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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani conSIliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella conSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1465/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
nella qualità di eredi di Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Giunio Rizzelli e Andrea Rizzelli, in forza di procure in calce al controricorso per cassazione e in calce alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 16 , C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Longo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 38283/2021 della Corte di cassazione, pubblicata in data
3.12.2021, il chiedeva e otteneva, nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 ingiunzione di pagamento della somma di € 4.929,29, a titolo di oneri consortili ordinari e servizi di vigilanza non versati per gli anni dal 1999 al 2007.
***
Proposta opposizione, il tribunale di Roma l'accoglieva in parte, rilevando che era intervenuta in altro giudizio sentenza che aveva annullato alcune delle deliberazioni poste a fondamento della pretesa.
***
La sentenza di primo grado era impugnata con appello principale dal e con appello CP_1
incidentale dalla . Persona_1
***
La Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello incidentale della , la quale aveva Persona_1
fatto valere la nullità delle deliberazioni di assemblea, sottese alla richiesta fatta con l'ingiunzione, in assenza della prova che la consorziata fosse stata convocata secondo le previsioni e modalità dello Statuto del;
riconosceva che il vizio, derivante dalla CP_1
mancata convocazione, potesse esse fatto valere dall'interessato anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
quindi, dichiarava assorbito l'appello principale del
. CP_1
***
Proponeva ricorso per la cassazione di tale decisione il , affidato a tre motivi: CP_1
violazione degli artt. 1137 e 1421 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: le ragioni di invalidità, attinenti a una delibera consortile, poste a base di una pretesa fatta valere con decreto ingiuntivo, possono essere fatte solo in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera, non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
violazione e falsa applicazione delle medesime norme sotto un diverso profilo: i vizi, in ipotesi suscettibili di poter essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, sono solo quelli pagina 2 di 16 che determinano la nullità dell'atto e non pure le cause di annullabilità, che possono essere fatte valere solamente con l'impugnazione; la mancata convocazione del in Parte_4
assemblea è solo causa di annullabilità; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.: la Corte d'appello ha omesso di considerare che le delibere in questione erano state approvate dalle assemblee dei delegati e non dall'assemblea dei singoli consorziati;
la
[...]
non era annoverata fra i componenti dell'organo deliberante, la cui costituzione era Per_1
avvenuta in conformità allo Statuto del . CP_1
***
e , quali eredi di , resistevano con Parte_1 Parte_2 Persona_1
controricorso, con il quale eccepivano, fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso in difetto di impugnazione della statuizione della Corte d'appello che aveva dichiarato assorbito l'appello principale;
sostenevano inoltre che i principi giurisprudenziali, richiamati dal ricorrente, riguardavano il condominio e non i consorzi di urbanizzazione, essendo in ogni caso teoricamente non sostenibile che i vizi delle deliberazioni di assemblea non potessero esser fatti valere anche con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, e dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti, la Suprema Corte ha statuito quanto segue:
‹‹È prioritario l'esame del secondo motivo, che è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui agli altri motivi.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito i seguenti principi: a) «In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della 1. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.»;
pagina 3 di 16 b) «Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento»
(Cass, S.U., n. 9838/2021).
Occorre poi considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione delle deliberazioni di un costituito da diversi condominii non è disciplinata dall'art 2606 c.c. dal momento che il non è CP_1 CP_1 formato da imprenditori, ma da enti di gestione, bensì dalle disposizioni dettate in materia di condominio negli edifici, applicabili in via analogica, essendo compatibili con la struttura organizzativa e con le finalità dell'ente
(Cass. n. 3725/1978).
Conseguentemente, la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al , in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere CP_1 delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale (Cass. n.
24052/2004).
In contrasto con tali principi la Corte d'appello ha riconosciuto la nullità della delibera per il difetto di convocazione;
tuttavia, non risulta essere stata proposta dalla alcuna domanda, ai sensi dell'art. Persona_1
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, volta in ipotesi ad ottenerne l'annullamento.
In accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della
Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità››.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , già appellata/appellante incidentale, hanno Persona_1
formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in ossequio a quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 38283/2021 che ha disposto il rinvio dinanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, in riassunzione del precedente grado di giudizio, previ, se del caso, ammissione ed espletamento della prova orale richiesta in primo grado dall'opponente, con il teste indicato:
pagina 4 di 16 1) riconosciuta e dichiarata l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dal , rigettarlo in Controparte_1 toto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto proposto in riassunzione del giudizio di cassazione:
A) in accoglimento della proposta eccezione di nullità dell'art. 4 dello Statuto del , dichiarare Controparte_1 la nullità del predetto articolo per contrasto con il principio di libertà di non associazione costituzionalmente garantito;
B) ancora in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla SI.ra già nel libello introduttivo del Persona_1 primo grado, riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa in relazione all'ingiunzione intimata dal ed opposta e conseguentemente dichiarare che ella nulla deve, Controparte_1
a qualsivoglia titolo, al;
Controparte_1
C) riconoscere e dichiarare assolutamente non provata la debenza delle somme richieste con l'ingiunzione opposta;
D) per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6019/2013 del Tribunale di Roma, dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico e revocare il decreto ingiuntivo n. 48553/2009 R.G. - 890/2010 in danno della defunta SI.ra , dichiarando, altresì, che quest'ultima nulla doveva e nulla le sue eredi Persona_1
e devono al stante l'illegittimità dell'approvazione dei bilanci e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
l'assoluta illegittimità delle somme reclamate per mancanza della prestazione dei servizi statutariamente previsti;
E) condannare il alla refusione, in favore delle SI.re e Controparte_1 Pt_1 [...] quali eredi della SI.ra , appellate-appellanti incidentali, di spese e compensi di tutti Parte_2 Persona_1
i gradi di giudizio, oltre spese generali ed ogni altro onere accessorio, fiscale e previdenziale, come per legge”.
***
Disposta ed effettuata la rinnovazione della citazione in appello, si è costituito in giudizio, in data 11.9.2023, il , chiedendo alla Corte di decidere la Controparte_1
controversia secondo giustizia e, nel caso di accoglimento della domanda delle SInore
di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. Parte_2
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, le attrici in riassunzione hanno dedotto che, al di là della ragione di accoglimento del motivo di appello incidentale accolto dalla sentenza poi annullata con rinvio dalla Suprema
Corte, che l'ha ritenuta errata, plurime erano le altre ragioni, già evidenziate dall'allora appellata nel primo giudizio di impugnazione, che imponevano il rigetto Persona_1 dell'appello proposto dal e l'accoglimento dell'appello incidentale della Controparte_1 [...]
anche in sede di rinvio. Per_1
pagina 5 di 16 Hanno quindi riproposto, essendo state dichiarate semplicemente assorbite nella sentenza annullata, le dette ragioni.
***
Il convenuto in riassunzione, già appellante principale, ha dedotto che il ricorso per cassazione (al pari delle ulteriori azioni giudiziali) era stato proposto dall'allora legale rappresentante del , SI. ; il si era sciolto a far data dal CP_1 Parte_5 CP_1
2009 e sullo scioglimento (dichiarato dal tribunale di Roma con sentenza confermata dalla
Corte di appello) si era formato il giudicato per effetto della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 24590 del 4.9.2019; in data 1°.12.2021 era stato nominato, dal tribunale di
Roma, liquidatore giudiziale il prof. ; il 21.10.2022 la Corte di appello aveva Parte_3
rigettato il reclamo proposto dal SI. , il quale, tuttavia, non aveva mai espletato il Pt_5
“passaggio di consegne” al liquidatore;
quest'ultimo, pertanto, non aveva potuto avere la benché minima contezza delle vicende fattuali relative alla controversia in esame;
non potendo quindi prendere posizione sulla fondatezza dell'appello incidentale proposto dalle attrici in riassunzione, il liquidatore si rimetteva a giustizia, insistendo, in caso di soccombenza, per la compensazione delle spese.
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Preliminarmente, deve essere respinta l'istanza di “stralcio” dei documenti prodotti dal liquidatore del , reiterata dal procuratore delle attrici durante la discussione orale, CP_1
dal momento che si tratta in parte di documenti di formazione successiva (anche) alla pronuncia della Suprema Corte e in parte di documenti diretti a comprovare la legittimazione del liquidatore.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla pagina 6 di 16 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto pagina 7 di 16 con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Tutto ciò premesso, in ossequio alle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte e ai suindicati principi di diritto, va affermato quanto segue:
- le delibere dell'assemblea in tema di riparto delle spese e degli oneri consortili adottate in violazione dei criteri previsti dalla legge o dalla convenzione sono annullabili e non nulle;
- la , che sosteneva di non aver ricevuto la comunicazione dell'avviso di Persona_1 convocazione delle assemblee del (vizio che comporta l'annullabilità e non CP_1
la nullità), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di cui all'art. 1137 comma 2 c.c., apposita domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'annullamento delle delibere in questione;
- siffatta domanda non è stata proposta dall'opponente;
- ne consegue che le delibere relative alle annualità 1999, 2000 e 2007, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza annullata con rinvio, sono valide ed efficaci nei confronti della predetta opponente (e delle sue eredi);
- ulteriore conseguenza è che non possono essere poste in discussione le questioni, di cui si dirà appresso, che, pur non essendo state esaminate nell'ordinanza di rinvio, costituiscono il presupposto di detta pronuncia.
***
Muovendo da tale presupposto, occorre decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle altre questioni riproposte nel presente giudizio di rinvio.
E infatti, nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n. 14813/2023; Cass. n. 1566/2011).
In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale pagina 8 di 16 riproposizione, restando altrimenti coperte da giudicato (Cass. n. 30184 del 22/11/2018;
Cass. 24 ottobre 2013, n. 24093).
***
Come si è visto il non ha riproposto alcuna questione, né quelle già Controparte_1 oggetto dell'appello principale, ritenute assorbite dalla Corte di appello con la sentenza poi cassata con rinvio, né quelle oggetto del ricorso per cassazione, ritenute assorbite dalla
Suprema Corte.
Ne discende che sulla revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla sentenza di primo grado sulla base dell'intervenuto annullamento, ad opera della sentenza n. 17253/2012 dello stesso tribunale, delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci dal 2001 al 2006, si è ormai formato il giudicato.
Rimane quindi da esaminare in questa sede soltanto la domanda azionata dal CP_1
limitatamente agli oneri consortili dovuti per gli anni 1999, 2000 e 2007, in relazione ai quali le SInore hanno riproposto le questioni già oggetto dell'appello incidentale. Parte_2
***
Il primo motivo, rubricato “OMESSA PRONUNCIA SULL' ECCEZIONE DI NULLITÀ DELL'ART. 4 DELLO STATUTO
DEL CONSORZIO DI MARSIA IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'OPPO-NENTE RIGUARDO LE
RICHIESTE DEL MEDESIMO CONSORZIO. [PUNTO A) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN PREMESSA]”, è infondato.
Il tribunale ha, con tutta evidenza, implicitamente disatteso l'eccezione di nullità, dal momento che ha analiticamente motivato sul profilo di realità evidenziato dagli artt. 2 e 4 dello statuto, dei quali ha riportato il contenuto, e ha concluso che colui che acquista un immobile sito nella zona di operatività del si inserisce al momento dell'acquisto nel sodalizio e assume CP_1
una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di “obligationes propter rem”.
Sul punto, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1468/2021), la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà — e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica — ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato CP_1
pagina 9 di 16 costituito (Cass. 27 maggio 2019, n. 14440, in motivazione, ove il richiamo a Cass. 19 luglio
2007, n. 16071, non massimata); infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata CP_1
e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; Cass. 27 maggio 2019, n. 14440, cit.).
Siffatto orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi e che è stato ancor più di recente ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 14407/2024, supera la giurisprudenza di legittimità richiamata dalle attrici.
Ne deriva che, pur non vertendosi (alla luce della più recente giurisprudenza) in tema di obbligazioni propter rem (come ritenuto dal primo giudice), non è ravvisabile alcun profilo di nullità dell'art. 4 dello statuto, laddove si prevede che “Fanno parte del in qualità di utenti i CP_1 proprietari dei terreni e dei fabbricati, che, in base all'art. 3 del presente statuto, cadono sotto la giurisdizione del
”, con conseguente infondatezza della correlata eccezione di difetto di legittimazione CP_1
passiva sollevata dalla . Persona_1
***
Il secondo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C IN RELAZIONE AL MANCATO ESAME DELLA
PROPOSTA IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI – VIZIO DI OMESSA
PRONUNCIA”, è inammissibile.
Le attrici lamentano che il tribunale non avrebbe considerato che l'opponente aveva incidentalmente impugnato le deliberazioni con cui erano stati illegittimamente approvati i bilanci posti a base dell'ingiunzione; la aveva rispettato i termini di cui all'art. 1137 Persona_1
c.c., proponendo l'impugnazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione innanzi al giudice funzionalmente competente a giudicare su di essa;
il tribunale avrebbe, dunque, dovuto pronunciarsi, non essendo certo necessaria l'instaurazione di un giudizio specifico per impugnare le delibere assembleari.
È evidente, ad avviso della Corte, che le predette, nel reiterare la doglianza già espressa nell'originario appello incidentale, prescindono del tutto dal contenuto dell'ordinanza di rinvio, con cui la Suprema Corte ha affermato quanto sopra si è detto in tema di annullabilità delle pagina 10 di 16 delibere e di necessaria proposizione di apposita domanda riconvenzionale, che nella specie non è stata proposta.
Pertanto, la questione è coperta dal dictum della Suprema Corte e non può essere più discussa.
***
Il terzo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 113 C.P.C IN RELAZIONE ALLA ERRATA QUALIFICAZIONE
DELL'OBBLIGAZIONE CONSORZIATO – CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE”, è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le attrici lamentano che il tribunale avrebbe errato nel qualificare l'obbligazione come
“obligatio propter rem” e avrebbe assimilato il al condominio, richiamando, a tal CP_1
fine, giurisprudenza risalente, senza tener conto di quella più recente, secondo la quale il rapporto che lega il consorziato (utente) e il è di natura Controparte_3
sinallagmatica; numerose sentenze del giudice amministrativo, ormai passate in giudicato, avevano affermato, da un lato, l'assoluta mancanza di titolo in capo al Consorzio a svolgere i servizi previsti dallo statuto a far data dal 1996, dall'altro, la piena legittimazione in capo al
(che aveva poi costituito un Consorzio Stradale obbligatorio che Parte_6 dall'anno 2009 erogava i servizi prima svolti dal e dell'Amministrazione della Pt_6
Montagna 'Curio'; i servizi erano svolti dai suddetti Enti e a questi la Persona_1
corrispondeva regolarmente tasse e contributi;
inoltre, il servizio di vigilanza, mai neppure fornito, non era previsto e non rientrava tra le attribuzioni e gli scopi dell'ex CP_1
, con conseguente illiceità della delibera assembleare che aveva istituito tale servizio.
[...]
Ritiene la Corte che la prima parte della doglianza, concernente la natura di obbligazione propter rem, sia superata da quanto argomentato sopra, in ordine al primo motivo, cui si rinvia, fermo restando quanto statuito dall'ordinanza di rinvio sulla applicabilità della disciplina in tema di condominio.
La seconda parte, relativa al mancato espletamento dei servizi (che sarebbero stati prestati da altri enti), prescinde del tutto dalla motivazione del tribunale (pag. 4), il quale, dopo aver affermato che i partecipanti al ben potevano contestare il mancato svolgimento dei CP_1
servizi ovvero la violazione degli obblighi di adempimento, ha osservato che, tenuto conto delle modalità di formazione degli atti del attraverso lo strumento della volontà CP_1
assembleare, le doglianze espresse dall'allora attrice avrebbero dovuto trovare ingresso in sede di impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 1137 c.c.; ha aggiunto che l'articolo 12 dello statuto individuava nell'assemblea dei delegati l'organo competente ad pagina 11 di 16 approvare i bilanci predisposti dal conSIlio di amministrazione e le modalità di approvazione dei conti, norme che legittimavano la riscossione delle quote sulla base dei conti preventivi, ove approvati dall'assemblea dei delegati e poi trasfusi nei piani di riparto, che i consorziati potevano contestare e che non erano mai stati contestati e, quindi, erano divenuti esecutivi secondo le norme statutarie.
Queste statuizioni non vengono sottoposte a critica.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Nella specie, il motivo non si confronta con il ragionamento seguito dal primo giudice, dal quale, invero, prescinde, poiché alle argomentazioni svolte nella gravata sentenza le attrici
(come già l'appellante incidentale ), non contrappongono argomentazioni volte ad Persona_1
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. Cass. ord. 12.2.2021 n. 3691), non cogliendo in modo specifico la ratio individuata dal tribunale a sostegno della decisione assunta.
In altri termini, le predette avrebbero dovuto censurare la motivazione nella parte in cui affermava che, per far valere la mancata esecuzione dei servizi, l'opponente avrebbe dovuto impugnare le delibere assembleari, mai impugnate e dunque esecutive.
Il motivo, invece, si limita a reiterare quanto già dedotto dalla in primo grado, Persona_1
sicché è inammissibile per carenza di specificità.
La terza parte della censura, riguardante il servizio di vigilanza, è infondata.
