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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 15. 1. L' articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell' articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile ».
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell' articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile ».
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- 1. Sospensione dell’efficacia della delibera condominialeRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2019 · 9.509989
[…] Bibliografia: Mazzon 2013 – Mazzon 2018 Le novità introdotte dall' articolo 15 della legge n. 220/2012 modificano l'articolo 1117 c.c. Se è vero che l'articolo 15 della legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 ha modificato l'articolo 1137 del codice civile, è altrettanto vero che le novità introdotte dalla novella del 2012 sono, in questo caso, invero limitate; […]
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- 1. Trib. Tivoli, ordinanza 05/12/2022Provvedimento: […] rilevato: come ai sensi dell'art. 1137 cc, così come novellato dall'art. 15 Legge 220/2012, la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale sia disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezioneLeggi di più...
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