Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2024, n. 31257
CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024

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Massime1

In tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato, la norma dell'art. 1591 c.c. - applicabile anche al contratto di affitto d'azienda in mancanza di una disposizione specifica - stabilisce che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna, ma non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in siffatta ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l'obbligo di pagamento previsto dalla citata disposizione.

Commentario1

  • 1Restituzione parziale: il conduttore deve pagare il canone fino alla riconsegna integraleAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/12/2024, n. 31257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31257
Data del deposito : 6 dicembre 2024

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