La Corte condivide il ragionamento del primo giudice, laddove ha affermato (cfr. pag. 3) che il servizio di vigilanza veniva legittimamente espletato in ragione del disposto di cui all'articolo 2 punto n. 4 (in realtà lettera d) dello statuto, che faceva carico al dell'obbligo di CP_1
salvaguardare gli interessi della collettività di . CP_1
L'art. 2, dopo aver elencato analiticamente gli scopi perseguiti dal e, in generale, CP_1
“lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra pagina 12 di 16 specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione”, prevede: “In particolare esso provvede: … d) a salvaguardare gli interessi della collettività di ”. CP_1
Non può condividersi l'assunto secondo cui l'oggetto della delibera istitutiva del servizio di vigilanza sarebbe illecito in quanto non si tratterebbe di “un'opera” e non sarebbe ricompreso tra le previsioni generali dell'articolo 2, dal momento che tra gli scopi ivi elencati vi è non solo quello “di eseguire tutte le opere”, ma anche quello di “svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione”.
Non vi è dubbio che tra le “attività collettive” rientrino quelle specificate alla lettera d), nel cui ambito ben può rientrare l'attività di vigilanza.
Pertanto, una volta esclusa la nullità, non essendo stata impugnata la delibera, la censura va disattesa.
***
Il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C., 2967 C.C. e 132 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ONERE DELLA PROVA, ALLA DISPONIBILITA' DELLE PROVE ED ALL'OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON
AMMISSIONE DELLA PROVA RICHIESTA [PUNTO D) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN PREMESSA]”, è assorbito.
Lamentano le attrici che il primo giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle prove orali richieste dalla opponente, contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 132 c.p.c., tanto più che la parte aveva reiterato le istanze istruttorie e aveva chiesto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento; così facendo, il tribunale non aveva consentito alla medesima di assolvere all'onere impostole dall'art. 2697
c.p.c. e di provare a mezzo testimoni che i servizi dei quali si chiedeva il pagamento erano svolti da soggetti diversi dal;
la Corte avrebbe dovuto quindi porre rimedio a tale CP_1 grave mancanza e ammettere la prova, disponendone l'espletamento.
La doglianza è assorbita e superata dalle argomentazioni svolte in ordine al motivo che precede.
E infatti, come si è visto, il tribunale ha affermato che il mancato svolgimento dei servizi avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Si è visto anche che siffatta statuizione non è stata specificamente censurata.
Ne consegue che, già in radice, non può darsi ingresso alla prova su una circostanza
(dedotto espletamento dei servizi da parte del e non da parte del Parte_6
pagina 13 di 16 ) che è assorbita dalla dichiarata inammissibilità del precedente motivo sul fatto CP_1
presupposto.
E infatti, anche ove si provasse, all'esito dell'ammissione e dell'espletamento della prova testimoniale, che i servizi non erano stati svolti dal , ma dal , CP_1 Parte_6
non si potrebbe pervenire a un esito favorevole per le attrici, dal momento che non si potrebbe superare la mancata impugnazione delle delibere (tanto più alla luce del dictum della Corte di cassazione).
***
Il quinto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 116 C.P.C. IN TEMA DI PRESUNZIONI,
DESUNZIONI E SUSSUNZIONI DI CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA DE MEDIANTE L'ERRATA RICOSTRUZIONE
DELLE EMERGENZE PROCESSUALI. OMESSA MOTIVAZIONE [PUNTO E) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN
PREMESSA]”, è assorbito.
Lamentano le attrici che il primo giudice, “restando tetragono sulla sua visione della natura dell'obbligazione”, non si sarebbe premurato di esaminare e valutare con attenzione la documentazione probatoria depositata dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. (determinazioni dirigenziali del e relative fatture di spesa a Parte_6
questo intestate), poiché, se lo avesse fatto, anche sommariamente, avrebbe dovuto e potuto avvedersi della circostanza che tutte quelle spese che risultavano reclamate dal CP_1
erano state, in realtà, affrontate dal
[...] Pt_6
Il motivo è assorbito per le stesse ragioni che hanno determinato l'assorbimento del quarto motivo.
***
In conclusione, i motivi dell'appello incidentale sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Ne consegue che, così come aveva statuito il tribunale, le attrici, nella qualità di eredi, sono tenute al versamento, in favore del , degli oneri consortili relativi agli esercizi 1999, CP_1
2000 e 2007.
***
Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,
pagina 14 di 16 piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
Nella specie, essendo stato rigettato, nella sostanza, l'originario appello incidentale, il regolamento delle spese deve avere ad oggetto soltanto le fasi dell'impugnazione e non la fase del primo grado (in cui le spese furono compensate).
Le attrici, in quanto soccombenti nelle fasi di impugnazione avuto riguardo all'esito globale della lite, devono dunque essere condannate, in solido, al pagamento, in favore del CP_1
in liquidazione, delle spese degli altri gradi.
Va applicata la disciplina vigente al momento della conclusione dei relativi gradi di giudizio
(cfr. Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 17577/2018).
Il valore della controversia in grado di appello e per i gradi successivi corrisponde all'importo delle spese per le suddette tre annualità (€ 1.442,55).
Pertanto, dette spese vanno liquidate secondo lo scaglione € 1.101,00-€ 5.201,00, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, mentre va esclusa la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di legittimità.
Le spese vanno così liquidate: per il giudizio di appello € 2.492,00 (€ 510,00 fase di studio;
€ 510,00 fase introduttiva;
€
662,00 fase istruttoria/trattazione; € 810,00 fase decisionale); per giudizio di legittimità € 1.785,00 (€ 675,00 fase di studio;
€ 740,00 fase introduttiva;
€
370,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 2.419,00 (€ 536,00 fase di studio;
€ 536,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 38283/2021, pubblicata in data 3.12.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, tenute al versamento, in favore del , in
[...] Controparte_1
persona del liquidatore , degli oneri consortili relativi agli Controparte_4
esercizi 1999, 2000 e 2007;
pagina 15 di 16 2. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 2.492,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.785,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 20.3.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani conSIliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella conSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1465/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
nella qualità di eredi di Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Giunio Rizzelli e Andrea Rizzelli, in forza di procure in calce al controricorso per cassazione e in calce alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 16 , C.F. Parte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Longo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 38283/2021 della Corte di cassazione, pubblicata in data
3.12.2021, il chiedeva e otteneva, nei confronti di , Controparte_1 Persona_1 ingiunzione di pagamento della somma di € 4.929,29, a titolo di oneri consortili ordinari e servizi di vigilanza non versati per gli anni dal 1999 al 2007.
