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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 161-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 161-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
con sede in via della Robinia 4/6/8, 56022 Castelfranco di Parte_1
Sotto (PI), C.F.: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Brucini (C.F.: C.F._1
) e Jacopo Mazzantini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via L. Da Vinci 60-62, 56024 San Donato-
San Miniato (PI), nonché presso il domicilio digitale di cui all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Ricorrente - per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
con sede in via Liguria 7, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), Controparte_1
C.F.: , in persona dei legali rappresentanti Signori e P.IVA_2 CP_2 CP_2
R.G.P.U. N. Pagina 1 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ANNO_RUOLO$$ Marco, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Simone Giugni del foro di Pisa (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._4
Studio in San Miniato (PI), Via Della Gioventù n. 29
- resistente -
1. Il contraddittorio è correttamente instaurato nei confronti della convenuta, la quale si
è costituita in data 31/10/2024.
2. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
3. La ricorrente, ex fornitrice della società, ha dedotto la mancata corresponsione, da parte di quest'ultima, di somme complessivamente pari ad € 203.600,01 dovute a titolo di corrispettivo, come risulta dal decreto ingiuntivo n. 951/2023 emesso il 21/07/2023, divenuto definitivo in quanto non opposto.
L'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico della resistente supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII anche in base al solo credito vantato dalla ricorrente.
5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale, ove l'impresa resistente è iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa
R.G.P.U. N. Pagina 2 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
5.3. La resistente si è costituita aderendo all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e descrivendo le ragioni di fatto che hanno ingenerato il dissesto economico dell'attività commerciale.
Lo stato di insolvenza in cui versa la convenuta si manifesta già chiaramente nel mancato assolvimento del debito per cui è ricorso e degli obblighi erariali e trova conferma nei bilanci trasmessi dalla Camera di Commercio riguardo agli ultimi tre esercizi, nonché nel ricorso per concordato preventivo già presentato dalla stessa società presso questo
Tribunale, iscritto all'R.G. 196/2023, successivamente rinunciato. Il complesso degli inadempimenti riscontrati restituisce un quadro di incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti e ai costi di esercizio.
Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356
CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
CONCERIA con sede in via Liguria 7, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), Controparte_1
C.F.: , P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore il Dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e Persona_1
di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art.
R.G.P.U. N. Pagina 3 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_4 Parte_3 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo
R.G.P.U. N. Pagina 4 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 12/6/2025 ore 11:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
R.G.P.U. N. Pagina 5 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/4/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. Pagina 6 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 161-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
con sede in via della Robinia 4/6/8, 56022 Castelfranco di Parte_1
Sotto (PI), C.F.: , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Brucini (C.F.: C.F._1
) e Jacopo Mazzantini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via L. Da Vinci 60-62, 56024 San Donato-
San Miniato (PI), nonché presso il domicilio digitale di cui all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Ricorrente - per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
con sede in via Liguria 7, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), Controparte_1
C.F.: , in persona dei legali rappresentanti Signori e P.IVA_2 CP_2 CP_2
R.G.P.U. N. Pagina 1 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ANNO_RUOLO$$ Marco, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Simone Giugni del foro di Pisa (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._4
Studio in San Miniato (PI), Via Della Gioventù n. 29
- resistente -
1. Il contraddittorio è correttamente instaurato nei confronti della convenuta, la quale si
è costituita in data 31/10/2024.
2. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
3. La ricorrente, ex fornitrice della società, ha dedotto la mancata corresponsione, da parte di quest'ultima, di somme complessivamente pari ad € 203.600,01 dovute a titolo di corrispettivo, come risulta dal decreto ingiuntivo n. 951/2023 emesso il 21/07/2023, divenuto definitivo in quanto non opposto.
L'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico della resistente supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII anche in base al solo credito vantato dalla ricorrente.
5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale, ove l'impresa resistente è iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa
R.G.P.U. N. Pagina 2 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
5.3. La resistente si è costituita aderendo all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e descrivendo le ragioni di fatto che hanno ingenerato il dissesto economico dell'attività commerciale.
Lo stato di insolvenza in cui versa la convenuta si manifesta già chiaramente nel mancato assolvimento del debito per cui è ricorso e degli obblighi erariali e trova conferma nei bilanci trasmessi dalla Camera di Commercio riguardo agli ultimi tre esercizi, nonché nel ricorso per concordato preventivo già presentato dalla stessa società presso questo
Tribunale, iscritto all'R.G. 196/2023, successivamente rinunciato. Il complesso degli inadempimenti riscontrati restituisce un quadro di incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti e ai costi di esercizio.
Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356
CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
CONCERIA con sede in via Liguria 7, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), Controparte_1
C.F.: , P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore il Dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e Persona_1
di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art.
R.G.P.U. N. Pagina 3 di 9
$$ $$/$$ $$ Parte_4 Parte_3 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo
R.G.P.U. N. Pagina 4 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 12/6/2025 ore 11:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
R.G.P.U. N. Pagina 5 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/4/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. Pagina 6 di 9
$$NUMERO_RUOLO_PU$$/$$ $$ Parte_3