Articolo 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 93
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 marzo 1958
Art. 3.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) una rendita per inabilita' permanente;
2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
3) le cure mediche e chirurgiche;
4) la fornitura di apparecchi di protesi.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958