Articolo 822 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 821Articolo 814
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 822.
Modifiche al ruolo ((tecnico)) 1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo ((tecnico)) , possono essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno ((tecnico)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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