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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1680/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIRRO GIACOMO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FORTINO GIUSEPPINA avv. Zito in sost
Parte_2
Avv. GRANDINETTI ERNESTO avv. Campo in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1680 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra elettivamente domiciliata in Via Nomentana 55 Guidonia Montecelio Parte_1
RM presso lo studio dell'Avv. Giacomo Pirro ( ) giusta delega posta in calce C.F._1 alla comparsa di costituzione e risposta,
- APPELLANTE -
e
(P.IVA ), con sede in Milano, Viale Certosa, Parte_2 P.IVA_1
222, in persona del procuratore pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_2
Ernesto Grandinetti (C.F.: - PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Roma, Via della Croce, 44,, giusta procura in atti;
- APPELLATA - e
(P.I. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., corrente in Mentana (RM), al Piazzale Mezzaluna n.1, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marco La Montagna (CF: – PEC: C.F._3
) e Giuseppina Fortino (CF: ) ed Email_2 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Roma, alla Via Barga n.23, giusta procura in atti;
- APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/03/2020 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Tivoli n. 1138/2019, pubblicata in data 25/09/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5658/2014, promosso da
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
, nei confronti di cui è stata riunita la Parte_1 Controparte_1
causa iscritta al n. 2364 del R.G. dell'anno 2015 promossa da Controparte_1
[... e già e in qualità di Parte_2 Controparte_4 Parte_3
genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore . Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di genitore Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia conveniva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la società , onde ottenere il risarcimento delle lesioni subite Controparte_1
dalla minore in occasione del sinistro occorsole in data 26 dicembre 2012, allorché, mentre pattinava sulla pista di ghiaccio all'interno del circolo sportivo gestito dalla convenuta, cadeva rovinosamente a terra. Assumeva parte attrice che la caduta dovesse essere imputata allo stato del ghiaccio che nel punto dell'incidente non risultava compatto, ma molle e farinoso. La società convenuta, essendosi costituita, chiedeva, tuttavia tardivamente, di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_5
propria compagnia assicuratrice. Contestava nel merito la fondatezza della domanda
[...]
chiedendone, comunque, il rigetto in quanto infondata e non provata. Con separato atto di citazione la società conveniva in giudizio n.q. di genitore della Controparte_1 Parte_3 minore e la al fine di essere da quest'ultima manlevata in Parte_1 Controparte_4 caso di condanna”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. rigetta le domande come sopra proposte, 2. dichiara tenuto e condanna , n.q. di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia , all'integrale rimborso delle spese del Parte_1 giudizio in favore della società “ liquidandole in € 2.800,00 Controparte_1
per compensi, oltre il 10% di spese generali e IVA e CPA come per legge.
3. dichiara compensate tra le restanti parti le spese del giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello adita: in via preliminare ed istruttoria ammettere CTU medico legale sulla persona della parte appellata al fine di accertare i postumi invalidanti derivanti dal sinistro di cui vi è causa, nonché' la compatibilità del sinistro rispetto le lesione riportate;
Sempre in via preliminare accogliere l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., in relazione alle somme portate nella sentenza di primo grado;
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1138/2019 pubblicata il 025.09.2019 resa dal Tribunale di Tivoli – R.G. n. 5658/2014 accogliere le domande formulate dalla parte appellante nel processo di primo grado che di seguito integralmente si riportano: “Voglia l'ecc.
Corte di Appello adita, contrariis rejectis, accertata la responsabilità del
[...] per l'incidente subito dalla minore ( oggi maggiorenne) a Controparte_6 Parte_1
causa del sinistro de quo, condannare la stessa società, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 25.000,00 o quella di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio di cui il deducente procuratore si dichiara antistatario”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di Controparte_1 risposta depositata in data 12.04.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, nel confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Tivoli n. 1138/2019, depositata in Cancelleria in data 25.09.2019, nel giudizio recante il n.r.g. 5658/2014, in via preliminare dichiarare, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, la inammissibilità del ricorso in appello per le motivazioni sopra esposte;
nel merito rigettare il ricorso in appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato Parte_1
stante la totale infondatezza di tutte le pretese azionate. In subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – in tutto o in parte delle censure avversarie - voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma condannare la (già , Controparte_7 Controparte_8 in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare l'appellato Controparte_1
da ogni conseguenza risarcitoria derivante a suo carico dall'accoglimento parziale o totale
[...] delle domande attoree. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Parte_2 depositata in data 28.04.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Salvo ampliare e illustrare, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese legali anche del presente grado di giudizio”.
§ 7. — All'udienza del 13/10/2020 sono state respinte sia l'istanza di inibitoria che quella di ammissione di CTU.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza delle eccezioni, avanzate dalle appellate, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c.
Infatti, ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 40560 del 17/12/2021).
§ 10. — L'appello si articola in un unico motivo, rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 ,2051 C.C. IN CORRELAZIONE ALL'ART. 115 C.P.C. PER
CONTRADDIZIONE, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETA'”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, l'attore ha lamentato che la pista di pattinaggio, nel punto in cui è avvenuta la caduta, non risultasse compatto, ma “molle, farinoso e a poltiglia” e avesse rappresentato, pertanto, un'insidia imprevedibile che confermerebbe, dunque, la responsabilità della società che gestiva l'impianto. L'attrice, tuttavia, pur provando attraverso la deposizione dei testi escussi nel corso del giudizio l'episodio della caduta della piccola
, mentre era intenta a pattinare sulla pista di ghiaccio, non ha fornito alcuna prova della Pt_1 riconducibilità causale della caduta a condizioni anomale della pista medesima, ed in particolare a mancanza di compattezza della pista, in ipotesi caratterizzata dalla presenza di ghiaccio “molle, farinoso e a poltiglia” oltre la norma, tale da cagionare l'”impuntatura dei pattini”. Il teste presente quel giorno nelle vicinanze della pista, aldilà della balaustra, in Testimone_1 quanto intento a guardare il proprio figlio pattinare, ha riferito di aver visto “la bambina cadere….perché le si è impuntato il pattino;
in quel punto il ghiaccio era un po' rovinato e sciolto, rifotto un pochettino in poltiglia;
l'impuntatura è stata dovuta a quello;
in quel punto era così, nel resto della pista non lo so;
non c'erano segnalazioni in prossimità”; la teste Testimone_2 coniuge del teste , ha confermato tale dinamica, precisando di aver visto che il ghiaccio Tes_1
“era rovinato, era un po' farinoso, sbriciolato, non era liscio;
in quel punto dove eravamo noi e anche in altri punti era così, punti dove poteva arrivare il mio sguardo”. Nessuno dei due testi è stato in grado di riferire in ordine alle competenze tecniche di pattinaggio della minore, avendo entrambi notato la bambina solo al momento della caduta. Le dichiarazioni rese dal teste Testimone_3 collaboratore del circolo sportivo con mansioni di controllo della pista e vigilanza, consentono tuttavia di escludere che lo stato della pista al momento dell'incidente fosse oltre la soglia tollerabile di fisiologica e naturale disgregazione del ghiaccio dovuta al transito dei pattinatori;
in particolare il teste ha riferito quanto segue: “non avevo mansioni di manutenzione;
ma controllavo il turno, per vedere se le persone pattinassero in maniera pericolosa;
io ho una grandissima esperienza della pista, guardavo anche se aveva dei problemi e lo comunicavo ai responsabili …Ho verificato lo stato della pista in quel punto, non aveva problemi considerato che il problema di una pista è il caldo, allora era dicembre;
in quel punto non era sfarinata, c'era la normale usura dopo un paio d'ore di utilizzo della pista;
ogni due ore si fa la pista, con un macchinario apposito con delle lame che portano via il ghiaccio consumato e ne generano di nuovo;
ma in due ore non si arriva mai a un logoramento del ghiaccio che richiede interventi, anche perché non ci sono campioni olimpici che fanno piroette;
succede assai raramente, quando c'è un'utenza incredibile, che si crei neve ai bordi ma uno interviene;
in quel caso non era così”. Il teste ha quindi riferito che “al momento della caduta si era nella fase mediana delle due ore, ma lo stato del ghiaccio era più che buono …”. Anche la teste all'epoca dipendente della società con mansioni di segretaria e addetta alla Testimone_4 pista, licenziatasi a ottobre del 2015, ha riferito che il sinistro si è verificato nel corso di una sessione di “pattinaggio libero” che si svolge sulla base delle capacità individuali degli utenti, senza assistenza tecnica di un maestro;
ha dichiarato , in particolare, che “ (…) ogni due ore passa la macchina del ghiaccio che lo leviga dalle righe che si formano a causa della lama del pattino, ma a dicembre il ghiaccio è molto compatto per le basse temperature … Ogni fine turno facciamo uscire tutti gli utenti e passa la macchina del ghiaccio, è un lavoro che dura circa una mezz'ora, quando finisce di levigare la macchina esce dal fondo della pista e facciamo rientrare gli utenti (…) in media la macchina leviga la pista ogni due ore, nel turno notturno (21-3 di notte) l'operazione di levigatura viene fatta più volte, perché la pista non potrebbe rimanere tutte queste ore senza essere levigata”.
Ha precisato, infine, che “c'è un cartello che avvisa l'utenza che si tratta di pattinaggio libero e avvisa anche come comportarsi sul ghiaccio per evitare rischi”. Ne consegue, dunque, che da un lato parte attrice non ha provato la circostanza che la caduta fosse dovuta ad uno stato anomalo ed imprevedibile del ghiaccio della pista, e dall'altro che il ha posto in essere tutti gli Controparte_1 accorgimenti necessari per evitare il danno in quanto vi era un addetto al controllo della pista e vigilanza della stessa, una segnalazione che avvisava l'utenza che si trattava di “pattinaggio libero”
e completa di indicazioni necessarie per tenere un comportamento corretto in pista, ed inoltre in quanto il ghiaccio presente sulla pista era soggetto a controllo e levigatura ogni due ore. Da quanto sopra deriva che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al per i Controparte_1 fatti di cui causa”.
Deduce l'appellante: “Nella sentenza impugnata il giudice assume da un lato, che l'attore abbia fornito la prova in ordine il collegamento eziologico tra la cosa in custodia e l'evento pregiudizievole, valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla parte appellante;
dall'altro ritiene che le medesime affermazioni poste a confronto con quelle rilasciati dai dipendenti del circolo sportivo non abbiamo superato il vaglio necessario per testare il fatto costitutivo della domanda”.
Il motivo è infondato.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, perciò è sufficiente, per la sua configurazione, da un lato, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
dall'altro, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 27724 del 30/10/2018).
In particolare « tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., [...] il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso » (Cass. 6 maggio 2015,
n. 9009).
Ed invero, in linea con gli enunciati principi la sentenza del primo giudice merita di essere confermata, perché avrebbe dovuto calcolare il rischio di scivolare utilizzando Parte_1 una pista di pattinaggio per l'intrinseca pericolosità della stessa.
Non risultano poi condizioni particolari che possano aver causato la caduta in quanto la cedevolezza o sfarinamento del ghiaccio riferite dai testi non avrebbero potuto causare una
“impuntatura” del pattino piuttosto ricollegabile ad un errato movimento della pattinatrice probabilmente dovuto alla sua scarsa esperienza.
Inoltre, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (Cass. Sez. 3, 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745 - 01).
Dunque, attesa l'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della dell'appellante, deve escludersi la responsabilità della società gestrice della pista per la caduta occorsa a Parte_1
Infatti, l'evento dannoso era evitabile “mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato” talché può “escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa” (Cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 22121/2022).
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — Il rigetto dell'appello assorbe le questioni relative all'operatività della polizza.
§ 13. — L'obiettiva opinabilità della questione e l'effettiva caduta della minore consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
§ 14. — Atteso il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 del e già avverso Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Tivoli n. 1138/2019, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.spese compensate;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli