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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7208 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7208/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA BORSADOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA BORSADOLI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Polaveno.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Polaveno in Via G.
Verdi 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di e nell'interesse del Controparte_1
figlio minore ivi stabilmente convivente.
Per_
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo tra i genitori e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori stessi che tengano conto del preminente interesse del minore, trascorrerà con il figlio:
- fine settimana alternati dal venerdì (indicativamente alle ore 19.00) sino alla domenica sera
(indicativamente alle ore 20,30) prelevando il minore dalla casa materna e ivi riportandolo;
- nella settimana ove il padre non trascorre con il figlio il week end, due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì e venerdì dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30 prelevando il minore dalla casa materna e ivi riportandolo;
- nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno con indicazione per il mese di agosto in cui i genitori potranno tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive ciascuno;
- metà dei ponti festivi alternandosi con la madre.
6. Confermare l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio per cui il padre verserà Per_ all'altro genitore, una somma mensile di € 100,00 finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.16.
8. Quanto al consenso all'espatrio i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
9. I debiti con le finanziarie OS e AS formalmente intestati alla signora ma assunti in CP_1
nome e per conto del marito con OS e AS, rimarranno di competenza esclusiva del sig. Pt_1
che seguiterà sino alla chiusura degli stessi a farsene carico personalmente manlevando la signora da ogni e qualunque obbligazione o pretesa nascente e/o riferibile ai citati finanziamenti. CP_1
Quanto all' automobile a noleggio con contratto intestato alla signora ma in uso al sig. CP_1 Pt_1
(Audi A3), il si impegna mantenersi a carico i pagamenti del veicolo in uso e intestarsi il Pt_1
noleggio del veicolo entro il 2025. Il sig. malleva la signora da ogni pretesa o Pt_1 CP_1
obbligazione riferibile al veicolo Audi A3.
10. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile.
11. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di POLAVENO, BS (atto n. 3, parte I) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 474/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7208/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA BORSADOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA BORSADOLI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Polaveno.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Polaveno in Via G.
Verdi 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di e nell'interesse del Controparte_1
figlio minore ivi stabilmente convivente.
Per_
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo tra i genitori e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori stessi che tengano conto del preminente interesse del minore, trascorrerà con il figlio:
- fine settimana alternati dal venerdì (indicativamente alle ore 19.00) sino alla domenica sera
(indicativamente alle ore 20,30) prelevando il minore dalla casa materna e ivi riportandolo;
- nella settimana ove il padre non trascorre con il figlio il week end, due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì e venerdì dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30 prelevando il minore dalla casa materna e ivi riportandolo;
- nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno con indicazione per il mese di agosto in cui i genitori potranno tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive ciascuno;
- metà dei ponti festivi alternandosi con la madre.
6. Confermare l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento del figlio per cui il padre verserà Per_ all'altro genitore, una somma mensile di € 100,00 finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.16.
8. Quanto al consenso all'espatrio i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
9. I debiti con le finanziarie OS e AS formalmente intestati alla signora ma assunti in CP_1
nome e per conto del marito con OS e AS, rimarranno di competenza esclusiva del sig. Pt_1
che seguiterà sino alla chiusura degli stessi a farsene carico personalmente manlevando la signora da ogni e qualunque obbligazione o pretesa nascente e/o riferibile ai citati finanziamenti. CP_1
Quanto all' automobile a noleggio con contratto intestato alla signora ma in uso al sig. CP_1 Pt_1
(Audi A3), il si impegna mantenersi a carico i pagamenti del veicolo in uso e intestarsi il Pt_1
noleggio del veicolo entro il 2025. Il sig. malleva la signora da ogni pretesa o Pt_1 CP_1
obbligazione riferibile al veicolo Audi A3.
10. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile.
11. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di POLAVENO, BS (atto n. 3, parte I) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 474/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio