Articolo 2606 del Codice civile
Articolo 2463Articolo 2465
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19 aprile 1942
Art. 2606.

(Deliberazioni consortili).

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita' alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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