Sentenza 26 giugno 1982
Massime • 2
In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come sostituto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817), la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata con la quale il proprietario deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare, la convenienza o meno dell'Esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, allorché il proprietario abbia comunicato al coltivatore, con lettera raccomandata, la proposta di alienazione, indicando il prezzo, senza trasmissione del contratto preliminare concluso con un terzo, ed il coltivatore, nel termine di tre mesi dal ricevimento della proposta, abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, il contratto di vendita è concluso tra il proprietario concedente ed il coltivatore, sulla base della proposta accettata. ( V 3/82, mass n 417677; ( V 2461/81, mass n 413239; ( V 1060/79, mass n 397259).*
La vendita del fondo effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore per l'operatività del diritto di riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi quindi un presupposto idoneo all'applicazione di quel diritto. ( Conf 4801/81, mass n 415505; ( Conf 3653/80, mass n 407518; ( Conf 3384/80, mass n 407195).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/1982, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1982 |
Testo completo
In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come sostituto dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817), la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata con la quale il proprietario deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare, la convenienza o meno dell'Esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, allorché il proprietario abbia comunicato al coltivatore, con lettera raccomandata, la proposta di alienazione, indicando il prezzo, senza trasmissione del contratto preliminare concluso con un terzo, ed il coltivatore, nel termine di tre mesi dal ricevimento della proposta, abbia dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, il contratto di vendita è concluso tra il proprietario concedente ed il coltivatore, sulla base della proposta accettata. ( V 3/82, mass n 417677; ( V 2461/81, mass n 413239; ( V 1060/79, mass n 397259).*