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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AL SE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7205/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7721/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29520240035134557000, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, di complessivi € 1.849,88, per omesso versamento TARI anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, avente a fondamento intimazione di pagamento n. 306832, indicata come notificata il 30 novembre 2019, e assume la nullità della cartella impugnata e la illegittimità della pretesa per omessa notifica atti precedenti e maturazione della prescrizione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella con vittoria di spese da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a eccezioni involgenti adempimenti dell'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di riscossione a seguito della consegna del ruoli;
chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce, altresì, ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e assume la infondatezza del ricorso alla luce della notifica delle fatture e, successivamente, della intimazione di pagamento n. 306832.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 va accolto, risultando fondata l'eccezione di prescrizione che, pertanto, non risulta essere superata dalla documentazione prodotta dall'ente impositore.
Invero, ATO ha prodotto numero cinque fatture, effettivamente notificate al contribuente sig. Ricorrente_1 nell'anno 2012, con le quali era stato richiesto il pagamento del tributo per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Tra gli atti allegati, l'ente impositore include, altresì, l'intimazione di pagamento n. 306832, richiamate nella cartella impugnata, che, tuttavia, non risulta essere stata notificata in quanto, inviata presso lo stesso indirizzo di notifica delle fatture, vi è attestazione di “destinatario sconosciuto”, circostanza ammessa dallo stesso ente impositore, che, peraltro, ne trae, non condivisibilmente, l'effetto di ritenere valida la notifica della intimazione. Assume, infatti, che l'esito della notifica non sarebbe imputabile a responsabilità della
Società d'Ambito e non esenterebbe l'utente dal pagamento della TIA, per avere adempiuto correttamente l'onere sulla stessa gravante, con invio della intimazione all'indirizzo risultante dall'avviso di ricevimento, corrispondente a quello comunicato dal contribuente, per cui sarebbe stato onere del contribuente di attivarsi al fine di comprendere le motivazioni del mancato ricevimento delle fatture, la cui omessa notifica, in ogni caso, non dispenserebbe il contribuente dalla corresponsione del tributo alle scadenze previste.
Le osservazioni dell'ente impositore non colgono nel segno, in quanto, se sostenibili sul piano sostanziale nel rapporto tra ente impositore e contribuente, non ne è consentita la trasposizione nel giudizio allorché il contribuente, impugnando atto impositivo, solleva eccezioni in ordine alla necessaria conseguenzialità degli atti e alla maturazione della prescrizione alla quale è assoggettabile il tributo.
Il ricorso, va, quindi, accolto, con annullamento della cartella impugnata e la condanna di ATO ME1 S.p.
A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_1, che ne ha fatta richiesta nel ricorso introduttivo.
Spese di giudizio compensate nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto, pur avendo provveduto alla emissione e notifica della cartella di pagamento, risulta essere sostanzialmente estranea alla pretesa impositiva, che trova(va) formale giustificazione nella indicazione nell'atto, riferibile all'ente impositore, posto a fondamento della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520240035134557000, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna ATO ME1 S.p.A. in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00, oltre accessori, nonché al rimborso del CUT ove effettivamente assolto;
compensa le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
IU VA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AL SE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7205/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035134557000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7721/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29520240035134557000, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, di complessivi € 1.849,88, per omesso versamento TARI anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, avente a fondamento intimazione di pagamento n. 306832, indicata come notificata il 30 novembre 2019, e assume la nullità della cartella impugnata e la illegittimità della pretesa per omessa notifica atti precedenti e maturazione della prescrizione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella con vittoria di spese da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a eccezioni involgenti adempimenti dell'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di riscossione a seguito della consegna del ruoli;
chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce, altresì, ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e assume la infondatezza del ricorso alla luce della notifica delle fatture e, successivamente, della intimazione di pagamento n. 306832.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 va accolto, risultando fondata l'eccezione di prescrizione che, pertanto, non risulta essere superata dalla documentazione prodotta dall'ente impositore.
Invero, ATO ha prodotto numero cinque fatture, effettivamente notificate al contribuente sig. Ricorrente_1 nell'anno 2012, con le quali era stato richiesto il pagamento del tributo per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Tra gli atti allegati, l'ente impositore include, altresì, l'intimazione di pagamento n. 306832, richiamate nella cartella impugnata, che, tuttavia, non risulta essere stata notificata in quanto, inviata presso lo stesso indirizzo di notifica delle fatture, vi è attestazione di “destinatario sconosciuto”, circostanza ammessa dallo stesso ente impositore, che, peraltro, ne trae, non condivisibilmente, l'effetto di ritenere valida la notifica della intimazione. Assume, infatti, che l'esito della notifica non sarebbe imputabile a responsabilità della
Società d'Ambito e non esenterebbe l'utente dal pagamento della TIA, per avere adempiuto correttamente l'onere sulla stessa gravante, con invio della intimazione all'indirizzo risultante dall'avviso di ricevimento, corrispondente a quello comunicato dal contribuente, per cui sarebbe stato onere del contribuente di attivarsi al fine di comprendere le motivazioni del mancato ricevimento delle fatture, la cui omessa notifica, in ogni caso, non dispenserebbe il contribuente dalla corresponsione del tributo alle scadenze previste.
Le osservazioni dell'ente impositore non colgono nel segno, in quanto, se sostenibili sul piano sostanziale nel rapporto tra ente impositore e contribuente, non ne è consentita la trasposizione nel giudizio allorché il contribuente, impugnando atto impositivo, solleva eccezioni in ordine alla necessaria conseguenzialità degli atti e alla maturazione della prescrizione alla quale è assoggettabile il tributo.
Il ricorso, va, quindi, accolto, con annullamento della cartella impugnata e la condanna di ATO ME1 S.p.
A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_1, che ne ha fatta richiesta nel ricorso introduttivo.
Spese di giudizio compensate nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto, pur avendo provveduto alla emissione e notifica della cartella di pagamento, risulta essere sostanzialmente estranea alla pretesa impositiva, che trova(va) formale giustificazione nella indicazione nell'atto, riferibile all'ente impositore, posto a fondamento della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520240035134557000, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna ATO ME1 S.p.A. in liquidazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00, oltre accessori, nonché al rimborso del CUT ove effettivamente assolto;
compensa le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
IU VA