Sentenza 7 marzo 2022
Decreto cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Parere definitivo 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2025REG.PROV.COLL.
N. 01316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2023, proposto da
LE Di TO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Dipartimento Agricoltura – Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura (Dpd018), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00347/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Signora LE Di TO partecipava alla procedura indetta dalla Regione Abruzzo nell’ambito del P.S.R. Abruzzo 2014/2020 con determinazione DPD018/65 del 21 febbraio 2019 per l’attivazione dei sostegni di cui alla Misura 4, sottomisura 4.1, finalizzati alla realizzazione di interventi contemplati nei Progetti Integrati di Macrofiliere e Microfiliere selezionati con le sotto-misure 16.2 e 16.4.
L’amministrazione, all’esito della procedura, concedeva il finanziamento nella misura corrispondente al 40% della spesa ammissibile a valere sulla misura 4.1 del PSR ma non nell’auspicata misura maggiorata dal 60% contemplata dal paragrafo 5.2 dell’Avviso pubblico.
La Signora Di TO impugnava dinanzi al Tar per l’Abruzzo gli atti in virtù dei quali l’amministrazione si determinava nei suesposti sensi con ricorso iscritto al n. 442/2021 R.R., respinto con sentenza n. 347 del 24 agosto 2022 sul rilievo (in estrema sintesi):
- che il progetto presentato non fosse riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dall’invocato paragrafo 5.2 che consentiva la maggiorazione del beneficio unicamente in presenza di un « progetto integrato » ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 1305/2013 o della riconducibilità dell’investimento alle operazioni di cui ai successivi artt. 28 e 29 della medesima fonte normativa:
- che il progetto, in particolare, non afferiva a più misure non potendosi per tale ragione considerare come « integrato »;
- che gli investimenti programmati fossero finalizzati all’acquisto di mezzi e attrezzature utilizzabili nello svolgimento di ordinarie attività agricole e non specificamente destinati allo svolgimento delle pratiche agronomiche imposte dai protocolli di coltivazione biologica.
La Signora Di TO impugnava la sentenza con appello depositato il 13 febbraio 2023 deducendo:
1. « Erroneità della sentenza n. 347/2022 nella parte in cui il TAR Abruzzo ha ritenuto che gli investimenti indicati dalla sig.ra Di TO non risulterebbero collegati alle operazioni di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione »;
2. « Erroneità della sentenza n. 347/2022 nella parte in cui il TAR Abruzzo ha ritenuto non riconducibile il progetto presentato dalla sig.ra Di TO nell’ambito di un “progetto integrato” in quanto quest’ultimo inteso come integrazione fra più misure e non anche come un Progetto integrato di Filiera (P.I.F.). Insufficienza e contraddittorietà della motivazione »;
3. « Erroneità della sentenza n. 347/2022 nella parte in cui il TAR Abruzzo ha ritenuto che gli investimenti indicati dalla sig.ra Di TO non sono riconducibili come “intervento collettivo” ».
La Regione, costituita formalmente in giudizio il 16 febbraio 2023, confutava le avverse censure con memoria depositata il 23 febbraio successivo sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell’appello.
All’esito della camera di consiglio del 2 marzo 2023 con ordinanza n. 898/2023 veniva respinta l’istanza cautelare.
La Regione richiamava le proprie precedenti difese con memoria del 9 dicembre 2024.
All’esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
Per esigenze di completezza espositiva e corretto inquadramento della presente fattispecie, deve procedersi ad un sintetico richiamo del contesto normativo di riferimento ed alla disciplina dettata dal Bando.
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento UE n. 1305/2013 (di seguito Regolamento) i sostegni in questione devono essere limitati ; la norma infatti recita : « al sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 % ».
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento « gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale ».
Il successivo art. 29 dispone che « il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione».
Ai sensi dell’art. 5.2 dell’Avviso pubblico, recante «Aliquota di sostegno ed importo del contributo», l’entità del sostengo era limitata al «40% del costo dell’investimento ammissibile » prevedendo la possibilità di concedere « il 60% del costo dell’investimento ammissibile nei seguenti casi previsti dall’Allegato II del Reg. 1305/2013 [ci si limita alle due ipotesi di rilievo ai fini della presente decisione, ndr] :
- per investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013.
- per progetti integrati, compresi quelli collegati ad una fusione di Organizzazione di Produttori ».
Ciò premesso, con il primo motivo la sentenza impugnata è contestata nella parte (ritrascritta in appello) in cui, respingendo il secondo e terzo motivo di ricorso, afferma che « quanto alle ipotesi sub 3, il cui esame consente di risolvere la questione posta con il secondo motivo, considerato che gli articoli 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 prevedono incentivi per le pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima (art.28) e pratiche di produzione biologica (art. 29), non è censurabile la decisione della Regione di non ammettere al finanziamento massimo l’acquisto di beni strumentali quali un trattore, una cabina, un elevatore a forche, un rimorchio a vasca e un atomizzatore, che sono attrezzature in sé funzionali anche a sistemi di agricoltura tradizionale, né la ricorrente allega elementi per dimostrarne la specifica attitudine a realizzare una pratica agronomica ecocompatibile o imposta dal regime di coltivazione biologica ».
A parere dell’appellante il Tar, rinviando acriticamente ad un non meglio specificato « regime di coltivazione biologica » avrebbe erroneamente ritenuto che l’acquisto dei citati macchinari e attrezzature sarebbe estraneo alle finalità della misura di sostegno nonostante l’art. 17, comma 3 del Regolamento riconosca l’aliquota maggiorata al 60%, agli investimenti riconducibili alla misura « finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima » (art. 28) e alla misura diretta a favorire l’adozione o il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 (art. 29).
Ai presenti fini non rileverebbe quindi l’attitudine dei beni acquistati all’utilizzo finalizzato a produzioni biologiche ma il loro collegamento funzionale ad attività mirate allo « sviluppo complessivo del sistema biologico nazionale » riconducibili a « progetti integrati di filiera » restando libera la scelta dei macchinari ritenuti più adeguati al risultato.
Sotto altro profilo sarebbe errata l’affermazione contenuta in sentenza per la quale non sarebbe comprovata la specifica attitudine di quanto acquistato (cabina elevatore, trattore, forche e rimorchio a vasca atomizzatore) all’esercizio di pratiche agronomiche « anche » biologiche.
Il motivo è infondato.
In sintesi l’appellante lamenta il mancato riconoscimento della riconducibilità del proprio progetto alle operazioni contemplate dagli artt. 28 e 29 del Regolamento sostenendo che gli acquisti in questione sarebbero connessi all’esercizio di pratiche agronomiche imposte dal regime di coltivazione biologico.
Tuttavia la stessa nulla allega a sostegno della tesi esposta essendo per contro pacifico che i beni in questione, normalmente utilizzati per le produzioni in regime convenzionale, mancano di quella specifica caratterizzazione che ne implichi un impiego dedicato al rispetto dei disciplinari di produzione biologica che integra il presupposto del riconoscimento del beneficio invocato.
Non ricorre infatti il requisito della finalizzazione « alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima » richiesta dall’art. 28 del Regolamento, né si è in presenza dell’adozione o mantenimento di « metodi » e « pratiche di produzione biologica » come prescritto dall’art. 29 della medesima fonte.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte (qui di seguito ritrascritta) in cui afferma che « non si tratta neppure di un “progetto integrato” (ipotesi sub 4) tale è il progetto che prevede un sostegno a titolo di più misure (art. 17, comma 3, del regolamento UE n. 1305/2013) – perché la ricorrente ha presentato, nell’ambito del PIF selezionato nella precedente fase per la misura 16.2, domanda di sostegno per interventi relativi alla sola sottomisura 4.1.1. In proposito il collegio ritiene errata la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale il progetto in questione dovrebbe considerarsi “integrato” e meritevole del maggior finanziamento perché connesso al PIF ».
In particolare il Tar avrebbe errato nel ritenere che « il sostegno afferisce ex se a più misure, non se è connesso al PIF – come sostenuto dal ricorrente - per l’evidente ragione che in tal caso ricorre un’ipotesi di integrazione fra progetti, non fra misure (investimenti) contemplate nello stesso, unico, progetto ».
A parere del Tar pertanto « il maggior finanziamento spetta al singolo progetto inerente alla misura 4.1.1. solo se esso prevede un investimento per un’altra misura, come si desume chiaramente dall’allegato 9 della DPD018/65 del 21.2.2019 - Criteri di selezione Tipologia di intervento 4.1.1 – secondo il quale ricorre un investimento connesso a un progetto integrato se “la domanda di finanziamento [è] connessa a distinta domanda di contributo” ».
Errata sarebbe altresì la negata riconducibilità del progetto « ad una fusione di Organizzazione di Produttori” (seconda ipotesi sub 4), nozione che, ai sensi dell’art. 1 d.m. 13.2.2018, identifica “le persone giuridiche riconosciute dalle Regioni ed inserite nell’elenco nazionale di cui all’art. 8 [dello stesso decreto], che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”, in quanto non risulta che le imprese coinvolte nel PIF abbiano partecipato a un’operazione di fusione di organizzazioni di produttori ».
Il motivo è infondato.
In sintesi l’appellante lamenta il mancato riconoscimento della natura integrata dal proprio progetto nei sensi di cui all’art. 17, comma 3, Regolamento n. 1305/2013.
La censura si fonda sull’erroneo presupposto che l’interazione ex art. 17 del Regolamento comunitario ricorra in presenza di una connessione del progetto al PIF mentre il dato normativo è chiaro nel richiedere che l’integrazione si rinvenga fra diverse misure e non fra diversi progetti con necessità che la domanda di finanziamento sia connessa ad una diversa domanda di contributo.
La correttezza della decisione del Tar discende dall’inequivoca formulazione dell’allegato A alla DPD018/65 del 21/02/2019, « M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI », sub Allegato 9 « Criteri di selezione Tipologia di intervento 4.1.1 » recante « Criteri di selezione Tipologia di intervento 4.1.1 » che individua l’investimento « connesso a un progetto collettivo » e quello « connesso a un progetto integrato » quali distinti criteri.
Quanto alla tipologia « Investimento connesso a un progetto di filiera ovvero alla partecipazione ad un Gruppo Operativo PEI » e alla relativa « Modalità di valorizzazione », era previsto che « l’investimento concorre all’attuazione di un Progetto Integrato di Filiere (PIF – cap. – 8 - par. 8.1 del PSR), selezionato nell’ambito delle misure 16.2 o 16.4, ovvero alla realizzazione di un progetto elaborato nell’ambito di un Gruppo Operativo PEI » mentre in relazione a criterio « Investimento connesso a un progetto integrato » era disposto che « la domanda di finanziamento è funzionalmente connessa a distinta domanda di contributo finalizzata all’adesione a regimi di qualità (misura 3.1), ovvero alle misure 1 e/o 2 . del PSR ».
Da ciò risulta che a legittimare l’incremento del finanziamento può essere solo la presentazione da parte dello stesso soggetto di una distinta domanda ma funzionalmente connessa a quella in valutazione e non la mera presentazione di una domanda integrabile in un progetto di filiera nel quale operano distinte imprese.
Quanto poi all’organizzazione di produttori non appare censurabile la statuizione della sentenza che esclude in assenza di prova di una fusione di Organizzazione di produttori, non bastando il coinvolgimento in un progetto integrato di filiera a concretizzare il suddetto requisito.
Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che « il paragrafo 8.2.4.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno) del PSR, cui la ricorrente fa ampio riferimento, prevede il finanziamento pari al 60% del costo di investimento “… per investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di Organizzazione di Produttori (OP).Fermo quanto già detto sui progetti integrati e quelli collegati a una fusione di organizzazione di produttori, non ricorre in specie neppure l’ipotesi di un “investimento collettivo” – tale è, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE del 25/06/2014 n. 702 e dell’art. 7 d.m. 22.7.2019 e la spesa per “impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita” (art. 7) - perché il progetto proposto dal ricorrente coinvolge solo la sua impresa. Escluso quindi che il caso in decisione sia iscrivibile in almeno una delle ipotesi previste dall’avviso pubblico per l’erogazione del finanziamento nella misura massima del 60%, il ricorso deve essere respinto » sull’erroneo rilievo che il progetto presentato riguarderebbe la sola impresa dell’appellante.
La censura, fermi gli assunti già oggetto di analisi secondo i quali non sussiste – nella specie - una necessaria integrazione fra le sovvenzioni di cui alle misure 16.2 e 4.1 e non v’è una fusione di Organizzazioni di produttori, è infondata anche per quanto attiene al ricorrere di un investimento collettivo poiché non v’è prova che sussista un partenariato con le caratteristiche previste dal bando per il c.d. investimento collettivo che richiede un progetto specificamente presentato da un gruppo di produttori e non la mera integrazione di diversi produttori in una unica filiera.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO