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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 13/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:28
Il giorno 16/12/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Miche Mosca in sostituzione dell'avv. Sandro Di AR per la società opponente l'avv. Angelo Farruggia per parte opposta. Controparte_1
L'avv. Mosca precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate e ai propri atti di causa, l'avv. Farruggia precisa le conclusioni come da note conclusive del 5.12.2025 e nel discutere la causa chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Mosca discute la causa e chiede l'accoglimento della spiegata opposizione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che viene depositato in uno alle ore 19:20
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 13 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( C.F. e p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Di
AR in virtù di procura speciale in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mussomeli, via A. Manzoni 34
Attore opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Farruggia giusta procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata: dell'indicato difensore Email_1
Convenuta opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_1 opposizione al d.i. n. 885/2020 (RG n. 2495/2020) emesso in data 14 novembre 2020 dall'intestato Tribunale con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.272,00 , oltre interessi moratori al saggio legale e spese del procedimento monitorio, in favore dell'opposta.
Il d.i. n. 885/2020 traeva origine dalla fattura n. 390/2019 del 16.10.2019 emessa dalla per la fornitura del servizio di nolo di autocarro CP_2 con gru Effer 950 con benna mordente idraulica per il prelievo e scarico di materiale biologico da una vasca presso un impianto di biomasse gestito dalla in seguito all'offerta n. 269 del 29.08.2019 Controparte_1 controfirmata per accettazione dalla società opponente.
A sostegno dell'opposizione sollevava eccezione di inadempimento ex art
1460 c.c.
Più precisamente contestava l'esatta esecuzione della prestazione che secondo le prospettazioni dell'opponente prevedeva lo svuotamento di due vasche alte 6 metri, di cui una dal diametro di 26 metri e l'altra da 28 metri ed a tal fine, nella memoria art. 183 co 6 cpc primo termine, precisava che sebbene fossero intervenute due offerte, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti dovesse considerarsi unico ravvisandosi fra le prestazioni un evidente collegamento negoziale che rendeva unico il negozio giuridico avente ad oggetto il servizio di nolo a caldo per lo svuotamento delle due vasche.
In particolare, con offerta n. 249/2019 del 15.7.2019 la CP_2 proponeva l'esecuzione del servizio “a misura”, per un importo di euro
1.200,00 oltre iva per otto ore di prestazione, offerta accettata dalla società opponente, con avvio, in data 22 luglio 2019, delle operazioni di svuotamento della vasca di 26 metri di diametro, rimasto tuttavia incompiuto a causa di un guasto al mezzo meccanico con conseguente abbandono del cantiere.
3 Provvedeva comunque al pagamento della fattura n. 399/2019 emessa dalla per complessivi € 2.928,00 considerando il surplus CP_2 delle ore non lavorate ( due intere giornate lavorative a fronte di 13 ore lavorate), in acconto della maggior somma dovuta per lo svuotamento delle due vasche .
Ricontattava la nel successivo mese di Agosto 2019 per CP_2 proseguire le operazioni di svuotamento delle vasche, quest'ultima con nuova offerta n. 296/2019 del 29.8.2019 imponeva un aumento dei costi del nolo portandoli ad € 1400,00 oltre iva per otto ore di prestazione.
La nuova offerta veniva accettata dalla società opponente e i lavori iniziavano il 16.09.2019 e si concludevano il 20.09.2019 nell'ambito dei quali, tuttavia, la di propria iniziativa, avviava le operazioni di CP_2 scarico della vasca da 28 metri, lasciando incompiuto lo svuotamento della vasca di 26 metri che rimaneva abbondantemente piena.
Purtuttavia a fronte del parziale adempimento, l'odierna opposta emetteva la fattura n. 390/2019 per euro 9.272,00, posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, dunque, che il mancato svuotamento della vasca da 26 metri, innestandosi all'interno del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia e svuotamento delle due vasche si attestava come un inadempimento di non scarsa importanza che legittimava l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. formulata.
Si doleva della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della e di una illegittima parcellizzazione CP_2 del credito in relazione alla somma di denaro dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio.
Da ultimo formulava espressa domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della CP_2
[...
, e risarcimento dei danni sia sotto il profilo del danno emergente quantificato in € 5.554,66 per i lavori di svuotamento della vasca affidata ad altra ditta, che del lucro cessante quantificato in € 29.275,12 per
4 mancato guadagno a causa del fermo obbligatorio dal 24 luglio al 1 agosto 2019.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ In via cautelare: respingere, ove richiesta, la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via principale: - Revocare, dichiarare nullo o, con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e, per CP_2
l'effetto, dichiarare la legittimità del rifiuto al pagamento ex art 1460 c.c. -
Accertare e dichiarare la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale da parte della ditta - CP_2 conseguentemente, respingere la domanda di pagamento avanzata dalla
e dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, dalla società CP_2
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la Controparte_1 risoluzione per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della ditta
- condannare la ditta al pagamento, in favore CP_2 CP_2 della ditta della somma di euro 5.554,66 a titolo di Controparte_1 risarcimento per danno emergente nonché alla somma di euro 29.275,12
a titolo di lucro cessante per complessivi euro 34.829,78; In via riconvenzionale, in subordine: (nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere la fondatezza del credito ingiunto) - accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della ditta
- condannare la ditta al pagamento, in favore CP_2 CP_2 della ditta della somma di euro 5.554,66 a titolo di Controparte_1 risarcimento per danno emergente nonché alla somma di euro 29.275,12
a titolo di lucro cessante per complessivi euro 34.829,78; - porre in compensazione la superiore somma di euro 34.829,78 con il credito ingiunto pari ad euro 9.272,00 e condannare la società al CP_2 pagamento della residua somma di euro 25.557,78, in favore della ditta
, a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e CP_1 compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
5 Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_2 costituzione e risposta, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare contestava l'esistenza di un collegamento funzionale tra le prestazioni eseguite che riguardavano due diversi contratti di nolo a caldo, le cui proposte sottoscritte per accettazione dalla società opponente riguardavano tempi e condizioni diverse.
Ha chiesto il rigetto della domanda di risoluzione non essendovi alcun inadempimento imputabile all'opposta che aveva eseguito la prestazione senza ricevere il pagamento, ha infine contestato la pretesa risarcitoria.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare: 1)
Ritenuto il tempo trascorso (2019) dall'insorgenza del credito, ampiamente suffragato da prova scritta (vedi allegato 2 D.I.), e che
l'opposizione non è fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;
Nel merito, accogliere le seguenti conclusioni: 2) Rigettare nel merito l'opposizione e confermare il D.I. n.
885/2020 del 14.11.2020, pubblicato il 19.11.2020, e per l'effetto condannare la società con sede legale in Controparte_1
Mussomeli (AG), Via Basilicata n. 10, partita IVA , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante, amministratore unico, Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_3
, a corrispondere alla società C.F._1 Controparte_2 con sede legale in Porto Empedocle (AG), nella Via Vincenzella S.S. 115
Est n. 42, partita IVA , in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 amministratore pro-tempore, Sig. , nato a [...]_1
(AG) il 15.02.1969, ed ivi residente nella Via Deledda n. 5, C.F.:
, la somma di € 9.272,00, oltre gli interessi legali C.F._2 dalla data del 16/10/2019 al soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condannare la società opponente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione, con distrazione in favore
6 del procuratore antistatario, nonché al risarcimento del danno, anche in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., per temerarietà della lite”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva istruita con espletamento di prova per testi, veniva formulata proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. rifiutata dalla società opponente e, rigettata la richiesta di ctu tecnica formulata da quest'ultima, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Dalla documentazione presente in atti emerge che in data 15.07.2019 ha presentato all'opponente l'offerta commerciale n. CP_2
249/2019, controfirmata per accettazione dalla relativa al Controparte_1
“servizio di nolo del mezzo di seguito specificato da impiegarsi con benna mordente idraulica per il prelievo e carico su vs mezzi di materiale fangoso ( fertilizzante biologico) da una vasca avente un'altezza di metri 6
e un diametro di m 32 presso il vs impianto sito nei pressi del Comune di
Marianopoli”; l'offerta prevedeva che la prestazione fosse retribuita in base alle ore lavorate, pattuendo un prezzo giornaliero di nolo valido per otto ore di prestazione pari ad € 1.200,00 + IVA, oltre ad € 150,00 + IVA per ogni eventuale ora supplementare ed € 600,00 + IVA per il trasferimento del mezzo.
I lavori di svuotamento iniziavano il 22.07.2019 nella vasca avente diametro di 26 metri e terminavano il giorno successivo nel quale venivano effettuate solo quattro ore lavorative ( come precisato dall'opposta) a causa di un guasto al mezzo, circostanza non contestata e peraltro documentalmente provata nel rapporto di servizio dei lavori eseguiti firmato dalle parti .