***
Proposta opposizione, il tribunale di Roma l'accoglieva in parte, rilevando che era intervenuta in altro giudizio sentenza che aveva annullato alcune delle deliberazioni poste a fondamento della pretesa.
***
La sentenza di primo grado era impugnata con appello principale dal e con appello CP_1
incidentale dalla . Persona_1
***
La Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello incidentale della , la quale aveva Persona_1
fatto valere la nullità delle deliberazioni di assemblea, sottese alla richiesta fatta con l'ingiunzione, in assenza della prova che la consorziata fosse stata convocata secondo le previsioni e modalità dello Statuto del;
riconosceva che il vizio, derivante dalla CP_1
mancata convocazione, potesse esse fatto valere dall'interessato anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
quindi, dichiarava assorbito l'appello principale del
. CP_1
***
Proponeva ricorso per la cassazione di tale decisione il , affidato a tre motivi: CP_1
violazione degli artt. 1137 e 1421 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: le ragioni di invalidità, attinenti a una delibera consortile, poste a base di una pretesa fatta valere con decreto ingiuntivo, possono essere fatte solo in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera, non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
violazione e falsa applicazione delle medesime norme sotto un diverso profilo: i vizi, in ipotesi suscettibili di poter essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, sono solo quelli pagina 2 di 16 che determinano la nullità dell'atto e non pure le cause di annullabilità, che possono essere fatte valere solamente con l'impugnazione; la mancata convocazione del in Parte_4
assemblea è solo causa di annullabilità; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.: la Corte d'appello ha omesso di considerare che le delibere in questione erano state approvate dalle assemblee dei delegati e non dall'assemblea dei singoli consorziati;
la
[...]
non era annoverata fra i componenti dell'organo deliberante, la cui costituzione era Per_1
avvenuta in conformità allo Statuto del . CP_1
***
e , quali eredi di , resistevano con Parte_1 Parte_2 Persona_1
controricorso, con il quale eccepivano, fra l'altro, l'inammissibilità del ricorso in difetto di impugnazione della statuizione della Corte d'appello che aveva dichiarato assorbito l'appello principale;
sostenevano inoltre che i principi giurisprudenziali, richiamati dal ricorrente, riguardavano il condominio e non i consorzi di urbanizzazione, essendo in ogni caso teoricamente non sostenibile che i vizi delle deliberazioni di assemblea non potessero esser fatti valere anche con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
***
Dopo aver ricostruito, nei termini sin qui descritti, l'iter processuale, e dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti, la Suprema Corte ha statuito quanto segue:
‹‹È prioritario l'esame del secondo motivo, che è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui agli altri motivi.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito i seguenti principi: a) «In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della 1. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.»;
pagina 3 di 16 b) «Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento»
(Cass, S.U., n. 9838/2021).
Occorre poi considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione delle deliberazioni di un costituito da diversi condominii non è disciplinata dall'art 2606 c.c. dal momento che il non è CP_1 CP_1 formato da imprenditori, ma da enti di gestione, bensì dalle disposizioni dettate in materia di condominio negli edifici, applicabili in via analogica, essendo compatibili con la struttura organizzativa e con le finalità dell'ente
(Cass. n. 3725/1978).
Conseguentemente, la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al , in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere CP_1 delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale (Cass. n.
24052/2004).
In contrasto con tali principi la Corte d'appello ha riconosciuto la nullità della delibera per il difetto di convocazione;
tuttavia, non risulta essere stata proposta dalla alcuna domanda, ai sensi dell'art. Persona_1
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, volta in ipotesi ad ottenerne l'annullamento.
In accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della
Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità››.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , già appellata/appellante incidentale, hanno Persona_1
formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in ossequio a quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 38283/2021 che ha disposto il rinvio dinanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, in riassunzione del precedente grado di giudizio, previ, se del caso, ammissione ed espletamento della prova orale richiesta in primo grado dall'opponente, con il teste indicato:
pagina 4 di 16 1) riconosciuta e dichiarata l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dal , rigettarlo in Controparte_1 toto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto proposto in riassunzione del giudizio di cassazione:
A) in accoglimento della proposta eccezione di nullità dell'art. 4 dello Statuto del , dichiarare Controparte_1 la nullità del predetto articolo per contrasto con il principio di libertà di non associazione costituzionalmente garantito;
B) ancora in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla SI.ra già nel libello introduttivo del Persona_1 primo grado, riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa in relazione all'ingiunzione intimata dal ed opposta e conseguentemente dichiarare che ella nulla deve, Controparte_1
a qualsivoglia titolo, al;
Controparte_1
C) riconoscere e dichiarare assolutamente non provata la debenza delle somme richieste con l'ingiunzione opposta;
D) per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6019/2013 del Tribunale di Roma, dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico e revocare il decreto ingiuntivo n. 48553/2009 R.G. - 890/2010 in danno della defunta SI.ra , dichiarando, altresì, che quest'ultima nulla doveva e nulla le sue eredi Persona_1
e devono al stante l'illegittimità dell'approvazione dei bilanci e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
l'assoluta illegittimità delle somme reclamate per mancanza della prestazione dei servizi statutariamente previsti;
E) condannare il alla refusione, in favore delle SI.re e Controparte_1 Pt_1 [...] quali eredi della SI.ra , appellate-appellanti incidentali, di spese e compensi di tutti Parte_2 Persona_1
i gradi di giudizio, oltre spese generali ed ogni altro onere accessorio, fiscale e previdenziale, come per legge”.
***
Disposta ed effettuata la rinnovazione della citazione in appello, si è costituito in giudizio, in data 11.9.2023, il , chiedendo alla Corte di decidere la Controparte_1
controversia secondo giustizia e, nel caso di accoglimento della domanda delle SInore
di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. Parte_2
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, le attrici in riassunzione hanno dedotto che, al di là della ragione di accoglimento del motivo di appello incidentale accolto dalla sentenza poi annullata con rinvio dalla Suprema
Corte, che l'ha ritenuta errata, plurime erano le altre ragioni, già evidenziate dall'allora appellata nel primo giudizio di impugnazione, che imponevano il rigetto Persona_1 dell'appello proposto dal e l'accoglimento dell'appello incidentale della Controparte_1 [...]
anche in sede di rinvio. Per_1
pagina 5 di 16 Hanno quindi riproposto, essendo state dichiarate semplicemente assorbite nella sentenza annullata, le dette ragioni.
***
Il convenuto in riassunzione, già appellante principale, ha dedotto che il ricorso per cassazione (al pari delle ulteriori azioni giudiziali) era stato proposto dall'allora legale rappresentante del , SI. ; il si era sciolto a far data dal CP_1 Parte_5 CP_1
2009 e sullo scioglimento (dichiarato dal tribunale di Roma con sentenza confermata dalla
Corte di appello) si era formato il giudicato per effetto della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 24590 del 4.9.2019; in data 1°.12.2021 era stato nominato, dal tribunale di
Roma, liquidatore giudiziale il prof. ; il 21.10.2022 la Corte di appello aveva Parte_3
rigettato il reclamo proposto dal SI. , il quale, tuttavia, non aveva mai espletato il Pt_5
“passaggio di consegne” al liquidatore;
quest'ultimo, pertanto, non aveva potuto avere la benché minima contezza delle vicende fattuali relative alla controversia in esame;
non potendo quindi prendere posizione sulla fondatezza dell'appello incidentale proposto dalle attrici in riassunzione, il liquidatore si rimetteva a giustizia, insistendo, in caso di soccombenza, per la compensazione delle spese.
***
Preliminarmente, deve essere respinta l'istanza di “stralcio” dei documenti prodotti dal liquidatore del , reiterata dal procuratore delle attrici durante la discussione orale, CP_1
dal momento che si tratta in parte di documenti di formazione successiva (anche) alla pronuncia della Suprema Corte e in parte di documenti diretti a comprovare la legittimazione del liquidatore.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla pagina 6 di 16 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto pagina 7 di 16 con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Tutto ciò premesso, in ossequio alle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte e ai suindicati principi di diritto, va affermato quanto segue:
- le delibere dell'assemblea in tema di riparto delle spese e degli oneri consortili adottate in violazione dei criteri previsti dalla legge o dalla convenzione sono annullabili e non nulle;
- la , che sosteneva di non aver ricevuto la comunicazione dell'avviso di Persona_1 convocazione delle assemblee del (vizio che comporta l'annullabilità e non CP_1
la nullità), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di cui all'art. 1137 comma 2 c.c., apposita domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'annullamento delle delibere in questione;
- siffatta domanda non è stata proposta dall'opponente;
- ne consegue che le delibere relative alle annualità 1999, 2000 e 2007, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza annullata con rinvio, sono valide ed efficaci nei confronti della predetta opponente (e delle sue eredi);
- ulteriore conseguenza è che non possono essere poste in discussione le questioni, di cui si dirà appresso, che, pur non essendo state esaminate nell'ordinanza di rinvio, costituiscono il presupposto di detta pronuncia.
***
Muovendo da tale presupposto, occorre decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle altre questioni riproposte nel presente giudizio di rinvio.
E infatti, nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado;
pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. n. 14813/2023; Cass. n. 1566/2011).
In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale pagina 8 di 16 riproposizione, restando altrimenti coperte da giudicato (Cass. n. 30184 del 22/11/2018;
Cass. 24 ottobre 2013, n. 24093).
***
Come si è visto il non ha riproposto alcuna questione, né quelle già Controparte_1 oggetto dell'appello principale, ritenute assorbite dalla Corte di appello con la sentenza poi cassata con rinvio, né quelle oggetto del ricorso per cassazione, ritenute assorbite dalla
Suprema Corte.
Ne discende che sulla revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla sentenza di primo grado sulla base dell'intervenuto annullamento, ad opera della sentenza n. 17253/2012 dello stesso tribunale, delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci dal 2001 al 2006, si è ormai formato il giudicato.
Rimane quindi da esaminare in questa sede soltanto la domanda azionata dal CP_1
limitatamente agli oneri consortili dovuti per gli anni 1999, 2000 e 2007, in relazione ai quali le SInore hanno riproposto le questioni già oggetto dell'appello incidentale. Parte_2
***
Il primo motivo, rubricato “OMESSA PRONUNCIA SULL' ECCEZIONE DI NULLITÀ DELL'ART. 4 DELLO STATUTO
DEL CONSORZIO DI MARSIA IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'OPPO-NENTE RIGUARDO LE
RICHIESTE DEL MEDESIMO CONSORZIO. [PUNTO A) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN PREMESSA]”, è infondato.
Il tribunale ha, con tutta evidenza, implicitamente disatteso l'eccezione di nullità, dal momento che ha analiticamente motivato sul profilo di realità evidenziato dagli artt. 2 e 4 dello statuto, dei quali ha riportato il contenuto, e ha concluso che colui che acquista un immobile sito nella zona di operatività del si inserisce al momento dell'acquisto nel sodalizio e assume CP_1
una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di “obligationes propter rem”.
Sul punto, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1468/2021), la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà — e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica — ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato CP_1
pagina 9 di 16 costituito (Cass. 27 maggio 2019, n. 14440, in motivazione, ove il richiamo a Cass. 19 luglio
2007, n. 16071, non massimata); infatti, in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata CP_1
e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560; Cass. 27 maggio 2019, n. 14440, cit.).
Siffatto orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi e che è stato ancor più di recente ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 14407/2024, supera la giurisprudenza di legittimità richiamata dalle attrici.
Ne deriva che, pur non vertendosi (alla luce della più recente giurisprudenza) in tema di obbligazioni propter rem (come ritenuto dal primo giudice), non è ravvisabile alcun profilo di nullità dell'art. 4 dello statuto, laddove si prevede che “Fanno parte del in qualità di utenti i CP_1 proprietari dei terreni e dei fabbricati, che, in base all'art. 3 del presente statuto, cadono sotto la giurisdizione del
”, con conseguente infondatezza della correlata eccezione di difetto di legittimazione CP_1
passiva sollevata dalla . Persona_1
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Il secondo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C IN RELAZIONE AL MANCATO ESAME DELLA
PROPOSTA IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI – VIZIO DI OMESSA
PRONUNCIA”, è inammissibile.
Le attrici lamentano che il tribunale non avrebbe considerato che l'opponente aveva incidentalmente impugnato le deliberazioni con cui erano stati illegittimamente approvati i bilanci posti a base dell'ingiunzione; la aveva rispettato i termini di cui all'art. 1137 Persona_1
c.c., proponendo l'impugnazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione innanzi al giudice funzionalmente competente a giudicare su di essa;
il tribunale avrebbe, dunque, dovuto pronunciarsi, non essendo certo necessaria l'instaurazione di un giudizio specifico per impugnare le delibere assembleari.
È evidente, ad avviso della Corte, che le predette, nel reiterare la doglianza già espressa nell'originario appello incidentale, prescindono del tutto dal contenuto dell'ordinanza di rinvio, con cui la Suprema Corte ha affermato quanto sopra si è detto in tema di annullabilità delle pagina 10 di 16 delibere e di necessaria proposizione di apposita domanda riconvenzionale, che nella specie non è stata proposta.
Pertanto, la questione è coperta dal dictum della Suprema Corte e non può essere più discussa.
***
Il terzo motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 113 C.P.C IN RELAZIONE ALLA ERRATA QUALIFICAZIONE
DELL'OBBLIGAZIONE CONSORZIATO – CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE”, è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le attrici lamentano che il tribunale avrebbe errato nel qualificare l'obbligazione come
“obligatio propter rem” e avrebbe assimilato il al condominio, richiamando, a tal CP_1
fine, giurisprudenza risalente, senza tener conto di quella più recente, secondo la quale il rapporto che lega il consorziato (utente) e il è di natura Controparte_3
sinallagmatica; numerose sentenze del giudice amministrativo, ormai passate in giudicato, avevano affermato, da un lato, l'assoluta mancanza di titolo in capo al Consorzio a svolgere i servizi previsti dallo statuto a far data dal 1996, dall'altro, la piena legittimazione in capo al
(che aveva poi costituito un Consorzio Stradale obbligatorio che Parte_6 dall'anno 2009 erogava i servizi prima svolti dal e dell'Amministrazione della Pt_6
Montagna 'Curio'; i servizi erano svolti dai suddetti Enti e a questi la Persona_1
corrispondeva regolarmente tasse e contributi;
inoltre, il servizio di vigilanza, mai neppure fornito, non era previsto e non rientrava tra le attribuzioni e gli scopi dell'ex CP_1
, con conseguente illiceità della delibera assembleare che aveva istituito tale servizio.
[...]
Ritiene la Corte che la prima parte della doglianza, concernente la natura di obbligazione propter rem, sia superata da quanto argomentato sopra, in ordine al primo motivo, cui si rinvia, fermo restando quanto statuito dall'ordinanza di rinvio sulla applicabilità della disciplina in tema di condominio.
La seconda parte, relativa al mancato espletamento dei servizi (che sarebbero stati prestati da altri enti), prescinde del tutto dalla motivazione del tribunale (pag. 4), il quale, dopo aver affermato che i partecipanti al ben potevano contestare il mancato svolgimento dei CP_1
servizi ovvero la violazione degli obblighi di adempimento, ha osservato che, tenuto conto delle modalità di formazione degli atti del attraverso lo strumento della volontà CP_1
assembleare, le doglianze espresse dall'allora attrice avrebbero dovuto trovare ingresso in sede di impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 1137 c.c.; ha aggiunto che l'articolo 12 dello statuto individuava nell'assemblea dei delegati l'organo competente ad pagina 11 di 16 approvare i bilanci predisposti dal conSIlio di amministrazione e le modalità di approvazione dei conti, norme che legittimavano la riscossione delle quote sulla base dei conti preventivi, ove approvati dall'assemblea dei delegati e poi trasfusi nei piani di riparto, che i consorziati potevano contestare e che non erano mai stati contestati e, quindi, erano divenuti esecutivi secondo le norme statutarie.
Queste statuizioni non vengono sottoposte a critica.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Nella specie, il motivo non si confronta con il ragionamento seguito dal primo giudice, dal quale, invero, prescinde, poiché alle argomentazioni svolte nella gravata sentenza le attrici
(come già l'appellante incidentale ), non contrappongono argomentazioni volte ad Persona_1
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. Cass. ord. 12.2.2021 n. 3691), non cogliendo in modo specifico la ratio individuata dal tribunale a sostegno della decisione assunta.
In altri termini, le predette avrebbero dovuto censurare la motivazione nella parte in cui affermava che, per far valere la mancata esecuzione dei servizi, l'opponente avrebbe dovuto impugnare le delibere assembleari, mai impugnate e dunque esecutive.
Il motivo, invece, si limita a reiterare quanto già dedotto dalla in primo grado, Persona_1
sicché è inammissibile per carenza di specificità.
La terza parte della censura, riguardante il servizio di vigilanza, è infondata.
La Corte condivide il ragionamento del primo giudice, laddove ha affermato (cfr. pag. 3) che il servizio di vigilanza veniva legittimamente espletato in ragione del disposto di cui all'articolo 2 punto n. 4 (in realtà lettera d) dello statuto, che faceva carico al dell'obbligo di CP_1
salvaguardare gli interessi della collettività di . CP_1
L'art. 2, dopo aver elencato analiticamente gli scopi perseguiti dal e, in generale, CP_1
“lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra pagina 12 di 16 specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione”, prevede: “In particolare esso provvede: … d) a salvaguardare gli interessi della collettività di ”. CP_1
Non può condividersi l'assunto secondo cui l'oggetto della delibera istitutiva del servizio di vigilanza sarebbe illecito in quanto non si tratterebbe di “un'opera” e non sarebbe ricompreso tra le previsioni generali dell'articolo 2, dal momento che tra gli scopi ivi elencati vi è non solo quello “di eseguire tutte le opere”, ma anche quello di “svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le zone comprese sotto la sua giurisdizione”.
Non vi è dubbio che tra le “attività collettive” rientrino quelle specificate alla lettera d), nel cui ambito ben può rientrare l'attività di vigilanza.
Pertanto, una volta esclusa la nullità, non essendo stata impugnata la delibera, la censura va disattesa.
***
Il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C., 2967 C.C. e 132 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ONERE DELLA PROVA, ALLA DISPONIBILITA' DELLE PROVE ED ALL'OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON
AMMISSIONE DELLA PROVA RICHIESTA [PUNTO D) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN PREMESSA]”, è assorbito.
Lamentano le attrici che il primo giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle prove orali richieste dalla opponente, contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 132 c.p.c., tanto più che la parte aveva reiterato le istanze istruttorie e aveva chiesto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento; così facendo, il tribunale non aveva consentito alla medesima di assolvere all'onere impostole dall'art. 2697
c.p.c. e di provare a mezzo testimoni che i servizi dei quali si chiedeva il pagamento erano svolti da soggetti diversi dal;
la Corte avrebbe dovuto quindi porre rimedio a tale CP_1 grave mancanza e ammettere la prova, disponendone l'espletamento.
La doglianza è assorbita e superata dalle argomentazioni svolte in ordine al motivo che precede.
E infatti, come si è visto, il tribunale ha affermato che il mancato svolgimento dei servizi avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Si è visto anche che siffatta statuizione non è stata specificamente censurata.
Ne consegue che, già in radice, non può darsi ingresso alla prova su una circostanza
(dedotto espletamento dei servizi da parte del e non da parte del Parte_6
pagina 13 di 16 ) che è assorbita dalla dichiarata inammissibilità del precedente motivo sul fatto CP_1
presupposto.
E infatti, anche ove si provasse, all'esito dell'ammissione e dell'espletamento della prova testimoniale, che i servizi non erano stati svolti dal , ma dal , CP_1 Parte_6
non si potrebbe pervenire a un esito favorevole per le attrici, dal momento che non si potrebbe superare la mancata impugnazione delle delibere (tanto più alla luce del dictum della Corte di cassazione).
***
Il quinto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 116 C.P.C. IN TEMA DI PRESUNZIONI,
DESUNZIONI E SUSSUNZIONI DI CIRCOSTANZE RILEVANTI PER LA DE MEDIANTE L'ERRATA RICOSTRUZIONE
DELLE EMERGENZE PROCESSUALI. OMESSA MOTIVAZIONE [PUNTO E) DELLE VIOLAZIONI DENUNCIATE IN
PREMESSA]”, è assorbito.
Lamentano le attrici che il primo giudice, “restando tetragono sulla sua visione della natura dell'obbligazione”, non si sarebbe premurato di esaminare e valutare con attenzione la documentazione probatoria depositata dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. (determinazioni dirigenziali del e relative fatture di spesa a Parte_6
questo intestate), poiché, se lo avesse fatto, anche sommariamente, avrebbe dovuto e potuto avvedersi della circostanza che tutte quelle spese che risultavano reclamate dal CP_1
erano state, in realtà, affrontate dal
[...] Pt_6
Il motivo è assorbito per le stesse ragioni che hanno determinato l'assorbimento del quarto motivo.
***
In conclusione, i motivi dell'appello incidentale sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Ne consegue che, così come aveva statuito il tribunale, le attrici, nella qualità di eredi, sono tenute al versamento, in favore del , degli oneri consortili relativi agli esercizi 1999, CP_1
2000 e 2007.
***
Vanno ora regolate le spese di lite.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,
pagina 14 di 16 piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
Nella specie, essendo stato rigettato, nella sostanza, l'originario appello incidentale, il regolamento delle spese deve avere ad oggetto soltanto le fasi dell'impugnazione e non la fase del primo grado (in cui le spese furono compensate).
Le attrici, in quanto soccombenti nelle fasi di impugnazione avuto riguardo all'esito globale della lite, devono dunque essere condannate, in solido, al pagamento, in favore del CP_1
in liquidazione, delle spese degli altri gradi.
Va applicata la disciplina vigente al momento della conclusione dei relativi gradi di giudizio
(cfr. Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 17577/2018).
Il valore della controversia in grado di appello e per i gradi successivi corrisponde all'importo delle spese per le suddette tre annualità (€ 1.442,55).
Pertanto, dette spese vanno liquidate secondo lo scaglione € 1.101,00-€ 5.201,00, applicando i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, mentre va esclusa la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di legittimità.
Le spese vanno così liquidate: per il giudizio di appello € 2.492,00 (€ 510,00 fase di studio;
€ 510,00 fase introduttiva;
€
662,00 fase istruttoria/trattazione; € 810,00 fase decisionale); per giudizio di legittimità € 1.785,00 (€ 675,00 fase di studio;
€ 740,00 fase introduttiva;
€
370,00 fase decisionale); per il giudizio di rinvio € 2.419,00 (€ 536,00 fase di studio;
€ 536,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 38283/2021, pubblicata in data 3.12.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, tenute al versamento, in favore del , in
[...] Controparte_1
persona del liquidatore , degli oneri consortili relativi agli Controparte_4
esercizi 1999, 2000 e 2007;
pagina 15 di 16 2. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 2.492,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.785,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4. condanna e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, in solido, al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 20.3.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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