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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 03/02/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35052 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to MACCARRONE GIUSEPPE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to
ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 3.10.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del
[...]
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e all'handicap grave e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica con riferimento al primo 1 , lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
richiama una consulenza tecnica di parte e produce un certificato fisiatrico del 17.9.24 ; conclude: “ 1) accertare e dichiarare la sussistenza dello stato di invalidità di parte ricorrente necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 l.18/80
e/o dello status di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza di legge o con quella accertata in corso di lite.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Il CTU della prima fase, a seguito di osservazione oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio in oggetto.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione),
2 ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
L'handicap invece viene valutato in rapporto allo svantaggio sociale derivante dalla perdita dell'autonomia personale.
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CTU della prima fase ha precisato che la ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione della dott.ssa , limitandosi a richiamare in ricorso considerazioni generali senza evidenziare Per_1
elementi in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
La stessa peraltro ha depositato una certificazione fisiatrica, risalente al mese successivo alla visita peritale, non accompagnata da relazione tecnica, dalla quale emergono considerazioni già tenute presenti dal CTU della prima fase, che nulla aggiungono ai fini di una valutazione circa la non autonomia nelle attività quotidiane.
Né aggiunge alcunchè di nuovo la relazione del dott. il quale si limita a sua volta a Per_2
considerazioni di ordine generale, non idonei a scalfire quanto accertato dal CTU.
Può concludersi che quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta
3 della paziente, coerente con il quadro patologico della ricorrente, esaminato in tutti i suoi aspetti e non inficiato da specifiche censure.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Roma 3.02.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 03/02/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35052 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to MACCARRONE GIUSEPPE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to
ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
resistente
Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 3.10.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del
[...]
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e all'handicap grave e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica con riferimento al primo 1 , lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
richiama una consulenza tecnica di parte e produce un certificato fisiatrico del 17.9.24 ; conclude: “ 1) accertare e dichiarare la sussistenza dello stato di invalidità di parte ricorrente necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 l.18/80
e/o dello status di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza di legge o con quella accertata in corso di lite.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Il CTU della prima fase, a seguito di osservazione oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio in oggetto.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione),
2 ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
L'handicap invece viene valutato in rapporto allo svantaggio sociale derivante dalla perdita dell'autonomia personale.
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CTU della prima fase ha precisato che la ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione della dott.ssa , limitandosi a richiamare in ricorso considerazioni generali senza evidenziare Per_1
elementi in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
La stessa peraltro ha depositato una certificazione fisiatrica, risalente al mese successivo alla visita peritale, non accompagnata da relazione tecnica, dalla quale emergono considerazioni già tenute presenti dal CTU della prima fase, che nulla aggiungono ai fini di una valutazione circa la non autonomia nelle attività quotidiane.
Né aggiunge alcunchè di nuovo la relazione del dott. il quale si limita a sua volta a Per_2
considerazioni di ordine generale, non idonei a scalfire quanto accertato dal CTU.
Può concludersi che quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta
3 della paziente, coerente con il quadro patologico della ricorrente, esaminato in tutti i suoi aspetti e non inficiato da specifiche censure.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Roma 3.02.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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