Per il servizio reso la emetteva la fattura n. 339 del 27.08.2019 CP_2 di € 2.928,00 che veniva pagata a saldo a mezzo bonifico bancario, com'è
7 dato evincere dall'estratto di conto corrente prodotto dalla convenuta opposta.
In data 29.08.2019 presentava all'opponente l'offerta CP_2 commerciale n 269 anche questa firmata per accettazione dalla
[...]
avente ad oggetto lo stesso servizio di nolo della precedente CP_1 offerta, ad eccezione delle condizioni economiche che prevedevano la pattuizione di un prezzo giornaliero per massimo otto lavorative di €
1400,00 oltre iva più 600,00 per il trasferimento del mezzo.
La Volpe gru, nella comunicazione del 29.08.2019 giustificava la variazione del prezzo rispetto alla precedente offerta. in pari data, inviava offerta controfirmata precisando che i Controparte_1 lavori dovevano avere inizio tassativamente il 9.09.2019 alle ore 8:00.
Null'altro veniva specificato, reclamato, opposto dall'odierna opponente.
I lavori avevano inizio il 16.09.2019 e si concludevano il 20.09.2019 con lo svuotamento della vasca di 28 metri di diametro.
Anche in questo caso, le ore effettivamente lavorate venivano ratificate e controfirmate dalla nel rapporto dei lavori eseguiti Controparte_1 prodotto in atti.
La fattura, n. 390 del 16.10.2019 pari ad € 9.272,00 emessa dalla Volpe gru per tale ultimo servizio non veniva pagata ed è stata posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che l'errore nella descrizione delle offerte in quanto riferibili ad una vasca avente un'altezza di metri 6 e un diametro di m 32 non è oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Le parti pacificamente danno atto e confermano in tutti i loro scritti che le offerte erano riferibili ad altre vasche di diverso diametro come evidenziato in narrativa.
L'errore contenuto nel documento è circostanza confermata dal teste
, che all'udienza del 12 marzo 2024 dichiarava “confermo che il Tes_1 preventivo di spesa n 249/2019 del 15.07.2019 che mi viene mostrato è quello inviato dalla società e che la ha Parte_2 Controparte_1
8 accettato, preciso che tale documento contiene un errore nella descrizione dell'offerta riferendosi ad una vasca del diametro di m 32 che non era oggetto dell'appalto ma si riferiva ad un precedente ordine, ed in effetti la vasca del diametro di m 32 era stata pulita qualche anno prima sempre dalla società , oggetto dell'appalto era invece la pulizia Parte_2 di altre due vasche”
Sulla natura giuridica del contratto intervenuto tra le parti in causa può di certo affermarsi che si tratta di un contratto di nolo a caldo.
Il nolo a caldo è in contratto atipico riconducibile alla locazione di beni mobili di cui all'art. 1571 c.c. con il quale il noleggiante mette a diposizione del noleggiatore per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo l'utilizzo di un bene ed anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (art. 1655 c.c. e segg.). In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. (cfr. Cassazione penale n.
41791 del 2009).
La natura giuridica di contratto di nolo a caldo è resa evidente dal contenuto dell'offerta ove, a prescindere dalla stessa dicitura: offerta per servizio di nolo gru su autocarro, veniva posto a carico della società committente la direzione tecnica dei lavori, relativamente all'esatto posizionamento delle cose da movimentare, alla resistenza strutturale, al coordinamento delle esatte operazioni ( pag. 2 offerta). Tes_ La circostanza è avvalorata anche dalle dichiarazioni del teste , il quale escusso all'udienza del 3.12.2024 dichiarava “ posso dire che quando sono arrivato presso la sede della il primo giorno Controparte_1
9 di lavoro, un responsabile dell'impianto, aprì una vasca e ho iniziato a svuotare la vasca che è stata aperta” ed ancora “posso dire che quando siamo tornati a lavorare presso la sede della società a Controparte_1 distanza di circa un mese mi sembra che la vasca da svuotare era un'altra sempre su indicazione del responsabile dell'impianto”.
