Articolo 22 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 maggio 1975
Art. 22.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975