla parte convenuta di euro 532,00 non trova riscontro nella menzionata delibera, giacchè, salvi gli interventi e le erogazioni di peculiare complessità (indicati alle pagine nn. 7-
11 della delibera della Regione Emilia Romagna di cui al doc. n. 3), l'importo giornaliero per la diaria di ricoveri di un giorno è pari ad euro 124,47 (allegato 2 regime ordinario), sì che l'eccezione della parte convenuta risulta del tutto priva di fondamento.
Dall'importo indicato devono essere scorporate, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, le somme già ricevute al fine di evitare una locupletazione del danneggiato (cfr. orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 n. 12564; n. 12565; n.
12566; n. 12567).
Al fine di effettuare un corretto scorporo, le operazioni vanno effettuate su somme cronologicamente omogenee, devalutando tutto alla data del fatto, o piuttosto rivalutando tutte le somme sino alla data odierna (Cass. n. 6347/2014). I due criteri si reputano del tutto analoghi.
Pertanto, adottando il primo dei due criteri menzionati occorre sottratte dall'importo di euro 50.000,00
(già attuale alla data del sinistro, tenuto conto della stretta prossimità temporale tra l'occorso e pagina 6 di 9 l'esborso) quello di euro 17.032,02 (devalutando la somma di euro 18.088,00 dalla data dell'esborso –
23.4.2010 – a quella dell'illecito). Sottraendo l'ultimo importo dal primo, si ottiene che il residuo danno attoreo è pari a euro 32.967,98.
Tale importo deve essere riconosciuto integralmente, tenuto conto che nella domanda la parte attrice ha chiesto di riconoscere un importo non inferiore a quello di euro 31.913,81 per capitale.
Si reputa di aderire all'orientamento secondo cui gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. 24468/2020).
Ne consegue che sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo si precisa che l'importo pari al danno liquidato nella misura di euro 50.000,00, all'attualità rispetto alla data dell'illecito, sì che non pagina 7 di 9 occorre operare alcuna devalutazione, deve essere rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(23.4.2010); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del fatto a quella del pagamento per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto (euro 18.088,00). Lo stesso meccanismo di calcolo di interessi e rivalutazione deve essere applicato sulla residua somma dal 23.4.2010 alla data odierna. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Per tutte le ragioni che precedono va condannata a risarcire alla parte attrice il danno Controparte_5
patrimoniale come sopra liquidato, maggiorato di interessi e rivalutazione nel dettaglio sopra indicati.
L'assenza di contestazione in ordine ad altri aspetti inerenti l'an della responsabilità e la palese infondatezza dell'eccezione della parte convenuta, del tutto sguarnita di un minimo di fondamento normativo, anche considerato il fatto che non solo il menzionato importo giornaliero di euro 532,00 non trova conferma in nessuna disposizione di legge, ma anche che, a fronte dei chiarimenti attorei di cui alla prima memoria istruttoria, la parte convenuta ha continuato sino alla comparsa conclusionale a sostenere che “l'odierna attrice, …. [avrebbe calcolato] la medesima diaria giornaliera di € 532,00, moltiplicata per 94 giorni di degenza”, nonostante l'applicazione di detto criterio sia stato negato dalla parte attrice, si reputa che la parte convenuta abbia resistito nel presente giudizio con colpa grave. La pretestuosità dell'eccezione di ha non solo reso necessario per la parte attrice promuovere Controparte_5
il presente giudizio ed attendere circa 16 anni per ottenere il rimborso delle spese, ma anche ha determinato il sovraccarico del sistema giustizia. La grave condotta processuale tenuta dalla parte convenuta, unitamente al tenore delle generiche difese svolte in atti, ha determinato come unico risultato quello di coinvolgere la controparte in defatiganti attività processuali, oltre all'aver contribuito in maniera non indifferente al noto sovraccarico della Giustizia. Sussistono i presupposti per condannare ex art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, che si Controparte_5
liquida in un valore monetario corrispondente alla metà dei compensi professionali liquidati in dispositivo e maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sì che deve essere condannata a rifondere Controparte_5
quelle sostenute dalla parte attrice.
pagina 8 di 9 I compensi in favore dell'attrice si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2021, e, in particolare, del valore dell'accolto, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate
(valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria, ridotti al 50% per attività istruttoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita con il mero deposito di una sola memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibili le domande di accertamento e condanna proposte dall'
[...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 CP_3
2) accertata la responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, CP_3
occorso il 26.3.2007, condanna al risarcimento in favore dell' Controparte_5 Parte_2 di dei danni patrimoniali da quest'ultima subiti, che si liquidano, già tenuto conto delle
[...] Pt_1
somme corrisposte ante causam, nella misura di euro 32.967,98, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna a corrispondere alla parte attrice l'ulteriore somma di euro 3.356,50, oltre Controparte_5
interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite da quest'ultima Controparte_5
sostenute, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi ed in euro 545,00 per le spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e
C.P.A.
Milano, 11.11.2024 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40631/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MERONI MARISA OLGA, dall'avv. PLESCIA FRANCESCO MICHELE ( ) e dall'avv. ENA DANIELA ( ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROMANINI FEDERICO e dall'avv.
[...] P.IVA_2 D'AMELIO ANTONELLA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
PARTE CONVENUTA
, Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
, CP_3
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 9 Per l'attore: “NEL MERITO: previa declaratoria di responsabilità esclusiva del signor CP_3
in riferimento al sinistro per cui è causa, condannare il medesimo, in solido con il
[...] proprietario dell'autoveicolo e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_1
[... ai sensi degli articoli 126, comma 2, lett. c), e 144, Codice delle Assicurazioni, a risarcire all' tutti i danni causati a quest'ultima e quantificati in un Controparte_4 importo non inferiore a € 31.913,81 per capitale, oltre interessi legali dal 30 aprile 2007 al saldo effettivo per le ragioni di cui in narrativa. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze oltre spese generali e accessori di legge.”
Per il convenuto Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la congruità delle somme offerte e liquidate in fase stragiudiziale e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere e nessun'altra somma è dovuta all'attrice; b) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
L a convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_2
e al fine di ottenere, previa declaratoria della Controparte_5 Controparte_2 CP_3
responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro stradale, occorso il CP_3
26.3.2007, la condanna di quest'ultimo, in solido con il proprietario dell'autoveicolo CP_2 CP_2
e con ai sensi degli articoli 126, comma 2, lett. c), e
[...] Controparte_1
144, Codice delle Assicurazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali da lei patiti, da liquidarsi in un importo non inferiore a euro 31.913,81 “per capitale, oltre interessi legali dal 30 aprile 2007 al saldo effettivo per le ragioni di cui in narrativa … con vittoria di spese e competenze oltre spese generali e accessori di legge”.
A fondamento della pretesa la parte attrice ha dedotto:
- che il 26.3.2007 nel Comune di in Via Selice (all'altezza del distributore Shell), Pt_1 CP_6
è rimasto coinvolto in un sinistro stradale mentre era alla guida della Fiat Marea, tg.
[...]
BR164DB; pagina 2 di 9 - che la vettura di è entrata in collisione con l'autotreno, tg. FZA93ML Controparte_6
(rimorchio tg. FZA25EW), di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3
- che è stato ricoverato presso la U.O. di Rianimazione e la U.O. di Chirurgia Controparte_6 dell'Ospedale di dal 27.3.2007 al 30.4.2007; Pt_1
- di avere erogato in favore del paziente le cure necessarie e di aver sostenuto spese “per prestazioni ospedaliere pari ad euro 50.001,81, ascrivibili al D.G.R. n. 483 (“tracheostomia eccetto per diagnosi faccia bocca e collo”), come da attestazione del responsabile del presidio ospedaliero, dr.ssa del giugno 2008 (doc. 2), contabilizzate sulla base dei Persona_1 criteri e delle tariffe definite dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.
1920 del 10 dicembre 2007, allegato 3.1 (doc. 3)”;
- che, avendo riconosciuto e corrisposto il minor importo di euro 18.088,00, si è Controparte_5
vista costretta a promuovere il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per spese di cura sostenute in favore del paziente danneggiato nel sinistro per cui è causa (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo Controparte_5
la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 126 comma 3 cod. ass. priv., contestando la pretesa avversaria nel quantum, confermando di avere corrisposto ante causam l'importo di euro 18.088,00 e chiedendo di accertare la congruità delle somme offerte e liquidate in fase stragiudiziale e, per l'effetto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. alla luce dell'eccezione di rito formulata da e della mancata Controparte_5
costituzione del proprietario del veicolo antagonista è stata disposta la Controparte_2 rinnovazione della citazione nei confronti di quest'ultimo nel rispetto dei termini a comparire di cui al comma secondo dell'art. 126 cod. ass. priv.
All'udienza del 12.12.2023 alla luce della mancata costituzione di , nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica della citazione in rinnovazione presso suo domiciliatario ex art. Controparte_5
126 comma 2 lett. b), cod. ass. priv., è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Il procedimento, istruito documentalmente all'esito dell'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stato trattenuto in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito pagina 3 di 9 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con ordinanza del 17.7.2024 (pronunciata ex art. 127 ter c.p.c. avendo disposto la sostituzione dell'udienza del 16.7.2024 con il deposito di note scritte).
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La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che la notifica eseguita presso della citazione nei confronti di Controparte_5
va dichiarata inesistente, in quanto non può essere qualificato CP_3 Controparte_5 domiciliatario di quest'ultimo, in quanto né responsabile civile, né compagnia assicuratrice estera come previsto dall'art. 125-126 cod. ass. priv.; si tratta infatti di notifica eseguita presso un soggetto del tutto diverso e privo di collegamento con il destinatario, sì che la stessa è affetta da un vizio più grave della nullità, da qualificarsi appunto come inesistenza (Cass. Civ., sez. III, 2665/2006). È pacifico che della notifica inesistente non possa essere disposta la rinnovazione. Ne consegue che le domande di accertamento e di condanna, proposte nei confronti del conducente non essendosi CP_3
proprio instaurato il rapporto processuale nei suoi confronti tramite una regolare notifica della citazione presso uno dei luoghi di cui all'art. 138 e ss. c.p.c. non può che essere dichiarata inammissibile.
La notifica della citazione nei confronti del proprietario (responsabile civile) , Controparte_2
dichiarato contumace con ordinanza del 12.12.2023, presso risulta invece del tutto Controparte_5
regolare ai fini della corretta istaurazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 2 lett. b), cod. ass. priv. Tuttavia, poiché la parte attrice ha esercitato nei confronti del proprietario altresì azione ex art. 2054 c.c., formulando domanda di condanna anche del responsabile civile al pagamento delle somme richieste, anche tale domanda deve essere dichiarata inammissibile;
la citazione che avrebbe dovuto essere notificata al domicilio del destinatario e non presso domiciliatario ex lege ai soli fini dell'istaurazione del Controparte_5 contraddittorio sotto il profilo dell'art. 126 cod. ass. priv. comma 2 lett. c) ultima parte.
Tanto premesso nel merito si osserva che, a fronte del sinistro stradale, occorso in Via Selice, in Pt_1
data il 26.3.2007, in cui è rimasto coinvolto ed ha subito lesioni mentre era alla guida Controparte_6
della Fiat Marea, tg. BR164DB, per essere entrato in collisione con l'autotreno tg. FZA93ML
(rimorchio tg. FZA25EW), di proprietà di e condotto da Controparte_2 CP_3 CP_5
pagina 4 di 9 CP a non ha contestato, né la dinamica del sinistro stradale, né la conseguente responsabilità esclusiva del conducente CP_3
La dinamica del sinistro va pertanto ritenuta provata nella sua materialità alla luce di quanto si evince dal rapporto di sinistro stradale prodotto dalla parte attrice sub doc. n. 1, da cui non può che desumersi ed affermarsi la responsabilità esclusiva - per violazione dell'art. 145, comma 6, e dell'art. 140 comma
1 del codice della strada - del conducente dell'autotreno tg. FZA93ML (rimorchio tg. FZA25EW) nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa.
Risulta pertanto fondata l'azione proposta ex art. 126 e 144 cod. ass. priv. nei confronti di CP_5
[...
essendo il veicolo del responsabile civile immatricolato all'estero.
A fronte dell'occorso la parte attrice ha dedotto di avere sostenuto prestazioni di cura in favore di e, in quanto danneggiata, di averne chiesto il rimborso ad che lo ha Controparte_6 Controparte_5
riconosciuto e corrisposto solo in parte. non ha contestato nemmeno la propria Controparte_5
conseguente obbligazione di risarcire tutti i danni che ne sono derivati in forza della previsione di cui agli artt. 126, comma 2, lett. c), e 144, Cod. Ass. priv., ma sostiene nel presente giudizio di avere già riparato il danno lamentato dalla parte attrice, avendole corrisposto ante causam la somma di euro
18.008,80, non contestando le prestazioni erogate dall' di in favore del danneggiato, ma Pt_3 Pt_1 soltanto l'importo nel quantum.
Nonostante la contestazione di la pretesa attorea si reputa fondata;
alla luce dell'accertata Controparte_5
responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo antagonista (straniero), ogni danneggiato, tra cui senz'altro la ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni eziologicamente Parte_4 connessi con l'evento dannoso.
La parte attrice ha dedotto di avere sostenuto spese di cura in favore del paziente ivi ricoverato a causa del sinistro per l'importo di euro 50.000,00, depositando l'attestazione di rimborso del 10.6.2008 (v. doc. n. 2) e la delibera regionale di riferimento per il riconoscimento dei relativi costi sanitari (sub doc.
n. 3).
Ai sensi della deliberazione n. 1920 del 10 dicembre 2007 (cfr. doc. n. 3), che non è contestato essere la normativa applicabile alla fattispecie in oggetto, all'allegato 3.1. alla voce 483 C per la “tracheostomia eccetto per diagnosi faccia bocca e collo” eseguita in strutture Ospedaliere di Fascia A, tra cui rientra pagina 5 di 9 anche l'ospedale di risulta l'importo di euro 50.000,00 per degenza superiore ad un giorno e con Pt_1
valore soglia di 94 giorni.
Considerato che dall'attestazione di rimborso predisposta dall'azienda ospedaliera di Imola UC
LI risulta essere stato ricoverato dal 27.3.2007 al 30.4.2007 e pertanto per un termine inferiore rispetto al valore soglia (di 94 giorni) la spesa che deve essere riconosciuta in favore dell'odierna parte attrice è quella di euro 50.000.00.
Come correttamente precisato dalla parte attrice, a fronte della contestazione da parte di Controparte_5
il criterio del numero delle giornate di degenza rileva ai fini del calcolo della remunerazione dell' solo nell'ipotesi di interventi chirurgici con “Ricoveri in regime ordinario con durata di Pt_1 degenza superiore al valore soglia” (cfr. Delibera Regionale, allegato 2, punto 10, pagina 11), sì che la voce prevista per la degenza si sarebbe dovuta cumulare a quella prevista per l'intervento, indicata nella misura di euro 50.000,00, solo in caso di superamento del valore soglia di 94; la diaria giornaliera avrebbe dovuto essere riconosciuta quindi solo in assenza del menzionato intervento. Pertanto, nel caso di specie, in cui la degenza ospedaliera da parte di ha avuto una durata di 34 giorni, Controparte_6
deve essere riconosciuto il valore di spesa relativo solo all'intervento di tracheostomia.
Del resto, il valore indicato dalla parte convenuta di euro 532,00 non trova riscontro nella menzionata delibera, giacchè, salvi gli interventi e le erogazioni di peculiare complessità (indicati alle pagine nn. 7-
11 della delibera della Regione Emilia Romagna di cui al doc. n. 3), l'importo giornaliero per la diaria di ricoveri di un giorno è pari ad euro 124,47 (allegato 2 regime ordinario), sì che l'eccezione della parte convenuta risulta del tutto priva di fondamento.
Dall'importo indicato devono essere scorporate, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, le somme già ricevute al fine di evitare una locupletazione del danneggiato (cfr. orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 n. 12564; n. 12565; n.
12566; n. 12567).
Al fine di effettuare un corretto scorporo, le operazioni vanno effettuate su somme cronologicamente omogenee, devalutando tutto alla data del fatto, o piuttosto rivalutando tutte le somme sino alla data odierna (Cass. n. 6347/2014). I due criteri si reputano del tutto analoghi.
Pertanto, adottando il primo dei due criteri menzionati occorre sottratte dall'importo di euro 50.000,00
(già attuale alla data del sinistro, tenuto conto della stretta prossimità temporale tra l'occorso e pagina 6 di 9 l'esborso) quello di euro 17.032,02 (devalutando la somma di euro 18.088,00 dalla data dell'esborso –
23.4.2010 – a quella dell'illecito). Sottraendo l'ultimo importo dal primo, si ottiene che il residuo danno attoreo è pari a euro 32.967,98.
Tale importo deve essere riconosciuto integralmente, tenuto conto che nella domanda la parte attrice ha chiesto di riconoscere un importo non inferiore a quello di euro 31.913,81 per capitale.
Si reputa di aderire all'orientamento secondo cui gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. 24468/2020).
Ne consegue che sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo si precisa che l'importo pari al danno liquidato nella misura di euro 50.000,00, all'attualità rispetto alla data dell'illecito, sì che non pagina 7 di 9 occorre operare alcuna devalutazione, deve essere rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(23.4.2010); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del fatto a quella del pagamento per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto (euro 18.088,00). Lo stesso meccanismo di calcolo di interessi e rivalutazione deve essere applicato sulla residua somma dal 23.4.2010 alla data odierna. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Per tutte le ragioni che precedono va condannata a risarcire alla parte attrice il danno Controparte_5
patrimoniale come sopra liquidato, maggiorato di interessi e rivalutazione nel dettaglio sopra indicati.
L'assenza di contestazione in ordine ad altri aspetti inerenti l'an della responsabilità e la palese infondatezza dell'eccezione della parte convenuta, del tutto sguarnita di un minimo di fondamento normativo, anche considerato il fatto che non solo il menzionato importo giornaliero di euro 532,00 non trova conferma in nessuna disposizione di legge, ma anche che, a fronte dei chiarimenti attorei di cui alla prima memoria istruttoria, la parte convenuta ha continuato sino alla comparsa conclusionale a sostenere che “l'odierna attrice, …. [avrebbe calcolato] la medesima diaria giornaliera di € 532,00, moltiplicata per 94 giorni di degenza”, nonostante l'applicazione di detto criterio sia stato negato dalla parte attrice, si reputa che la parte convenuta abbia resistito nel presente giudizio con colpa grave. La pretestuosità dell'eccezione di ha non solo reso necessario per la parte attrice promuovere Controparte_5
il presente giudizio ed attendere circa 16 anni per ottenere il rimborso delle spese, ma anche ha determinato il sovraccarico del sistema giustizia. La grave condotta processuale tenuta dalla parte convenuta, unitamente al tenore delle generiche difese svolte in atti, ha determinato come unico risultato quello di coinvolgere la controparte in defatiganti attività processuali, oltre all'aver contribuito in maniera non indifferente al noto sovraccarico della Giustizia. Sussistono i presupposti per condannare ex art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria, che si Controparte_5
liquida in un valore monetario corrispondente alla metà dei compensi professionali liquidati in dispositivo e maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sì che deve essere condannata a rifondere Controparte_5
quelle sostenute dalla parte attrice.
pagina 8 di 9 I compensi in favore dell'attrice si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2021, e, in particolare, del valore dell'accolto, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate
(valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria, ridotti al 50% per attività istruttoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita con il mero deposito di una sola memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibili le domande di accertamento e condanna proposte dall'
[...]
nei confronti di e Parte_2 Controparte_2 CP_3
2) accertata la responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, CP_3
occorso il 26.3.2007, condanna al risarcimento in favore dell' Controparte_5 Parte_2 di dei danni patrimoniali da quest'ultima subiti, che si liquidano, già tenuto conto delle
[...] Pt_1
somme corrisposte ante causam, nella misura di euro 32.967,98, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna a corrispondere alla parte attrice l'ulteriore somma di euro 3.356,50, oltre Controparte_5
interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite da quest'ultima Controparte_5
sostenute, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi ed in euro 545,00 per le spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e
C.P.A.
Milano, 11.11.2024 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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