Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori)
Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.
Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.