Che poi nella fattispecie in esame le parti concludevano due distinti contratti di nolo che facevano seguito alle rispettive proposte commerciali del 15.07.2019 e 29.08.2019 appare evidente non solo dal tenore letterale delle offerte, riferibili entrambe ad una sola vasca, ma anche dal comportamento assunto dall'opponente all'esito dell' esecuzione degli accordi, in particolare del contratto del 15.07.2019 in relazione al quale l'odierna opponente ha pagato il corrispettivo del servizio goduto, mostrando, così di aver essa stessa ritenuto di aver tratto stabile godimento della prestazione della controparte..
La giustificazione del rifiuto ad adempiere attraverso l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. veniva resa nota alla convenuta opposta solamente a distanza di parecchi mesi dall'esecuzione del primo contratto di nolo e dopo sollecitazione dell'opposta al pagamento della fattura n.
390/2019 relativa all'esecuzione del secondo contratto di nolo.
Non convince la tesi del collegamento funzionale richiamata da controparte per giustificare l'operatività del principio inadimplenti non est adimplendum, giacché l'istituto disciplinato dall'art. 1460 cc presuppone la corrispettività delle prestazioni, ma sempre con riferimento al contratto a cui dette prestazioni corrispettive e reciproche si riferiscono.
L'eccezione di inadempimento, infatti, attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (sul punto, Cass.
n. 5938/2003). La parte contrattuale può rifiutarsi legittimamente di adempiere alla propria prestazione se l'altra parte non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente alla propria, ma sempre
10 nell'ambito di prestazioni riferibili al medesimo rapporto contrattuale, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cass. n. 5938/2006).
A tal proposito giova richiamare i principi per cui “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. n. 5851/2006); inoltre,
“Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo
l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano;
il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. Ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare
l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass. n. 7524/2007).
11 Infine, vale la regola per cui “La sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno è volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro” (Cass. n. 24792/2008).
E' stato, altresì, precisato che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova di alcun collegamento funzionale tra i contratti sol che si consideri: che i contratti di nolo sono stati stipulati in date diverse in un arco temporale significativo ( il primo il
15.07.2019, l'altro il 29.08.2019); nei contratti di nolo non è presente alcun elemento testuale dal quale potere trarre la comune volontà di tutte le parti di instaurare un collegamento tra i contratti medesimi, in funzione di uno scopo pratico unitario;
e soprattutto non vi è prova di un legame giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico unitario, altrimenti non perseguibile mediante l'adozione dei singoli schemi contrattuali.
Per tali motivi, la società opponente non può invocare l'art. 1460 c.c. con riferimento ad una diversa operazione negoziale per giustificare il proprio rifiuto ad adempiere.
A ben vedere, anche qualora si volesse ravvisare un collegamento negoziale tra tutti i contratti conclusi dalle parti, il rifiuto della società di adempiere la propria obbligazione non sarebbe comunque sorretto da buona fede e, dunque, non sarebbe giustificato ai sensi dell'art. 1460, co.
2, c.c.
12 Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive, qualora sia proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico (Cfr. Cass. civ. n. 8912/2016).
Nella fattispecie in esame non si configura alcun inadempimento contrattuale a carico della né in relazione al primo contratto CP_2 di nolo il quale, si ribadisce, prevedeva il servizio di nolo del mezzo più benna mordente idraulica per il prelievo di materiale fangoso da una vasca e non lo svuotamento di essa, rendendosi sul punto ininfluenti le prove per testi, né in relazione al secondo contratto di nolo che risulta eseguito e non contestato.
Non sussistendo alcun inadempimento della va dunque CP_2 respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Al contempo va respinta la domanda di risarcimento del danno nella forma del danno emergente e lucro cessante per carenza dell'inadempimento allegata dall'opponente ed imputabile alla società opposta.
Non si ravvisano, infine, nel caso di specie, condotte imputabili soggettivamente a parte opponente a titolo di dolo o colpa grave per l'applicabilità della disposizione di cui all'art 96 cpc.
Sul punto appare utile ribadire che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto, ove si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna, ponendosi ciò in contrasto con l'art 24 della Costituzione.
Ed invero, l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha
13 agito o resistito in giudizio e nelle prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte con onere, a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio, richiamato dalla su citata norma;
In tal senso, infatti, seppure la liquidazione del danno, per espressa previsione, è effettuabile anche d'ufficio, deve ritenersi comunque necessario che l'an e il quantum siano desumibili dagli atti di causa, perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 ( valori medi) in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.13/2021
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 885/2020 del 14 novembre 2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di € 3800,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 16.12.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
14
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 10:28
Il giorno 16/12/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Miche Mosca in sostituzione dell'avv. Sandro Di AR per la società opponente l'avv. Angelo Farruggia per parte opposta. Controparte_1
L'avv. Mosca precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate e ai propri atti di causa, l'avv. Farruggia precisa le conclusioni come da note conclusive del 5.12.2025 e nel discutere la causa chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Mosca discute la causa e chiede l'accoglimento della spiegata opposizione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che viene depositato in uno alle ore 19:20
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 13 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( C.F. e p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Di
AR in virtù di procura speciale in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mussomeli, via A. Manzoni 34
Attore opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Farruggia giusta procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata: dell'indicato difensore Email_1
Convenuta opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_1 opposizione al d.i. n. 885/2020 (RG n. 2495/2020) emesso in data 14 novembre 2020 dall'intestato Tribunale con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.272,00 , oltre interessi moratori al saggio legale e spese del procedimento monitorio, in favore dell'opposta.
Il d.i. n. 885/2020 traeva origine dalla fattura n. 390/2019 del 16.10.2019 emessa dalla per la fornitura del servizio di nolo di autocarro CP_2 con gru Effer 950 con benna mordente idraulica per il prelievo e scarico di materiale biologico da una vasca presso un impianto di biomasse gestito dalla in seguito all'offerta n. 269 del 29.08.2019 Controparte_1 controfirmata per accettazione dalla società opponente.
A sostegno dell'opposizione sollevava eccezione di inadempimento ex art
1460 c.c.
Più precisamente contestava l'esatta esecuzione della prestazione che secondo le prospettazioni dell'opponente prevedeva lo svuotamento di due vasche alte 6 metri, di cui una dal diametro di 26 metri e l'altra da 28 metri ed a tal fine, nella memoria art. 183 co 6 cpc primo termine, precisava che sebbene fossero intervenute due offerte, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti dovesse considerarsi unico ravvisandosi fra le prestazioni un evidente collegamento negoziale che rendeva unico il negozio giuridico avente ad oggetto il servizio di nolo a caldo per lo svuotamento delle due vasche.
In particolare, con offerta n. 249/2019 del 15.7.2019 la CP_2 proponeva l'esecuzione del servizio “a misura”, per un importo di euro
1.200,00 oltre iva per otto ore di prestazione, offerta accettata dalla società opponente, con avvio, in data 22 luglio 2019, delle operazioni di svuotamento della vasca di 26 metri di diametro, rimasto tuttavia incompiuto a causa di un guasto al mezzo meccanico con conseguente abbandono del cantiere.
3 Provvedeva comunque al pagamento della fattura n. 399/2019 emessa dalla per complessivi € 2.928,00 considerando il surplus CP_2 delle ore non lavorate ( due intere giornate lavorative a fronte di 13 ore lavorate), in acconto della maggior somma dovuta per lo svuotamento delle due vasche .
Ricontattava la nel successivo mese di Agosto 2019 per CP_2 proseguire le operazioni di svuotamento delle vasche, quest'ultima con nuova offerta n. 296/2019 del 29.8.2019 imponeva un aumento dei costi del nolo portandoli ad € 1400,00 oltre iva per otto ore di prestazione.
La nuova offerta veniva accettata dalla società opponente e i lavori iniziavano il 16.09.2019 e si concludevano il 20.09.2019 nell'ambito dei quali, tuttavia, la di propria iniziativa, avviava le operazioni di CP_2 scarico della vasca da 28 metri, lasciando incompiuto lo svuotamento della vasca di 26 metri che rimaneva abbondantemente piena.
Purtuttavia a fronte del parziale adempimento, l'odierna opposta emetteva la fattura n. 390/2019 per euro 9.272,00, posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, dunque, che il mancato svuotamento della vasca da 26 metri, innestandosi all'interno del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia e svuotamento delle due vasche si attestava come un inadempimento di non scarsa importanza che legittimava l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. formulata.
Si doleva della violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della e di una illegittima parcellizzazione CP_2 del credito in relazione alla somma di denaro dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio.
Da ultimo formulava espressa domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della CP_2
[...
, e risarcimento dei danni sia sotto il profilo del danno emergente quantificato in € 5.554,66 per i lavori di svuotamento della vasca affidata ad altra ditta, che del lucro cessante quantificato in € 29.275,12 per
4 mancato guadagno a causa del fermo obbligatorio dal 24 luglio al 1 agosto 2019.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ In via cautelare: respingere, ove richiesta, la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via principale: - Revocare, dichiarare nullo o, con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e, per CP_2
l'effetto, dichiarare la legittimità del rifiuto al pagamento ex art 1460 c.c. -
Accertare e dichiarare la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale da parte della ditta - CP_2 conseguentemente, respingere la domanda di pagamento avanzata dalla
e dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, dalla società CP_2
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la Controparte_1 risoluzione per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della ditta
- condannare la ditta al pagamento, in favore CP_2 CP_2 della ditta della somma di euro 5.554,66 a titolo di Controparte_1 risarcimento per danno emergente nonché alla somma di euro 29.275,12
a titolo di lucro cessante per complessivi euro 34.829,78; In via riconvenzionale, in subordine: (nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere la fondatezza del credito ingiunto) - accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della ditta
- condannare la ditta al pagamento, in favore CP_2 CP_2 della ditta della somma di euro 5.554,66 a titolo di Controparte_1 risarcimento per danno emergente nonché alla somma di euro 29.275,12
a titolo di lucro cessante per complessivi euro 34.829,78; - porre in compensazione la superiore somma di euro 34.829,78 con il credito ingiunto pari ad euro 9.272,00 e condannare la società al CP_2 pagamento della residua somma di euro 25.557,78, in favore della ditta
, a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e CP_1 compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
5 Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_2 costituzione e risposta, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare contestava l'esistenza di un collegamento funzionale tra le prestazioni eseguite che riguardavano due diversi contratti di nolo a caldo, le cui proposte sottoscritte per accettazione dalla società opponente riguardavano tempi e condizioni diverse.
Ha chiesto il rigetto della domanda di risoluzione non essendovi alcun inadempimento imputabile all'opposta che aveva eseguito la prestazione senza ricevere il pagamento, ha infine contestato la pretesa risarcitoria.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare: 1)
Ritenuto il tempo trascorso (2019) dall'insorgenza del credito, ampiamente suffragato da prova scritta (vedi allegato 2 D.I.), e che
l'opposizione non è fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;
Nel merito, accogliere le seguenti conclusioni: 2) Rigettare nel merito l'opposizione e confermare il D.I. n.
885/2020 del 14.11.2020, pubblicato il 19.11.2020, e per l'effetto condannare la società con sede legale in Controparte_1
Mussomeli (AG), Via Basilicata n. 10, partita IVA , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante, amministratore unico, Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_3
, a corrispondere alla società C.F._1 Controparte_2 con sede legale in Porto Empedocle (AG), nella Via Vincenzella S.S. 115
Est n. 42, partita IVA , in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 amministratore pro-tempore, Sig. , nato a [...]_1
(AG) il 15.02.1969, ed ivi residente nella Via Deledda n. 5, C.F.:
, la somma di € 9.272,00, oltre gli interessi legali C.F._2 dalla data del 16/10/2019 al soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condannare la società opponente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione, con distrazione in favore
6 del procuratore antistatario, nonché al risarcimento del danno, anche in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., per temerarietà della lite”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva istruita con espletamento di prova per testi, veniva formulata proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. rifiutata dalla società opponente e, rigettata la richiesta di ctu tecnica formulata da quest'ultima, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Dalla documentazione presente in atti emerge che in data 15.07.2019 ha presentato all'opponente l'offerta commerciale n. CP_2
249/2019, controfirmata per accettazione dalla relativa al Controparte_1
“servizio di nolo del mezzo di seguito specificato da impiegarsi con benna mordente idraulica per il prelievo e carico su vs mezzi di materiale fangoso ( fertilizzante biologico) da una vasca avente un'altezza di metri 6
e un diametro di m 32 presso il vs impianto sito nei pressi del Comune di
Marianopoli”; l'offerta prevedeva che la prestazione fosse retribuita in base alle ore lavorate, pattuendo un prezzo giornaliero di nolo valido per otto ore di prestazione pari ad € 1.200,00 + IVA, oltre ad € 150,00 + IVA per ogni eventuale ora supplementare ed € 600,00 + IVA per il trasferimento del mezzo.
I lavori di svuotamento iniziavano il 22.07.2019 nella vasca avente diametro di 26 metri e terminavano il giorno successivo nel quale venivano effettuate solo quattro ore lavorative ( come precisato dall'opposta) a causa di un guasto al mezzo, circostanza non contestata e peraltro documentalmente provata nel rapporto di servizio dei lavori eseguiti firmato dalle parti .
Per il servizio reso la emetteva la fattura n. 339 del 27.08.2019 CP_2 di € 2.928,00 che veniva pagata a saldo a mezzo bonifico bancario, com'è
7 dato evincere dall'estratto di conto corrente prodotto dalla convenuta opposta.
In data 29.08.2019 presentava all'opponente l'offerta CP_2 commerciale n 269 anche questa firmata per accettazione dalla
[...]
avente ad oggetto lo stesso servizio di nolo della precedente CP_1 offerta, ad eccezione delle condizioni economiche che prevedevano la pattuizione di un prezzo giornaliero per massimo otto lavorative di €
1400,00 oltre iva più 600,00 per il trasferimento del mezzo.
La Volpe gru, nella comunicazione del 29.08.2019 giustificava la variazione del prezzo rispetto alla precedente offerta. in pari data, inviava offerta controfirmata precisando che i Controparte_1 lavori dovevano avere inizio tassativamente il 9.09.2019 alle ore 8:00.
Null'altro veniva specificato, reclamato, opposto dall'odierna opponente.
I lavori avevano inizio il 16.09.2019 e si concludevano il 20.09.2019 con lo svuotamento della vasca di 28 metri di diametro.
Anche in questo caso, le ore effettivamente lavorate venivano ratificate e controfirmate dalla nel rapporto dei lavori eseguiti Controparte_1 prodotto in atti.
La fattura, n. 390 del 16.10.2019 pari ad € 9.272,00 emessa dalla Volpe gru per tale ultimo servizio non veniva pagata ed è stata posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che l'errore nella descrizione delle offerte in quanto riferibili ad una vasca avente un'altezza di metri 6 e un diametro di m 32 non è oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Le parti pacificamente danno atto e confermano in tutti i loro scritti che le offerte erano riferibili ad altre vasche di diverso diametro come evidenziato in narrativa.
L'errore contenuto nel documento è circostanza confermata dal teste
, che all'udienza del 12 marzo 2024 dichiarava “confermo che il Tes_1 preventivo di spesa n 249/2019 del 15.07.2019 che mi viene mostrato è quello inviato dalla società e che la ha Parte_2 Controparte_1
8 accettato, preciso che tale documento contiene un errore nella descrizione dell'offerta riferendosi ad una vasca del diametro di m 32 che non era oggetto dell'appalto ma si riferiva ad un precedente ordine, ed in effetti la vasca del diametro di m 32 era stata pulita qualche anno prima sempre dalla società , oggetto dell'appalto era invece la pulizia Parte_2 di altre due vasche”
Sulla natura giuridica del contratto intervenuto tra le parti in causa può di certo affermarsi che si tratta di un contratto di nolo a caldo.
Il nolo a caldo è in contratto atipico riconducibile alla locazione di beni mobili di cui all'art. 1571 c.c. con il quale il noleggiante mette a diposizione del noleggiatore per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo l'utilizzo di un bene ed anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto (art. 1655 c.c. e segg.). In tale ultimo caso l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. (cfr. Cassazione penale n.
41791 del 2009).
La natura giuridica di contratto di nolo a caldo è resa evidente dal contenuto dell'offerta ove, a prescindere dalla stessa dicitura: offerta per servizio di nolo gru su autocarro, veniva posto a carico della società committente la direzione tecnica dei lavori, relativamente all'esatto posizionamento delle cose da movimentare, alla resistenza strutturale, al coordinamento delle esatte operazioni ( pag. 2 offerta). Tes_ La circostanza è avvalorata anche dalle dichiarazioni del teste , il quale escusso all'udienza del 3.12.2024 dichiarava “ posso dire che quando sono arrivato presso la sede della il primo giorno Controparte_1
9 di lavoro, un responsabile dell'impianto, aprì una vasca e ho iniziato a svuotare la vasca che è stata aperta” ed ancora “posso dire che quando siamo tornati a lavorare presso la sede della società a Controparte_1 distanza di circa un mese mi sembra che la vasca da svuotare era un'altra sempre su indicazione del responsabile dell'impianto”.
Che poi nella fattispecie in esame le parti concludevano due distinti contratti di nolo che facevano seguito alle rispettive proposte commerciali del 15.07.2019 e 29.08.2019 appare evidente non solo dal tenore letterale delle offerte, riferibili entrambe ad una sola vasca, ma anche dal comportamento assunto dall'opponente all'esito dell' esecuzione degli accordi, in particolare del contratto del 15.07.2019 in relazione al quale l'odierna opponente ha pagato il corrispettivo del servizio goduto, mostrando, così di aver essa stessa ritenuto di aver tratto stabile godimento della prestazione della controparte..
La giustificazione del rifiuto ad adempiere attraverso l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. veniva resa nota alla convenuta opposta solamente a distanza di parecchi mesi dall'esecuzione del primo contratto di nolo e dopo sollecitazione dell'opposta al pagamento della fattura n.
390/2019 relativa all'esecuzione del secondo contratto di nolo.
Non convince la tesi del collegamento funzionale richiamata da controparte per giustificare l'operatività del principio inadimplenti non est adimplendum, giacché l'istituto disciplinato dall'art. 1460 cc presuppone la corrispettività delle prestazioni, ma sempre con riferimento al contratto a cui dette prestazioni corrispettive e reciproche si riferiscono.
L'eccezione di inadempimento, infatti, attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico (sul punto, Cass.
n. 5938/2003). La parte contrattuale può rifiutarsi legittimamente di adempiere alla propria prestazione se l'altra parte non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente alla propria, ma sempre
10 nell'ambito di prestazioni riferibili al medesimo rapporto contrattuale, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro” (Cass. n. 5938/2006).
A tal proposito giova richiamare i principi per cui “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. n. 5851/2006); inoltre,
“Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo
l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano;
il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. Ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare
l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass. n. 7524/2007).
11 Infine, vale la regola per cui “La sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno è volto a disciplinare non dipende da quello dell'altro” (Cass. n. 24792/2008).
E' stato, altresì, precisato che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 7927/2017).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova di alcun collegamento funzionale tra i contratti sol che si consideri: che i contratti di nolo sono stati stipulati in date diverse in un arco temporale significativo ( il primo il
15.07.2019, l'altro il 29.08.2019); nei contratti di nolo non è presente alcun elemento testuale dal quale potere trarre la comune volontà di tutte le parti di instaurare un collegamento tra i contratti medesimi, in funzione di uno scopo pratico unitario;
e soprattutto non vi è prova di un legame giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico unitario, altrimenti non perseguibile mediante l'adozione dei singoli schemi contrattuali.
Per tali motivi, la società opponente non può invocare l'art. 1460 c.c. con riferimento ad una diversa operazione negoziale per giustificare il proprio rifiuto ad adempiere.
A ben vedere, anche qualora si volesse ravvisare un collegamento negoziale tra tutti i contratti conclusi dalle parti, il rifiuto della società di adempiere la propria obbligazione non sarebbe comunque sorretto da buona fede e, dunque, non sarebbe giustificato ai sensi dell'art. 1460, co.
2, c.c.
12 Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive, qualora sia proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico (Cfr. Cass. civ. n. 8912/2016).
Nella fattispecie in esame non si configura alcun inadempimento contrattuale a carico della né in relazione al primo contratto CP_2 di nolo il quale, si ribadisce, prevedeva il servizio di nolo del mezzo più benna mordente idraulica per il prelievo di materiale fangoso da una vasca e non lo svuotamento di essa, rendendosi sul punto ininfluenti le prove per testi, né in relazione al secondo contratto di nolo che risulta eseguito e non contestato.
Non sussistendo alcun inadempimento della va dunque CP_2 respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Al contempo va respinta la domanda di risarcimento del danno nella forma del danno emergente e lucro cessante per carenza dell'inadempimento allegata dall'opponente ed imputabile alla società opposta.
Non si ravvisano, infine, nel caso di specie, condotte imputabili soggettivamente a parte opponente a titolo di dolo o colpa grave per l'applicabilità della disposizione di cui all'art 96 cpc.
Sul punto appare utile ribadire che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto, ove si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna, ponendosi ciò in contrasto con l'art 24 della Costituzione.
Ed invero, l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha
13 agito o resistito in giudizio e nelle prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte con onere, a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio, richiamato dalla su citata norma;
In tal senso, infatti, seppure la liquidazione del danno, per espressa previsione, è effettuabile anche d'ufficio, deve ritenersi comunque necessario che l'an e il quantum siano desumibili dagli atti di causa, perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 ( valori medi) in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.13/2021
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 885/2020 del 14 novembre 2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di € 3800,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 16.12.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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