Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2606.
(Deliberazioni consortili).
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
(Deliberazioni consortili).
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Commentari • 10
- 1. Cassazione civile n. 2334/2012https://www.brocardi.it/ · 247.47556
[…] Siffatto interesse è però da escludere nel caso in cui una successiva delibera della medesima assemblea consortile abbia confermato la precedente, non essendo il terzo legittimato a far valere, in base al disposto del secondo comma dell'art. 2606 c.c., l'eventuale contrarietà della delibera confermativa agli obblighi derivanti dal contratto consortile, ivi compreso l'obbligo di esecuzione secondo buona fede la cui violazione si sia tradotta in un eccesso di potere della maggioranza in danno della minoranza dei consorziati.
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Giurisprudenza • 186
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 06/08/2024, n. 735Provvedimento: […] Con sentenza n. 4650/2021, depositata il 19.10.2021, il Tribunale di Torino, che non aveva ritenuto necessario dare ingresso alle prove orali richieste da Parte_1 rideterminava la quota del contributo ministeriale gravante sull'appellante in € 379,36 (essendo 11 i consorziati nel 2016 tra cui suddividere il contributo di € 4.173 relativo a tale annualità stabilito con DM 28.03.18). Condannava, inoltre, Parte_1 al pagamento di € 15.569,64 a titolo di contributo di finanziamento relativo agli anni 2018 e 2019 essendo inammissibile perché tardiva ai sensi dell'art. 2606 c.c. l'impugnazione della delibera assunta nell'assemblea del 18.02.2019.Leggi di più...
- termine per impugnazione·
- contributo di finanziamento·
- art. 2379 ter c.c.·
- art. 2606 c.c.·
- prova presuntiva verbale assemblea·
- annullabilità delibera·
- recesso consorziato·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- nullità delibera·
- impugnazione delibera consortile