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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2007/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2007/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Sara Guerrini)
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Faenza (RA), P.zza San Giacomo della Penna n. 5 (avv. Stefano Senzani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 26/02/1997, Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Castel San Pietro C.F._2
Terme (BO) in data 07/09/1991, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, parte II, serie C, anno 1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- dare atto che, poiché il figlio maggiorenne laureato in Medicina e Persona_1
chirurgia, è attualmente specializzando in immunologia presso Humanitas University di Milano e
considerato che lo stesso dimora in tale città, facendosi carico dei costi per l'alloggio e per il proprio
mantenimento quotidiano, i genitori convengono di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
in ragione di 70% per quanto riguarda il padre e del 30% per quanto riguarda la madre;
a tal fine i
ricorrenti verseranno mensilmente al figlio , a titolo di mantenimento ordinario, la Persona_1
somma mensile di € 1.000,00 (Euro mille/00) e precisamente € 700,00 00 (Euro settecento/00) a
carico del padre ed € 300,00 (Euro trecento/00) a carico della madre Parte_2 [...]
, essendo espressamente convenuto che tale somma sarà versata a copertura dei costi Parte_1
di vitto, alloggio, spese di trasporto, viaggio e vestiario. L'assegno di mantenimento in favore del
figlio sarà versato direttamente a quest'ultimo da entrambi i genitori, Persona_1
mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e verrà corrisposto fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Nella stessa misura (70% a carico del padre e 30% a carico della madre) i ricorrenti si faranno altresì carico di eventuali spese mediche,
di istruzione accademica e/o di specializzazione e/o straordinarie per il figlio;
- dare atto che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che
null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro ed altresì che entrambi sono economicamente
autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento.
Spese legali interamente compensate tra le parti.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2007/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Sara Guerrini)
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Faenza (RA), P.zza San Giacomo della Penna n. 5 (avv. Stefano Senzani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 26/02/1997, Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Castel San Pietro C.F._2
Terme (BO) in data 07/09/1991, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, parte II, serie C, anno 1991;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- dare atto che, poiché il figlio maggiorenne laureato in Medicina e Persona_1
chirurgia, è attualmente specializzando in immunologia presso Humanitas University di Milano e
considerato che lo stesso dimora in tale città, facendosi carico dei costi per l'alloggio e per il proprio
mantenimento quotidiano, i genitori convengono di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
in ragione di 70% per quanto riguarda il padre e del 30% per quanto riguarda la madre;
a tal fine i
ricorrenti verseranno mensilmente al figlio , a titolo di mantenimento ordinario, la Persona_1
somma mensile di € 1.000,00 (Euro mille/00) e precisamente € 700,00 00 (Euro settecento/00) a
carico del padre ed € 300,00 (Euro trecento/00) a carico della madre Parte_2 [...]
, essendo espressamente convenuto che tale somma sarà versata a copertura dei costi Parte_1
di vitto, alloggio, spese di trasporto, viaggio e vestiario. L'assegno di mantenimento in favore del
figlio sarà versato direttamente a quest'ultimo da entrambi i genitori, Persona_1
mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e verrà corrisposto fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Nella stessa misura (70% a carico del padre e 30% a carico della madre) i ricorrenti si faranno altresì carico di eventuali spese mediche,
di istruzione accademica e/o di specializzazione e/o straordinarie per il figlio;
- dare atto che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale tra gli stessi esistente e che
null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro ed altresì che entrambi sono economicamente
autosufficienti e non hanno pretese da rivolgersi per il loro mantenimento.
Spese legali interamente compensate tra le parti.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè