Decreto presidenziale 8 giugno 2024
Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/09/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA AZ De GI, rappresentata e difesa dall’avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Università del Salento Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
NT OL CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Rettore dell’Università del Salento n. 208 del 12 marzo 2024, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di 1^ Fascia, Settore concorsuale 09/C1, ‘Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente’, Settore scientifico Disciplinare ING-IND/09 ‘Sistemi per l’energia e l’ambiente + ING-IND/08 Macchine a fluido’ e dichiarato vincitore il Prof. NT OL CI;
- della relativa nota pec in data 12 marzo 2024 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato l’approvazione degli atti della procedura;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (verbale riunione n. 1 del 29.1.2024; verbale n. 2 del 1.2.2024 di predeterminazione dei criteri; verbale n. 3 del 1.2.2024; verbale n. 4 del 13.2.2024; verbale n. 5 del 5.3.2024 e relativa relazione finale);
- della nota del 29 marzo 2024 con cui il Rettore ha riscontrato negativamente l’istanza di annullamento in autotutela degli esiti della procedura de qua;
- dei provvedimenti di proposta, approvazione e nomina del vincitore a professore di prima fascia ove adottati ed allo stato non noti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
- previa declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia del contratto, ove già sottoscritto, tra l’Università del Salento ed il Prof. NT OL CI, della circostanza che la Prof.SA IA AZ De GI è vincitrice del concorso in oggetto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CI NT OL il 10.6.2024, per l’annullamento
- dei verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare del Verbale n. 5, nonché del Decreto del Rettore dell’Università del Salento n. 208 del 12.03.2024, il tutto nella parte in cui hanno attribuito il punteggio di 71,33 alla prof.SA De GI.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De GI IA AZ il 23.7.2024, per l’annullamento
- della delibera n. 20 del 3/4/24 del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento, relativa al punto 5 all’o.d.g.: “ Chiamata docente I fascia SSD ING-IND/08-09: determinazioni ”, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da De GI IA AZ il 16.12.2024 per l’annullamento
- dei provvedimenti di estremi sconosciuti, in quanto non ritualmente pubblicati, né versati in atti dalle controparti, con cui l’Università del Salento ha “ dato seguito alla proposta di chiamata del Dipartimento ”, assumendo in servizio quale Professore di I Fascia il Prof. CI;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ed in particolare del provvedimento di chiamata e del Decreto Rettorale di nomina, anch’essi ignoti, poiché non pubblicati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT OL CI e dell’Università del Salento Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2025 il dott. OL Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IA AZ De GI è professoreSA associata di Ingegneria presso l’Università del Salento e ha partecipato a una procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010, indetta dalla medesima Università con Decreto rettorale n. 929 del 26.10.2023, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione della medesima Università (settore concorsuale “ 09/C1 Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente ”, nonché settore scientifico disciplinare ING-IND/09 “ Sistemi per l’energia e l’ambiente ” e ING-IND/08 “ Macchine a fluido ”).
All’esito dell’espletamento della procedura valutativa, la Commissione assegnava al candidato NT OL CI un punteggio di 72,42, a IA AZ De GI il punteggio di 71,33 e alla terza partecipante, TE ON, punti 65,69.
Con decreto n. 208 del 12.3.2024, il Rettore dell’Università approvava tutti gli atti della procedura, dichiarando vincitore di quest’ultima NT OL CI.
Ottenuto l’accesso alle domande formulate dagli altri due candidati ed esaminatane l’allegata documentazione, la De GI ha successivamente presentato presso l’Università del Salento istanza di annullamento in autotutela del decreto rettorale n. 208.
Tale istanza veniva, tuttavia, rigettata con nota rettorale del 29.3.2024, con conseguente conferma degli esiti della procedura.
2. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 13.5.2024 e depositato in data 15.5.2024, De GI, impugnando gli atti meglio in epigrafe indicati, contesta in questa sede la correttezza dell’operato dall’Università procedente alla luce dei motivi di doglianza così compendiati:
I. “ Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla Commissione nel verbale n. 2. Violazione e falsa applicazione art. 7 del bando. Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e ss del Regolamento per la Chiamata dei Professori di Ruolo di prima e seconda fascia dell’Università del Salento. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta. Sviamento. Disparità di trattamento ”;
II. “ Illegittimità propria e derivata. Violazione art. 3 L. n. 241/90 e succ. mod. Carenza di motivazione ”.
Sulla base di dette censure, la parte ha formulato al Tribunale le seguenti richieste:
a) in via principale, “ accertare che la ricorrente prof.SA IA AZ De GI è vincitrice del concorso per cui è causa ”;
b) in subordine, “ procedere alla rivalutazione dei candidati in conformità alle previsioni inditive ed alla documentazione tutta offerta ai fini della valutazione; previa declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia del contratto tra l’Università ed il Prof. CI, ove nelle more intervenuto ”.
3. Il controintereSAto CI e l’Università del Salento si sono costituiti nel presente giudizio con atti di mero rito depositati rispettivamente in data 24.5.2024 e 6.6.2024, sviluppando le proprie difese con successive memorie del 7.6.2024 e del 8.6.2024.
4. Con atto notificato e depositato in data 10.6.2024, CI ha proposto ricorso incidentale, articolando il seguente unico motivo di doglianza: “ Violazione e falsa applicazione dei Criteri di selezione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto ”.
5. All’udienza camerale del 12.6.2024, fiSAta per l’esame della domanda cautelare della ricorrente, è stato disposto un differimento del giudizio in ragione della proposizione del ricorso incidentale da parte del controintereSAto.
6. Alla successiva udienza camerale del 9.7.2024, la ricorrente ha rinunciato alla pretesa cautelare azionata.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 22.7.2024 e depositato il 23.7.2024, De GI, reiterando le censure contenute nell’atto introduttivo di giudizio, ha ulteriormente impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 20 del 3.4.2024, con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento aveva deliberato di proporre il CI quale “ docente di I fascia nel S.S.D. ING-IND/09 ‘Sistemi per l’energia e l’ambiente’ + ING-IND/08 ‘Macchine a fluido ”, affidando allo stesso il relativo carico didattico.
8. Con atto notificato il 13.12.2024 e depositato il 16.12.2024, la ricorrente ha poi proposto ulteriori motivi aggiunti, impugnando i “ provvedimenti di estremi sconosciuti, in quanto non ritualmente pubblicati, né versati in atti dalle controparti, con cui l’Università del Salento ha ‘dato seguito alla proposta di chiamata del Dipartimento’, assumendo in servizio quale Professore di I Fascia il Prof. CI ”.
9. All’esito dell’udienza pubblica del 10.3.2025, il Tribunale ha effettuato attività istruttoria, adottando l’ordinanza n. 479 del 26.3.2025, con cui veniva chiesto in particolare all’Università resistente di offrire chiarimenti con riferimento a talune circostanze e, precisamente: i. “ quali convegni sono stati valutati meritevoli di punteggio dalla Commissione giudicatrice con riguardo al candidato CI sulla base dei criteri di cui al Verbale n. 2 adottato dalla medesima Commissione e, più precisamente, in applicazione del criterio C3, secondo indicatore (“Partecipazione a Convegni: fino a 0,1 punti per ogni partecipazione a convegno, in qualità di relatore o componente del comitato scientifico”) ; ii. “ quali progetti di ricerca sono stati, altresì, valutati meritevoli di punteggio dalla Commissione giudicatrice con riguardo al candidato CI sempre sulla base dei medesimi criteri, più specificamente con riferimento al criterio C10, primo indicatore (“3 punti per ogni responsabilità scientifica di progetto di ricerca nazionale come coordinatore locale ammesso a finanziamento sulla base di bandi competitivi”) ”.
10. In data 19.4.2025 l’Università del Salento ha fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio.
11. Depositate dai contendenti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 9.6.2025, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
13. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, IA AZ De GI deduce, in estrema sintesi, l’erroneità di taluni punteggi attribuiti dalla Commissione nel corso della procedura avente per oggetto la copertura, presso l’Università del Salento, di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.
La ricorrente contesta, più in particolare, l’operato della Commissione sotto un duplice profilo, da un lato allegando che la steSA avrebbe omesso di valutare diversi titoli indicati dal ricorrente, pur essendo pienamente coerenti con quelli previsti dai criteri indicati dal bando e dagli indicatori specificati dalla Commissione con il verbale n. 2 del 1.2.2024, dall’altro deducendo che la Commissione avrebbe al contempo sopravvalutato i titoli allegati dal vincitore NT OL CI.
14. Orbene, prima di procedere ad esaminare le singole censure sollevate dalla ricorrente, vale la pena rammentare che, secondo recente giurisprudenza (Cons. Stato, VII, n. 3316/2025), il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una commissione di concorso circa la classificazione dei titoli nelle singole categorie, secondo la natura dei titoli stessi e in conformità con i criteri predeterminati, nonché circa l’assegnazione del relativo punteggio, espressione di discrezionalità tecnica, presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento.
Tale pronuncia si pone nel solco di un consolidato indirizzo pretorio, secondo cui “ Le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di docente universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche ”, che, in quanto tali, risultano “ pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico ”, nel senso che “ il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo ” e con la conseguenza che tale sindacato risulta “ a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ”; mentre “ tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espreSA dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice ” (cfr. Cons. Stato, VII, n. 223/2024; n. 7586/2023; Id., VI, nn. 3445/2022 e 2598/2022).
Del resto, come condivisibilmente puntualizzato, “ nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfeSAre il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) ” (T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 3456/2024).
Resta, dunque, intoccabile il “ limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile della P.A. sostituirebbe quello proprio altrettanto opinabile ” (cfr. Cons. Stato, VII, n. 8241/2024), con la conseguenza che deve ritenersi infondata, quando non inammissibile in radice, una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio), atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, nn. 7899/2022 e 7501/2022, nonché n. 5412/2020).
Quanto poi all’onere delle Amministrazioni di motivare in merito alle valutazioni effettuate in materia di concorsi, va rammentato che, per approdo oramai costante, “ Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione steSA, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la neceSAria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da eSA esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefiSAzione, da parte della steSA commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ”, di tal che “ solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (così, tra le tante, Cons. Stato, II, n. 7782/2024).
15. Alla luce delle coordinate appena esposte si devono, dunque, vagliare le singole censure mosse da IA AZ De GI nel primo motivo articolato in ricorso.
16. Anzitutto, la ricorrente contesta l’erroneità dell’attribuzione del punteggio con riferimento al criterio C3, afferente alla “ Attività di docenza universitaria curriculare ed extracurriculare, svolta in Italia, partecipazione a Convegni nazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico, attività di ricerca svolte in enti nazionali di riconosciuto prestigio ”.
16.1. In relazione a tale criterio, la ricorrente lamenta in primo luogo di non aver ottenuto l’assegnazione di alcun punto in merito al terzo indicatore (“ Attività di ricerca in enti: fino a 0,5 punti per ogni anno di attività presso enti nazionali di riconosciuto prestigio. Max 1 punto ”), pur avendo rappresentato tra i propri titoli di aver svolto un incarico di collaborazione con l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi per l’attività di ricerca “ Progettazione e caratterizzazione numerico-sperimentali di dispositivi MEMS per il controllo attivo dei flussi per il settore energetico e dei trasporti (dal Marzo 2017- al marzo 2018) ” mediante associatura stipulata con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le controparti, a sostegno della correttezza della mancata assegnazione di punteggio, hanno evidenziato l’impossibilità di equiparare il rapporto di collaborazione effettuato dalla ricorrente presso l’Ente indicato a una vera e propria attività di ricerca.
16.1.1. La censura attorea è fondata.
L’indicatore in esame, letto unitamente al contenuto del criterio cui si riferisce, prevede invero per ciascun candidato l’attribuzione di un punteggio per ogni anno di attività di ricerca effettuata presso “ enti nazionali di riconosciuto prestigio ” (fino a un massimo di 0,5 punti).
Ora, è incontestato in questa sede che la ricorrente ha svolto un incarico di collaborazione della durata di un anno mediante associazione presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Dai documenti prodotti dalla medesima parte (cfr. il “ Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento del personale ” approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche con delibera del 19.5.2016) si evince inoltre che, a prescindere dalla specifica tipologia di associazione - sia eSA “ con incarico di ricerca ” ovvero “ con incarico di collaborazione ” (art. 2) - la collaborazione espletata implica, comunque, lo svolgimento da parte dell’associato di un’attività di ricerca (cfr. artt. 3-6, distinguendosi unicamente in quanto i primi “ svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell’ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR ”, mentre i secondi “ collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali ”).
Considerato dunque che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è senza dubbio annoverabile tra gli Istituti nazionali di riconosciuto prestigio, ciò porta dunque a ritenere irragionevole la mancata assegnazione di qualsivoglia punteggio in favore di IA AZ De GI in considerazione di detto titolo, prevedendo l’indicatore in esame l’attribuzione “ fino a 0,5 punti ” per tale attività.
16.2. Sempre con riferimento al medesimo criterio C3, la ricorrente lamenta poi di aver ottenuto l’assegnazione di soli 0,2 punti in relazione al secondo indicatore (“ Partecipazione a Convegni: fino a 0,1 punti per ogni partecipazione a convegno, in qualità di relatore o componente del comitato scientifico. Max 1 punto ”), pur potendo vantare “ 40 memorie presentate in conferenze (in cui ha evidentemente ricoperto il ruolo di relatrice) ”, nonché la partecipazione ad almeno cinque eventi, “ attestanti la sua presenza come relatrice anche in qualità di chairman o di componente del comitato organizzativo della steSA conferenza ” (così ricorso, p. 7), con conseguente neceSAria attribuzione del punteggio massimo conseguibile (1 punto).
16.2.1. La censura è infondata.
L’indicatore in esame prevede, infatti, l’attribuzione di un punteggio - “ fino a 0,1 punti ” per ciascun evento, sino a un massimo complessivo di 1 punto - per la partecipazione del candidato a “ Convegni nazionali ”, nell’ambito dei quali lo stesso abbia ricoperto il ruolo di “ relatore ” ovvero di “ componente del Comitato scientifico ”.
In ragione di tale espreSA dicitura non pare dunque irragionevole, né arbitrario o affetto da illogicità, il punteggio assegnato dalla Commissione alla ricorrente in relazione all’indicatore in esame.
Da un lato perché, pur a fronte dell’indicazione di ben 40 convegni a cui la candidata avrebbe partecipato “ come relatrice e/o coautrice ” (cfr. “ Elenco titoli Prof.SA De GI ”, di cui al doc. 3 depositato da parte ricorrente in data 16.5.2024), né alla luce delle allegazioni di ricorso, né dallo stesso elenco dei titoli fornito dalla parte è in alcun modo possibile ricavare se - o, comunque, in relazione a quale di detti eventi - la steSA abbia effettivamente partecipato con il ruolo di “ relatore ”, e non già con quello di mera “ coautrice ” del contributo collettivo presentato presso il singolo evento.
Dall’altro poiché, anche con riferimento ai cinque eventi espreSAmente richiamati in ricorso (cfr. ibidem , pp. 7 e 8), il ruolo di componente del comitato scientifico risulta riferibile soltanto a due (ossia a quello svoltosi a Lecce dal 20 al 23 settembre 2015, nonché a quello tenutosi a Napoli dal 5 al 8 giugno 2022, ove viene rappresentato il ruolo di “ Member of Scientific Committee ”), mentre quello di relatrice non è comunque esplicitato, né può desumersi univocamente alla luce delle diverse dizioni testuali impiegate nell’elenco de quo (“ Member of board ”, “ Membro del Comitato di Organizzazione ” ovvero “ Chairman ”), né si ricava comunque dalla documentazione agli atti (cfr., in particolare, il doc. 8, all. 09 del fascicolo di parte resistente, “ Chairlectures ”, pp. 167 e 67).
Ne deriva, conseguentemente, l’attendibilità e la coerenza dell’assegnazione alla ricorrente di soli 0,2 punti per l’indicatore in questione.
16.3. Da ultimo, sempre con riferimento al medesimo indicatore, la ricorrente si duole ulteriormente del fatto che NT OL CI avrebbe illegittimamente ottenuto il massimo punteggio conseguibile (1 punto), pur meritando l’attribuzione di soli 0,1 punti per aver partecipato a un unico convegno nazionale in qualità di relatore (“ Recent progresses towards a better exploitation/recovery of heat through thermoelectricity, Invited Plenary Lecture a Giornate sulla Termoelettricità (GiTe 2021) - Ottava edizione organizzata da ENEA, Brindisi, 17-18febbraio 2021 ”).
16.3.1. Le doglianze attoree meritano accoglimento nei limitati termini che seguono.
16.3.2. Occorre muovere dalla considerazione per cui, all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio in corso di giudizio, la Commissione ha chiarito di aver assegnato il punteggio in contestazione per l’indicatore de quo in favore del CI valutando favorevolmente dieci titoli dal medesimo indicati (cfr. il riscontro del 9.4.2025 ai chiarimenti richiesti con ordinanza collegiale n. 479 del 26.3.2025, depositato dall’Università in data 19.4.2025).
In particolare, per quanto concerne il ruolo di relatore nei convegni di rilevanza nazionale, la Commissione ha ritenuto meritevole di punteggi le seguenti partecipazioni: 1. “ P. CI, A. FI, D. IA, G. UL: ‘Definition and optimization of the supercharging architecture for an aircraft two stroke diesel engine’, Conference of the Italian Association of Aeronautics and Astronautics AIDAA2015, Politecnico di Torino, 17-19 November 2015 ”; 2. “ A.P. CI, A. FI, L. LL, A. AR, S. De DO, L. D’MI, A. IN: ‘Behaviour of a compression ignition engine fed with biodiesel derived from cynara cardunculus and coffee grounds’, Proceedings of XXXVIII Meeting of the Italian Section of the Combustion Institute, Lecce, 20-23 settembre 2015; ISBN 978-88-88104-25-6 (doi: 10.4405/38proci2015.X8) ”; 3. “ A.P. CI, A. FI, D. IA, L. LL: ‘Ignition of a homogeneous gaseous air/methane mixture through a flash light’, Proceedings of XXXVIII Meeting of the Italian Section of the Combustion Institute, Lecce, 20-23 settembre 2015; ISBN 978-88-88104-25-6 (doi: 10.4405/38proci2015.X4) ”; 4. “ P. CI, A. FI, D. IA, A. Pascali: ‘Analisi sperimentale dell’influenza dell’iniezione pilota sulla combustione, sulle emissioni inquinanti e sui consumi per un motore Diesel common rail’, Proceedings of ATI 2002 Congress, Pisa (Italy), September 17-20, 2002 ”; 5. “ P. CI, A. De Risi, T. ON, A. FI: ‘Ottimizzazione di Motori Alternativi con Controllo Elettronico dell’Iniezione’, Proceedings of ATI 2002 Congress, Pisa (Italy), September 17-20, 2002 ”; 6. “ Recent progresses towards a better exploitation/recovery of heat through thermoelectricity’, Invited Plenary Lecture a Giornate sulla Termoelettricità (GiTe 2021) - Ottava edizione organizzata da ENEA, Brindisi, 17-18 febbraio 2021 ”; 7. “ Fuel injection and diesel spray’, lecture alla 2a edizione di BASS (Bari Automotive Summer School) organizzata da Centro Studi Componenti per Veicoli SpA (BOSCH Group) e il Politecnico di Bari ”; 8. “ Towards new combustion concepts: the role of injection system on effective combustion of alternative and renewable fuels’, invited lecture alla Closing Conference della 1a edizione di BASS (Bari Automotive Summer School) organizzata da Centro Studi Componenti per Veicoli SpA (BOSCH Group) e il Politecnico di Bari ”; 9. “ Use of solar energy for urban sustainable transportation’, invited lecture alla ‘3rd International Conference on Hybrid, electric and fuel cell propulsion systems’, Torino, organizzata dalla Sezione Piemonte di ATA (Associazione Tecnica dell’Automobile) ”.
La medesima Commissione ha inoltre chiarito di aver considerato come meritevole di punteggio anche il “ 72° Congresso ATI – Lecce, 6 - 8 settembre 2017 ”, avendo in tal sede il candidato svolto il ruolo di “ Componente del Comitato Scientifico ”.
Orbene, ferma l’indiscuSA valutabilità del titolo n. 6 (essendo tale titolo espreSAmente riconosciuto come valido anche dalla steSA ricorrente), occorre a questo punto vagliare l’eventuale irragionevolezza dell’operato della Commissione in relazione ai restanti titoli.
16.3.3. Ritiene il Collegio che nessuna illegittimità poSA, anzitutto, ravvisarsi in relazione alla positiva considerazione da parte della Commissione dei titoli da 1 a 5 sopra richiamati.
Gli stessi risultano, invero, essere stati elencati da NT OL CI all’interno del proprio curriculum vitae sotto la voce “ Memorie presentate a convegni nazionali ” (cfr. punti di cui ai nn. 102, 103, 104, 112 e 113) e il fatto che, nell’ambito di detti eventi, il CI abbia svolto anche il ruolo di relatore si evince implicitamente dell’operata sottolineatura del proprio nominativo rispetto a quello degli ulteriori collaboratori del contributo.
Nei propri scritti difensivi, infatti, l’odierno controintereSAto ha allegato che la sottolineatura grafica del nominativo del singolo coautore sta ad indicare per prassi accademica che questi, oltre ad aver partecipato alla redazione del contributo collettivo, ricopre anche “ il ruolo di presentatore ed illustratore ” del lavoro in seno al convegno (cfr. memoria del 19.5.2025) e l’esistenza di una simile prassi non è stata successivamente contestata dalla ricorrente, di tal che deve ritenersi pacifica in questa sede.
Considerato dunque che, tra le numerose “ Memorie presentate a convegni nazionali ” elencate dal partecipante, solo quelle indicate dalla Commissione recano la sottolineatura del nominativo del CI, appare allora ragionevole l’assegnazione del punteggio in favore del candidato per ciascuno dei suddetti titoli.
16.3.4. Non può parimenti essere accolta la doglianza attorea con riguardo alla piena valutabilità dei titoli nn. 7, 8 e 9 di cui supra , considerato che, anche qualora annoverabili tra “ summer camp privati ”, come sostenuto dalla ricorrente, non ne appare incongrua l’equiparazione alla nozione di “ convegno ” e, per l’effetto, la piena valutabilità in relazione al criterio de quo .
16.3.5. Risulta, invece, fondata la censura di parte con riguardo all’ultimo titolo ritenuto meritevole di punteggio, id est la partecipazione del CI, quale “ Componente del Comitato Scientifico ”, al “ 72° Congresso ATI – Lecce, 6 - 8 settembre 2017 ”.
Si rileva, infatti, che tale titolo è stato inserito dallo stesso candidato nell’ambito dell’elenco riguardante la partecipazione ai “ Convegni internazionali ” (cfr. curriculum , p. 17), con conseguente impossibilità di valutarne la portata rispetto all’indicatore in esame, riguardando quest’ultimo i soli convegni a carattere nazionale.
Ne discende, pertanto, l’illegittima valutazione ad opera della Commissione, con correlata decurtazione del relativo punteggio ai danni del controintereSAto.
17. IA AZ De GI ha contestato, ancora, la mancata assegnazione di punteggio in riferimento al criterio B, riguardante l’assunzione del candidato “ di cariche gestionali o di responsabilità ”, pur potendo la steSA vantare “ almeno 7 responsabilità scientifiche di convenzioni e laboratori, che la Commissione ha completamente omesso di valutare ”, e pur essendo stata “ specificata la sua partecipazione ai comitati scientifici internazionali, in qualità di rappresentante italiana autorizzata dal Ministero della Difesa, nei technical team NATO ” (cfr. ricorso, pp. 9 e 10).
17.1. Anche tale doglianza non è condivisibile.
Non risultano in primo luogo coerenti con il criterio de quo le attività di rappresentanza evidenziate dalla ricorrente, in quanto, fermo l’evidente prestigio delle attività partecipative specificate, le stesse, in assenza di più puntuali allegazioni ad opera della parte, non appaiono comunque da riferire ad alcuna carica gestoria o di responsabilità rivestita dalla candidata, afferendo piuttosto a ruoli, appunto, di rappresentanza.
Non appaiono parimenti sussumibili nell’alveo del criterio in esame neppure le “ responsabilità scientifiche ” indicate dalla docente.
Sebbene infatti, per come testualmente formulato, il criterio in esame si caratterizzi per un contenuto estremamente ampio, sì da poter ricomprendere al proprio interno qualsivoglia carica gestoria o di responsabilità comunque intesa, tuttavia la sua specifica collocazione rispetto agli ulteriori indicatori - ultimo tra tutti gli ulteriori elementi di valutazione - consente di ricavarne un’interpretazione più restrittiva in ragione della sua valenza eminentemente residuale, portando così ad escludere l’attinenza di detto criterio con cariche connesse comunque ad attività di studio o di ricerca, in quanto profili analiticamente considerati e valorizzati dai numerosi criteri e indicatori che precedono quello di cui si discute (cfr. il criterio C10, ma anche C3, C4 e C6).
Il che conduce a ritenere non affetta da irragionevolezza la decisione della Commissione di escludere dall’ambito di operatività di detto criterio le responsabilità di carattere scientifico indicate dalla De GI, siano esse da riferire a laboratori ovvero a convenzioni con altre Università.
Va del resto evidenziato, in chiave comparativa, che analoghi ruoli di responsabilità scientifica (di laboratori) non sono stati riconosciuti meritevoli di positivo apprezzamento neppure nei confronti degli ulteriori candidati ON e CI, ciò escludendo qualsivoglia possibile trattamento discriminatorio e di sfavore ai danni della ricorrente.
18. La ricorrente si duole, ancora, del punteggio assegnatole con riferimento al criterio A, relativo a “ impegno istituzionale: assunzione di compiti specifici, quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento, ed altro (Max 3) ” e per il quale la Commissione aveva previsto, nel verbale n. 2, l’attribuzione in favore dei candidati del seguente punteggio: “ Fino a 3 punti per le attività istituzionali quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento e/o altro organo istituzionale ”.
Lamenta, in particolare, la De GI di aver ottenuto in relazione a tale criterio un punteggio ingiusto (punti 1) se confrontato con quello conseguito dal CI (punti 3), posto che, “ sebbene entrambi i candidati possiedano incarichi in comune, quali la partecipazione in commissioni di valutazione del dottorato e in organi istituzionali (come la Giunta di dipartimento), la prof.SA De GI vanta una serie di responsabilità che non sono allegate, né sarebbero allegabili, dal controintereSAto ” (cfr. ricorso, p. 11).
18.1. La censura in esame non può essere accolta.
Per come formulata, infatti, la steSA risulta tesa, non tanto ad evidenziare possibili elementi in grado di far emergere un’inattendibilità ictu oculi rivelabile con riguardo all’operato della Commissione nell’assegnazione del punteggio in favore dei due candidati De GI e CI, quanto piuttosto a demandare al Collegio, sulla base di una comparazione dei titoli da entrambi indicati per tale criterio, una diversa valutazione nel merito degli incarichi rivestiti dai candidati.
In mancanza, tuttavia, di maggiore specificazione ad opera della ricorrente degli incarichi comuni posseduti dai due partecipanti nonché degli ulteriori superiori titoli vantabili dalla De GI, la doglianza de qua si risolve pertanto in una richiesta di verifica circa un presunto superiore “ impegno istituzionale ” in capo alla ricorrente.
Contestazione questa che, da un lato, risulta apoditticamente fondarsi su una mera prospettazione di parte, e, dall’altro, appare nella sostanza funzionale a sollecitare un inammissibile sindacato di merito ad opera del Tribunale in riferimento ai titoli di cui si discute e, per l’effetto, con riguardo alla relativa attribuzione di punteggio nei confronti dei candidati.
19. IA AZ De GI deduce, altresì, l’erroneità del punteggio (9 punti) conseguito dal CI per il criterio C10 (rubricato “ Responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi ”) con specifico riferimento al primo dei correlati indicatori (a mente del quale la Commissione avrebbe dovuto assegnare “ 3 punti per ogni responsabilità scientifica di progetto di ricerca nazionale come coordinatore locale ammesso a finanziamento sulla base di bandi competitivi ”), allegando che, tra i quattro titoli indicati dal partecipante all’interno del proprio curriculum vitae (cfr. pp. 20 e 21), solo due dei progetti elencati potevano essere positivamente valutati dalla Commissione, ossia il progetto “ Integrazione Efficiente per l’utilizzo di Energie Rinnovabili – AIRE ” e il progetto “ Smart Energy Boxes – SEB ”, con conseguente assegnazione di soli 6 punti in favore del partecipante.
19.1. La censura non merita adesione.
All’esito dell’istruttoria disposta in corso di giudizio, l’Università resistente ha invero chiarito che il terzo progetto valorizzato dalla Commissione ai fini dell’assegnazione del punteggio è stato “ Materiali di frontiera per usi energetici ” (cfr. sempre il riscontro del 9.4.2025 ai chiarimenti richiesti con ordinanza collegiale n. 479 del 26.3.2025, depositato dall’Università in data 19.4.2025).
E che tale progetto sia pienamente riconducibile al criterio C10, primo indicatore, si ricava dal fatto che esso afferisce senza dubbio a un progetto di ricerca di carattere nazionale e risulta finanziato sulla base di un bando competitivo, vale a dire l’indicato “ Piano Triennale di Ricerca (PTR) 2022-2024 della Ricerca di Sistema Elettrico (RdS) ”.
Si osserva poi che, in tale progetto, il CI compare con il ruolo di “ Referente per Università del Salento ”, formulazione testuale che non appare irragionevolmente equiparabile a quella di “ coordinatore locale ” richiesta dall’indicatore in esame.
Con conseguente riscontro dell’attendibilità, anche in parte qua , della decisione assunta dall’Università.
20. La ricorrente lamenta ancora l’erroneità della valutazione operata dalla Commissione per quanto concerne il criterio C9 (“ Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di imprese, consorzi e spin off, lo sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di brevetti (Max 10 punti) ”), secondo indicatore (“ la partecipazione nella creazione di strutture e laboratori finalizzati al trasferimento tecnologico ” fino a 3 punti).
Più precisamente, la steSA si duole del fatto di aver ottenuto per tale indicatore l’assegnazione di un solo punto a fronte dei tre ottenuti dall’odierno controintereSAto, pur avendo partecipato a due dei tre laboratori indicati da quest’ultimo (ossia il “ Laboratorio pubblico – privato per lo sviluppo di tecnologie per l’energia solare termica ad alta temperatura – PON 2007/2013 ” e il “ Progetto di ricerca nazionale tecnologie per la propulsione sostenibile (Green Engine) ”.
20.1. La censura non merita condivisione.
L’indicatore in esame prevedeva, infatti, l’attribuzione di un punteggio “ fino a ” un massimo di 3 punti per i diversi titoli indicati dai candidati, ciò dunque non escludendo già sul piano astratto che l’ulteriore titolo vantato dal CI, rispetto a quelli indicati come comuni dalla ricorrente e non posseduto da quest’ultima, sia stato reputato come meritevole di un diverso apprezzamento ad opera della Commissione, determinando ex se l’assegnazione del massimo punteggio conseguibile (3 punti) in favore dell’odierno controintereSAto.
La presenza di due titoli in comune tra i candidati non risulta dunque, ad avviso di questo Collegio, automatica espressione di alcun vizio nell’operato della Commissione, ben potendo tali titoli non essere stati in radice considerati come meritevoli di punteggio alcuno per ciascuno dei due partecipanti e derivando, invece, l’assegnazione di un solo punto in favore di IA AZ De GI dalla valutazione di un diverso titolo tra quelli dalla steSA elencati in riferimento al criterio C9 (cfr. “ Elenco titoli Prof.SA De GI ”, di cui al doc. 3 cit., pp. 32 e 33).
In tal senso depone, del resto, il fatto che uno dei due asseriti titoli comuni, vale a dire il “ Progetto di ricerca nazionale tecnologie per la propulsione sostenibile (Green Engine) ”, non è stato inserito dalla ricorrente all’interno dell’elenco riguardante le attività valevoli per il criterio C9, bensì tra i titoli afferenti alla “ partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi ” di cui al criterio C11 (cfr. sempre “ Elenco titoli Prof.SA De GI ”, di cui al doc. 3, p. 37, punto 11).
Con conseguente rigetto della doglianza de qua .
21. Un’ulteriore censura sollevata da IA AZ De GI riguarda il criterio C6, avente per oggetto la “ Direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio (Max 3 punti) ”, e per il quale la Commissione aveva elaborato due indicatori, prevedendo, più precisamente, “ Fino a 0,5 punti per ogni ruolo da guest editor ” e “ Fino a 1 punto per ogni incarico di direzione e/o di partecipazione (editor in-chief e/o associate editor) ”, entrambi “ purché nell’ambito dei temi del settore concorsuale e con riferimento a riviste indicizzate Scopus ”.
In relazione a detto criterio, IA AZ De GI ha ricevuto l’assegnazione di un punto (0,5 punti per ciascun indicatore), mentre NT OL CI ha ottenuto il massimo punteggio conseguibile (con assegnazione, in particolare, di 1 punto per il primo indicatore e 3 punti per il secondo indicatore).
La ricorrente deduce l’erroneità dell’operato della Commissione sotto plurimi profili.
In primo luogo, la parte lamenta di aver illegittimamente ottenuto 0,5 punti in riferimento al primo indicatore, pur avendo allegato ben sei incarichi da guest editor ; si duole, inoltre, di aver indicato almeno 3 incarichi sussumibili nell’ambito del secondo indicatore, meritando dunque l’assegnazione del massimo punteggio conseguibile (3 punti).
Quanto poi al punteggio attribuito al CI, la ricorrente evidenzia, da un lato, che per il primo indicatore la Commissione ha assegnato al vincitore 1 punto per il ruolo da guest editor , nonostante lo stesso candidato avesse indicato espreSAmente un solo incarico, e, dall’altro, l’illegittimità della valutazione operata con riferimento al secondo indicatore, avendo il CI conseguito 3 punti a fronte di soli due incarichi da associate editor indicati all’interno del proprio curriculum .
21.1. La doglianza, pur in parte fondata, è nella sostanza priva di rilevanza.
21.2. Per quanto concerne anzitutto il punteggio attribuito alla ricorrente, non si ravvisa alcuna irragionevolezza nella valutazione effettuata dalla Commissione.
In disparte, invero, il numero dei titoli indicati dalla candidata in relazione al criterio in esame, va comunque rilevato che quest’ultimo imponeva testualmente un vaglio di tipo qualitativo dei medesimi titoli rispetto agli specifici “ temi del settore concorsuale ”. E la steSA Commissione, nell’esplicitare le ragioni del punteggio attribuito dalla De GI, ha motivato in questa direzione, sottolineando che la candidata “ Ha svolto attività editoriale a supporto di riviste e convegni, non sempre congruenti con le tematiche del S.C. oggetto del bando ” (cfr. l’Allegato 1 al Verbale n. 5 del 5.3.2024), così chiarendo che il punteggio attribuitole derivava dalla non perfetta centratura dell’attività editoriale svolta dalla partecipante rispetto allo specifico settore concorsuale oggetto della procedura.
Ciò consente, conseguentemente, di escludere in parte qua qualsivoglia vizio di legittimità nell’assegnazione del punteggio alla candidata, non traendosi dalle prospettazioni attoree elementi sufficienti a far emergere l’assoluta inattendibilità della valutazione della Commissione circa la ritenuta parziale non pertinenza al settore concorsuale dell’attività indicata dalla partecipante, sia con riferimento al ruolo di guest editor di cui al primo indicatore, sia con riguardo agli incarichi di direzione o partecipazione di cui al secondo indicatore.
21.3. Quanto, poi, al punteggio conseguito dal CI - pur dovendosi rilevare, in assoluta coerenza con le obiezioni di ricorso, l’ingiustificata attribuzione in favore dello stesso di 1 punto con riguardo al primo indicatore pur a fronte di un unico titolo considerabile per il ruolo di guest editor rivestito (cfr. curriculum vitae , p. 19), implicante l’assegnazione di massimo 0,5 punti - la piena valutabilità degli ulteriori titoli da questi indicati, sussumibili nell’ambito del secondo indicatore, porta a escludere l’irragionevolezza dei 3 punti assegnati dalla Commissione, a dispetto di quanto ricostruito da parte ricorrente, posto che, unitamente ai due incarichi di associate editor indicati dal CI ed evidenziati anche dalla steSA De GI nelle proprie difese, si riscontra un ulteriore titolo del partecipante (“ membro dell’Editorial Board per Biofuel Research Journal ”), da reputarsi annoverabile tra gli incarichi di “ direzione ” previsti dall’indicatore in esame.
Diversamente a quanto motivato per la ricorrente, inoltre, all’interno del giudizio analitico espresso dalla Commissione si dà atto del fatto che il candidato “ Ha svolto una consistente attività editoriale a supporto di riviste e convegni particolarmente centrati sulle tematiche del S.C. oggetto del bando ” (cfr. sempre l’Allegato 1 al Verbale n. 5 del 5.3.2024), coerentemente manifestando le ragioni del punteggio attribuito e così ulteriormente corroborandone, altresì, l’attendibilità.
22. Analoghe considerazioni portano a rigettare le doglianze di parte attrice formulate in relazione al criterio C4, riguardante le “ Attività di docenza universitaria, curriculare ed extra-curriculare, e attività di ricerca svolte all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all’estero nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica (Max 3 punti) ”.
In merito a tale criterio, più precisamente, IA AZ De GI contesta, anzitutto, la mancata assegnazione di alcun punto in riferimento al secondo indicatore - “ fino a 1 punto per attività di docenza universitaria, curriculare ed extra-curriculare, e attività di ricerca svolte all’estero purché nell’ambito dei temi del settore concorsuale ” - prospettando, invece, la spettanza del massimo punteggio conseguibile (1 punto), avendo indicato nella propria domanda “ i) ben.7 collaborazioni internazionali certificate da agreement (paragrafo C4.1 pag. 21-22); ii) ben 24 pubblicazioni indicizzate con coautori internazionali (paragrafo C4.2, pag. 22-26); iii) la partecipazione ed il coordinamento di comitati tecnici internazionali NATO con periodici meeting svolti due volte l’anno presso sede estera dal 2015 ad oggi (paragrafo 4.4, pag. 27-28), che ove non valutati ai fini delle cariche gestionali dovevano evidentemente trovare collocazione nel surrichiamato indicatore; iv) il titolo di VISITING ACADEMIC RESEARCHER at the Center for Research in Sustainable Aviation, University of Toronto Institute for Aerospace Studies, nonchè l’attività di ricerca all’estero presso Von AR Institute for Fluid Dynamics, Rhode Saint Genese, Belgio dal Settembre 2000 al giugno 2001 (par. C4 1 pag. 21); v) l’attività di docenza all’estero, 24 ore di lezione (Marzo-Aprile 2022 De Vinci ALDV International week 2022, 12 ore di lezione su ‘Future Aero-Engine concepts’ organizzato da Pole Léonard de Vinci 92 916 Paris La Défense Cedex; Feb-Marzo 2023 De Vinci ALDV International week 2023, 12 ore di lezione su ‘ Future Aero-Engine concepts’ organizzato da Pole Léonard de Vinci 92 916 Paris La Défense Cedex) indicate a pag. 41 dell’elenco titoli ”, tutti titoli immotivatamente non valutati dalla Commissione (cfr. ricorso, p. 17), secondo la ricostruzione della ricorrente.
La parte si duole, inoltre, dell’erroneità e della carenza di motivazione con riguardo al punteggio (0,5 punti) assegnatole per il terzo indicatore, che prevedeva “ fino a 1 punto per ogni partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore invitato o di componente del comitato scientifico, purché nell’ambito dei temi del settore concorsuale ”, in considerazione del fatto che “ la ricorrente, al paragrafo C4.3 dell’elenco allegato alla domanda (pag. 26-27) aveva indicato ben 8 titoli in qualità di relatrice a invito e/o componente di comitato scientifico in convegni internazionali ” ( ibidem , p. 18).
22.1. Anche tali doglianze non meritano condivisione.
Le censure attoree muovono, infatti, dall’indimostrato presupposto di partenza secondo cui tutti i titoli indicati dalla candidata sarebbero pienamente riconducibili al perimetro applicativo del criterio de quo , implicando pertanto l’assegnazione in favore della steSA del massimo punteggio spettante per ciascun indicatore, tenuto anche conto dell’omeSA motivazione della Commissione circa le ragioni che avrebbero condotto alla mancata valutazione dei titoli elencati dalla partecipante.
Una simile impostazione ricostruttiva non può tuttavia essere condivisa, non apparendo coerente con l’onere di allegazione gravante sulla parte attrice di giudizio.
Invero, a fronte del punteggio assegnato dalla Commissione e sintetizzante il giudizio espresso per i titoli prodotti dalla candidata in relazione a ciascun indicatore (0 per il secondo e 0,5 per il terzo), sarebbe stato esclusivo onere di IA AZ De GI addurre elementi deduttivi tali da fornire quantomeno un principio di evidenza circa l’effettiva assoluta inattendibilità della valutazione operata della Commissione, dando cioè conto del fatto che i titoli non considerati da quest’ultima erano in verità pienamente da ricondurre al criterio in questione e, dunque, meritevoli di assegnazione di punteggio, pena l’evidente irragionevolezza o illogicità della decisione effettuata dalla Commissione procedente.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente muove dall’implicito, quanto apodittico, assunto di principio circa la piena valutabilità dei titoli indicati senza, però, farsi parimenti carico di un’adeguata analitica deduzione atta a dimostrare la concreta sussumibilità di ciascuno di detti titoli, solo sinteticamente richiamati in ricorso, nell’alveo degli indicatori considerati.
Un simile genericità deduttiva non consente, pertanto, di sostenere sufficientemente le censure di legittimità articolate, posto che, da un lato, per come richiamati in ricorso, i titoli indicati dalla De GI sembrano da riferire, più che a vere e proprie “ attività di ricerca svolte all’estero ”, a diverse collaborazioni di varia natura - talvolta a carattere esclusivamente editoriale - con enti o soggetti internazionali (cfr. punti i, ii, iii e iv di cui sopra), ovvero ad “ attività di docenza ”, ma non presso istituti universitari (punto v), ponendosi quindi al di fuori dell’ambito applicativo testualmente delineato dal secondo indicatore; dall’altro lato, viene comunque pretermeSA dalla parte qualsivoglia rilevanza e incidenza, nella valutazione di attribuzione di punteggio ad opera della Commissione, circa la pertinenza dei medesimi titoli rispetto ai “ temi del settore concorsuale ”, come preteso da entrambi gli indicatori previsti dal criterio in esame.
In definitiva, le censure prospettate in riferimento al criterio C4 appaiono essenzialmente fondate su una non condivisibile correlazione, sostenuta dalla ricorrente, tra la presunta incongruità del punteggio dalla steSA conseguito per il criterio considerato e il rilevante numero di titoli dalla medesima rappresentati, come a voler far discendere, in via sostanzialmente presuntiva, l’illegittimità della valutazione della Commissione in conseguenza del mero mancato riconoscimento di tutti i titoli elencati, neceSAriamente implicanti, secondo l’implicita tesi attorea, l’assegnazione in favore della candidata del massimo punteggio conseguibile.
Né a diverse conclusioni può giungersi, tenuto conto dell’orientamento pretorio sopra richiamato (cfr. supra , punto 14 di motivazione) nonché delle carenze deduttive già rilevate, sulla base del vizio motivazionale lamentato dalla ricorrente, atteso comunque che le ragioni del giudizio espresso dalla Commissione risultano sintetizzate nella diversa attribuzione dei punteggi per ciascuno dei due indicatori in esame.
23. Non possono, ancora, essere accolte le contestazioni di ricorso in riferimento al criterio C2 - “ Qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del candidato e della congruenza di ciascuna pubblicazione con i S.S.D. ING-IND/08 + ING-IND/09 oppure con tematiche interdisciplinari ad essi strettamente correlati (Max 20 punti) ” - con cui la parte si duole, in sintesi, sia dell’illogicità della percentuale di congruenza (75% in luogo del 100%) ravvisata dalla Commissione per determinate pubblicazioni della steSA ricorrente, comportante anche in questo caso l’assegnazione di un punteggio inferiore rispetto a quello spettante (15,07 in luogo di 16,8), sia della sistematica sopravvalutazione delle pubblicazioni del CI in punto di “ rilevanza, originalità e innovatività ”, oltre che di “ diffusione scientifica ”, con contestuale speculare sottostima della produzione scientifica della ricorrente e conseguente disparità di trattamento.
Le censure in questione, infatti, nel criticare la correttezza delle valutazioni operate dalla Commissione con riguardo alle pubblicazioni presentate dai due concorrenti sotto il profilo della congruenza, della rilevanza, della originalità, della innovatività e della diffusione, risultano volte a sollecitare, più che una verifica di legittimità ad opera di questo giudicante, un vero e proprio sindacato di merito del giudizio espresso sul punto dalla Commissione, andando a involgere aspetti evidentemente rimessi in via esclusiva alla discrezionalità della medesima e, in ogni caso, connotati da un tale livello di opinabilità da non poter manifestare, neppure in via sintomatica, alcuna inattendibilità obiettiva nell’operato dell’Università.
24. Tutte le considerazioni che precedono portano, infine, a superare le residue obiezioni svolte dalla ricorrente in merito all’asserita “ ingiusta ed arbitraria descrizione dei candidati (comunque conclusa con un giudizio di ottimo per entrambi i concorrenti) operata dalla Commissione ed allegata alle griglie di valutazione ” (così ricorso, p. 21), atteso che la sostanziale riscontrata legittimità - salvo quanto sopra rilevato - dell’operato della Commissione, anche per quel che concerne i punteggi assegnati ai partecipanti De GI e CI, porta ad assorbire la rilevanza di qualsivoglia censura afferente al giudizio analitico relativo a ciascun candidato, giudizio coerente con i predetti punteggi e, in ogni caso, non in grado di alterare gli esiti della procedura di concorso.
25. La complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso derivante dal rigetto delle singole censure appena analizzate comporta, per l’effetto, anche il rigetto del secondo motivo formulato dalla parte, essendo quest’ultimo volto esclusivamente a rappresentare in via derivata l’illegittimità della nota rettorale del 29.3.2024 in conseguenza delle medesime obiezioni.
26. Alla luce di tutto quanto esposto, considerato che il parziale accoglimento delle censure attoree (si veda supra , punti 16.1. e 16.3 della motivazione) non implicherebbe, comunque, una diversa modulazione della graduatoria di concorso, lasciando permanere in ogni caso un - seppur minimo - divario di punteggio tra la ricorrente e il dichiarato vincitore della procedura (la prima potendo raggiungere, al più, complessivi 71,83 punti, a fronte dei 72,32 vantabili dal CI), con conseguente mancato superamento della prova di resistenza ad opera di parte attrice, il ricorso principale azionato da IA AZ De GI deve essere rigettato, sia per quanto concerne la pretesa principale, sia con riferimento alla domanda posta in via gradata.
27. Ne deriva, altresì, la declaratoria di improcedibilità dei due successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti dalla medesima parte, essendo i medesimi nella sostanza reiterativi delle doglianze già sopra vagliate.
28. Per l’effetto, deve parimenti essere dichiarato improcedibile il ricorso incidentale azionato da NT OL CI, non residuando alcun interesse dello stesso a un vaglio di merito ad opera di questo Tribunale rispetto alle doglianze in esso contenute.
29. In ogni caso, il parziale accoglimento delle censure attoree, la complessità delle questioni fattuali sottese al contenzioso di specie e la minima differenza di punteggio ravvisabile tra IA AZ De GI e NT OL CI appaiono tutti elementi tali da giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta il ricorso principale;
b) dichiara l’improcedibilità del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti proposti dalla medesima ricorrente;
c) dichiara, altresì, l’improcedibilità del ricorso incidentale azionato da NT OL CI;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OL Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO