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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 631/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 6/2/2025
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_5 Parte_6
Germanò Carmela e Germanò Antonella, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via I° Traversa degli Svevi 8 – 88100 - Catanzaro;
Appellanti - E
; CP_1
-Appellato contumace –
E
e CP_2 Controparte_3
-Appellate -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 12503/2018 emessa dal
Tribunale Civile di Roma – Sez. XIII – Giud. depositata il Pt_7
19.6.2018 nel giudizio iscritto al RG 76165/2013.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione dell' udienza del
6.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.11.2013, , Parte_8 [...]
, , e Pt_5 Parte_4 Parte_9 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma Le Pt_3
Assicurazioni di e la Controparte_3 CP_1
per ivi sentir accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:- accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_1
nella causazione del sinistro ai danni del Sig. Controparte_5
confermando altresì anche in sede civile il contenuto della sentenza definitiva pronunciata dalla sezione GIP-GUP n. 2264/2011 emessa da codesto On.le Tribunale e per l'effetto - Attribuire al Sig. la CP_1 responsabilità del sinistro nella misura di responsabilità pari al 70% e per
l'effetto - Condannare in solido congiuntamente o disgiuntamente i convenuti a pagare a favore degli attori la somma così come in atti descritta ovvero: a favore della Sig.ra avendo ricevuto la somma di Parte_8
€ 18.000,00 trattenuta a titolo di acconto l'ulteriore importo di € 78.000,00; nonché a favore di la somma di € 60.000,00 avendo lo Parte_10
stesso già ricevuto la somma di €10.000,00 trattenuta a titolo di acconto in considerazione del fatto che quest'ultimo è residente in [...]; nonché la somma di € 20.000,00 per ciascuno degli altri attori ovvero , Parte_4
, e , fratelli del defunto Parte_2 Parte_11 Parte_5
residenti in [...], avendo già percepito l'importo di € 10.000,00 c.u., o la minore o maggiore somma accertata in corso di causa che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex. Art 93 cpc.”
In data 06.03.2014 si costituiva in giudizio Le Assicurazioni di CP_3
così concludendo: “Voglia codesto Ill.mo Controparte_3
Giudice adito, contrariis reiectis: rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 della Tariffa Forense, IVA e CPA.”
In data 16.09.2014 la si costituiva in giudizio. Controparte_6
Il 18.09.2014 si costituiva in giudizio concludendo in Controparte_7
via preliminare per la irregolarità della citazione nei propri confronti in virtù della mancata autorizzazione ad integrare il contraddittorio in proprio danno, in via principale per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della e nel merito il rigetto della domanda attorea. Controparte_7
All'udienza del 15.07.2015, il Giudice dichiarava l'estromissione del e di ed il giudizio proseguiva nei Controparte_6 Controparte_8
confronti del Sig. rimasto contumace, CP_1 [...]
Controparte_9
Successivamente e dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 nr.
2, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione.
Precisate quindi le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, con la sentenza n. n. 12403/2018 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori e li condannava al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite.
Evidenziava il Tribunale, a sostegno della propria decisione, come pur dichiarandosi la madre del defunto , Parte_8 Persona_1
non avesse prodotto alcun documento valido a comprovarlo, così rimanendo indimostrata anche la relazione parentale dei fratelli e sorelle dello stesso.
Inoltre l'unico certificato anagrafico prodotto in atti era in lingua rumena, ma privo della necessaria apostille per dargli validità nell'ordinamento di altro stato membro della Convenzione dell'Aja del 5.10.61, in base alla quale, la validità in altro stato membro di un documento redatto da un pubblico ufficiale doveva essere legalizzata tramite la cd. apostilla , predisposta dalla autorità designata dallo stato per dare pubblica fede all'estero di tale documento. In assenza di tale attestazione il documento non aveva validità all'estero. Così Cass. 19100/2017. Peraltro il Tribunale riteneva irrilevante ai fini del giudizio la circostanza del pagamento di una provvisionale in fase stragiudiziale da parte della compagnia.
Concludeva quindi, ravvisando l'impossibilità per il giudicante di verificare la legittimatio ad causam e quindi il rischio di emettere una sentenza inutiliter data in assenza di certezza di coincidenza fra attore e convenuto con i destinatari degli effetti dell'emananda sentenza, essendo tale potere- dovere azionabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Avverso tale sentenza proponevano rituale appello , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6
1. Nel primo motivo criticavano la parte motiva della sentenza che ravvisava la carenza di legittimazione attiva . Argomentava parte appellante come non si sia posta alcuna questione circa la sussistenza della legittimazione attiva degli attori, in quanto la relativa valutazione deve essere limitata alla corrispondenza fra chi agisce e chi nella domanda è affermato quale titolare del diritto invocato, trattandosi per contro di una questione di mancanza di prova della titolarità del diritto azionato dagli appellanti quali congiunti del de cuius .
Rilevavano in ogni caso che gli attori avevano comunque dimostrato la loro legittimazione a fronte dell'avvenuto pagamento di una provvisionale da parte della compagnia assicuratrice del mezzo investitore e della mancata contestazione da parte del PM e del GIP, nel precedente giudizio penale che aveva portato alla pena concordata per il delle costituzioni CP_1
di parte civile, tanto da non rendersi necessaria una ulteriore verifica della legittimazione attiva nel successivo giudizio civile per i danni. Postulavano inoltre l'ammissibilità successiva d'una sanatoria del difetto di legittimazione a termini della previsione di cui all'art. 182 c.p.c. come chiarito da Cass. n. 13777/2014, e quindi con estensione analogica della portata di tale norma volta a verificare la regolarità del contraddittorio. Ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto ordinare il deposito degli stessi certificati di famiglia, già in suo possesso, con la apposizione della doverosa apostilla che legittimasse l'autorità dell'ufficiale dello stato civile rumeno a redigere e firmare i detti documenti. Quindi si sarebbe trattato di un error in procedendo per mancata attivazione del giudice rispetto al potere dovere di richiedere d'ufficio la regolarizzazione degli atti, con richiesta alla parte di produzione di traduzione e/o integrazione degli stessi documenti.
Da ultimo deducevano che il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione il contenuto dei documenti prodotti che, seppur non tradotti ed apostillati, riferivano un fatto storico.
2.Con il secondo motivo gli appellanti contestano comunque l'eccessiva liquidazione delle spese in ragione dell'essere stato il giudizio deciso su una questione preliminare sollevata d'ufficio, ed in assenza di alcuna fase istruttoria e sostanzialmente decisionale.
Si costituivano con lo stesso atto difensivo e CP_2 [...]
contestando le deduzioni svolte nel Controparte_3
gravame in quanto infondate e chiedendo il rigetto dell' appello e la conferma dell' impugnata sentenza anche in punto di liquidazione delle spese di lite . Precisate le conclusioni mediante richiamo ai rispettivi atti difensivi la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso l'appello non appare meritevole di accoglimento e la sentenza deve essere confermata sia pure per le ragioni che si chiariscono in prosieguo.
Giova preliminarmente chiarire come la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010
n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I
10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass.
Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006
n. 20819; Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
Tale situazione differisce dalla titolarità d'azione che riguardando il merito, non è rilevabile d'ufficio e soggiace alle preclusioni di rito.
Secondo il discrimine individuato dai giudici di legittimità la questione riguarda il difetto di legittimazione se il danneggiato allega egli stesso un diritto altrui ( difetto legittimazione attiva) o propone domanda nei confronti di colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o violatore dello stesso ( difetto legittimazione passiva ) .Trattasi di questione rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio , salvo il limite del giudicato , che impone al giudice di accertare la coincidenza tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto ( legittimazione attiva ) e tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato quale soggetto passivo del diritto o comunque violatore dello stesso…( legittimazione passiva).Così Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132.
Diversamente il difetto di titolarità del diritto azionato poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito
(Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile
2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ.
Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n.
21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. Civ. Sez. III
14 giugno 2006 n. 13756).Si è invero affermato che il difetto di titolarità del diritto è affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò doverosamente precisato, con l'attuale appello si contesta la sentenza che ha ravvisato il difetto di legittimazione attiva, per non aver esercitato il
Tribunale il proprio potere dovere di ordinare la regolarizzazione degli atti, per mancata applicazione dell'art. 182 cpc estensibile analogicamente, non costituendo norma eccezionale, anche alle questioni di legittimatio ad causam.
Ritiene sul punto questo Collegio che il Tribunale abbia errato, ma non nel non aver attivato la previsione dell'art. 182 cpc, quanto nell'aver qualificato i limiti della allegazione come difetto di legittimazione attiva, laddove si era in presenza di un difetto di titolarità dell'azione per mancanza delle relative prove.
Ed infatti correttamente parte appellante evidenzia come, secondo la prospettazione, non si ponga alcun problema circa la legittimazione attiva, coincidendo i soggetti richiedenti con quelli destinatari degli effetti dell'emananda sentenza.
Ciò che difetta in specie è la prova della titolarità del diritto quale condizione dell'azione. Sul punto la motivazione del Tribunale non appare censurabile quanto all'applicazione delle normative che rendono possibile il riconoscimento di valore legale ad un documento redatto da un pubblico ufficiale di un paese straniero, ovvero quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5.10.61, la quale prevede per i paesi aderenti, fra i quali la
Romania, che il valore legale all'estero, dei documenti redatti da pubblici ufficiali, sia condizionato alla apposizione di una apostilla in calce o su prolungamento del foglio, da parte della autorità incaricata a tal fine dalla amministrazione competente.
In specie parte appellante si è limitata a produrre documenti di libretto di famiglia redatti in rumeno e attestati da pubblico ufficiale, ma privi della necessaria apostillia e della traduzione giurata in lingua italiana, normalmente rilasciata dai ns. consolati all'estero.
Sul punto appare inoltre incontestabile l'applicazione ratione temporis di tale convenzione ratificata con legge n. 1253 del 1966 ai fatti dedotti nel presente giudizio. Infatti l'apostilla non è stata abolita, ma è stata sostituita in parte dal Regolamento UE 2016/1191. Questo regolamento, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l'esenzione sia dalla legalizzazione che dall'apostille per molti documenti pubblici emessi in uno Stato membro dell'UE da presentare in un altro Stato membro. Pertanto non ha pregio quanto sostenuto in comparsa conclusionale dalla difesa degli appellanti, trattandosi di documenti non solo formatisi precedentemente a tale data, ma anche prodotti anteriormente alla stessa.
Ne consegue che alcun valore legale poteva essere conferito ai documenti anagrafici rumeni privi di apostilla e di traduzione giurata, rispetto ai quali il Tribunale aveva la facoltà di disporre la traduzione restando onerati gli attori della relativa produzione ex art. 123 c.p.c. , con la conseguenza che da tale limite ne derivavano le preclusioni del rito sulla prova della titolarità dell'azione, con esiti di rigetto nel merito della domanda .
Come sopra accennato parte appellante deduce che la legittimazione doveva ritenersi provata dall' avvenuto pagamento delle somme da parte della compagnia assicuratrice trattenute dagli attori in acconto del maggior danno
.
In proposito deve rilevarsi che a prescindere dal pagamento delle somme , parte attrice doveva fornire la prova della qualità di congiunto del de cuius ex art. 2967 c.c. , qualità che – si precisa- non era stata espressamente o implicitamente riconosciuta dalle parti costituite, le quali negli atti difensivi non avevano univocamente riconosciuto, neppure in maniera implicita , tale qualità laddove avevano contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto .
Peraltro contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti , la posizione processuale del responsabile del sinistro deve ritenersi al di CP_1
fuori della non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ed integra una circostanza di fatto liberamente valutabile dal giudice (v. per la contumacia dell' assicurato nel giudizio di responsabilità civile proposto dal danneggiato anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo che non contesta la responsabilità dell' assicurato , Cass. Sez. 3, 19/10/2016, n. 21096).In assenza di non contestazione gli attori erano tenuti quindi all' assolvimento dell' onere probatorio della loro qualità di congiunti non essendo ipotizzabile lo stravolgimento degli oneri probatori in presenza della mancata costituzione del responsabile del sinistro .
In ogni caso neppure nei confronti della compagnia alcun valore vincolante sulla esistenza del fatto costitutivo della domanda può attribuirsi alla offerta della compagnia ad uno degli attori in proprio e n.q. di procuratore speciale degli altri (in forza peraltro di una procura irregolare ).Secondo l' orientamento pacifico di legittimità la comunicazione dell' offerta e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs.
n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore. (Cass. Sez. 3,
27/11/2015, n. 24205) . Nella citata pronunzia si esclude la possibilità riconoscere all' offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile alcuna portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti ( e quindi anche della titolarità del diritto dei congiunti a chiedere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale ) , o di una dichiarazione confessoria ( comportante lo stravolgimento dei criteri di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2967 c.c. nel giudizio successivamente proposto dai congiunti ) .
Anche sotto tale profilo deve ribadirsi la natura di elemento indiziario della offerta della compagnia e del pagamento delle somme accettate a titolo di acconto dal danneggiato . Elemento soggetto al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell' art. 116 c.p.c. unitamente agli altri elementi offerti dalle parti , il cui esame complessivo non consente di pervenire ai risultati auspicati dagli appellanti in ragione della mancanza di validità della documentazione prodotta in lingua straniera di cui si è detto.
A maggior ragione nessuna efficacia probatoria decisiva sulla titolarità del diritto azionato dai congiunti può annettersi all' offerta della compagnia nei confronti degli altri litisconsorti debitori solidali .
Quanto poi alle ulteriori deduzioni riguardanti i provvedimenti adottati nei confronti delle parti civili dalla sentenza del GUP di Roma ex art. 444 c.p.p. allegata dagli attori , deve rilevarsene la infondatezza .Ed invero in primo luogo si osserva che nell' epigrafe della sentenza penale sono riportati a penna, nello spazio Parti Civili, due soli nominativi privi di elementi indicativi , dei quali uno ( ) solo in parte coincide Persona_2
con il nominativo di uno degli attori , ( salvo la mancanza di Parte_9
elementi indicativi di cui si è detto ) . Inoltre la lacunosità della indicazione non è superabile dal provvedimento ammissivo della parte civile o comunque della sua costituzione nel processo penale , mancanti in atti, di talchè non è possibile desumere dalla sentenza la prova della qualità di congiunti degli attori. La sentenza deve quindi essere confermata sia pure con diversa motivazione in ordine alle ragioni del rigetto della domanda attorea.
Quanto al separato motivo di gravame in ordine alle spese del giudizio si ritiene che effettivamente la liquidazione disposta dal Tribunale risulti eccessiva rispetto al valore della causa risultante dalla domanda ( indeterminabile-complessità bassa ) e alla natura delle questioni controversie non comportanti particolare impegno nello studio e redazione degli atti difensivi .Pertanto in parziale accoglimento dell' appello deve procedersi alla modifica della statuizione sulle spese di lite mediante liquidazione, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, dei compensi calcolati in base allo scaglione di riferimento previsto nelle tabelle applicabili ratione temporis , per valori minimi .
Attesa la prevalente soccombenza degli appellanti vittoriosi solo in ordine alla statuizione sulle spese di lite del primo grado, si compensano le spese in ragione di un terzo del totale, condannandosi i predetti a rifondere in favore di ciascuna parte appellata costituita i restanti due terzi, che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, secondi i criteri sopra richiamati, con esclusione delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
avverso la sentenza del Tribunale Roma n. 12503/2018, in parziale
[...] accoglimento dell' appello e riforma della impugnata sentenza , così provvede:
-Condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in solido tra loro alla rifusione in
[...] Parte_5 Parte_6
favore di e CP_2 Controparte_3
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in favore di
[...]
ciascuna parte convenuta costituita , in euro 3.809,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- Rigetta nel resto l' appello e conferma l' impugnata sentenza.
- Condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e in solido tra loro alla Parte_4 Parte_5 Parte_6
refusione delle spese di lite del presente grado in ragione dei due terzi del totale in favore di ciascuna parte appellata costituita che liquida per la totalità in euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali al 15% , iva e cpa come per legge , compensate per il residuo terzo.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16/6/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta