Versione
7 giugno 2020
7 giugno 2020
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 123.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 123.
Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Udine, sentenza 30/01/2024, n. 34Provvedimento: […] Lamentava, quindi, la ricorrente l'erroneità dell'operato della Controparte_8 sostenendo, innanzitutto, l'irrilevanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6160/2022 in quanto la stessa si riferiva a fattispecie del tutto diversa, con normazione primaria e secondaria di riferimento del tutto diversa e non applicabile al caso di specie, ed affermando il diritto della ricorrente ad essere inserita e a permanere nella graduatoria GPS – I fascia in forza dalla normativa primaria speciale in deroga prevista dapprima solo per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 (e poi estesa anche al biennio successivo) dal combinato disposto dagli artt. 2, comma 4 ter, del D.L. 8/4/2020 n. 22 (convertito in legge dall'art. 1 della legge 6/6/2020 n. 41), art. 5, comma 2 e 22, comma 2, D.Lgs. 13/4/2017 n. 59.Leggi di più...
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