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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 545/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Enna, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Kennedy n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Bonasera (c.f.: ), C.F._2 giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Lorito (cod. fisc. P.IVA_1
, email: pec: C.F._3 Email_1 Email_2 Email_3 tel. 3476104940) che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 425/2017, pubblicata il 7.3.2017, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 89/2010 con cui era stato ingiunto al predetto di pagare, a Controparte_1
la somma di € 17.000,00, oltre interessi. Controparte_1
In estrema sintesi il primo giudice rigettava i motivi di opposizione con cui aveva eccepito Pt_1
l'annullabilità per violenza morale, ovvero la rescindibilità per lesione ultra dimidium, della scrittura privata del 28.7.2009, su cui si fondava la pretesa azionata da controparte, sì come rigettava, per assoluto difetto di prova, il motivo di opposizione con cui il predetto aveva eccepito l'inesistenza ovvero l'avvenuta estinzione del debito.
Sosteneva il primo giudice che “La scrittura del 28.7.2009 è fonte di prova delle somme di denaro ingiunta e della sua causale.
Dalla detta scrittura privata, infatti, risulta che si è obbligato a restituire a Pt_1 [...]
quanto questi gli aveva dato in prestito (€ Controparte_1
17.000).
Certa e chiara è l'obbligazione pecuniaria assunta da in favore del Pt_1 [...]
. Controparte_1
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. Parte_1
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità ovvero disporsene il rigetto.
Con sentenza n. 241/2020, pubblicata in data 29.1.2020, questa Corte rigettava il secondo ed il terzo motivo di gravame, aventi ad oggetto le parti della sentenza impugnata in cui la stessa aveva rigettato i motivi di opposizione volti a fare valere la annullabilità/rescindibilità della scrittura del 28.7.2009, e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame, con cui il prospettava tardivamente, Pt_1
pagina 2 di 7 avendovi provveduto soltanto nel motivo di gravame in questione (e per questo inammissibilmente ad avviso della Corte, visto che nel giudizio di primo grado l'intera difesa dell'appellante muoveva dall'assunto che la detta scrittura contenesse un riconoscimento di debito), che la scrittura in questione, lungi dal potere essere qualificata come riconoscimento di debito da parte sua, contenesse una espromissione ex art. 1272 c.c. mediante cui esso appellante si sarebbe assunto il debito della società
(sic!) di cui, al contempo, contestava l'esistenza per assoluto difetto di prova. Controparte_2
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
La S.C., con ordinanza n. 9322/2024, pubblicata in data 8.4.2024, accoglieva il motivo di ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello con cui il prospettava Pt_1 che la scrittura del 28.7.2009 dovesse essere qualificata come espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c., dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazione come riconoscimento di debito anziché come contratto di espromissione della scrittura del 28.7.2009, in quanto afferente al merito della controversia per il cui esame rinviava a questa Corte (oltre che per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità), in diversa composizione, previo annullamento della sentenza della Corte di Appello impugnata.
Con citazione in riassunzione in data 22.4.2024 riassumeva la causa dinanzi a questa Parte_1
Corte ed insisteva nell'accoglimento del motivo di gravame volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata con pronuncia che, nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione, dichiarasse inesistente la pretesa creditoria sottostante e nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa.
Si costituiva in giudizio nel giudizio riassunto Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di quanto segue, di cui il collegio ha preso coscienza trattenendo in decisione, alla stessa udienza del 14.5.2025, e decidendo, due ulteriori cause intentate da nei Pt_1 confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
sottoscriveva unitamente a , quest'ultimo quale Parte_1 Controparte_3 amministratore di Autodynamica s.r.l., in data 28.7.2009, una scrittura privata con cui si riconosceva pagina 3 di 7 debitore e prometteva di pagare:
€ 184.000,00 in favore di Controparte_4
€ 40.800,00 in favore di;
Controparte_3
€ 35.000,00 in favore di;
Parte_2
€ 26.800,00 in favore di;
Parte_3
€ 17.000,00 in favore di Controparte_1 nella detta scrittura enunciava una complessa vicenda posta a fondamento della ricognizione di debito e della promessa di pagamento che, all'evidenza, riguardava tutti i destinatari delle stesse fatta eccezione per la atteso che il debito che il Controparte_1
si assumeva in relazione a quest'ultima veniva giustificato come segue: “Dichiaro inoltre di Pt_1 essere debitore con la Coop. Soccorso Verde a r.l. per aver venduto 3 autovetture non saldato vedi fattura n. 267 del 31.8.2008 con scadenza 1.4.2009” e non godeva, a differenza degli altri, del riconoscimento di alcuna somma aggiuntiva “per il mancato utilizzo dei capitali investiti” (a riprova del fatto che il debito, lo si specifica subito, di Autodynamica s.r.l. e non di che il Controparte_2
dichiarava di assumersi, nulla – al di là del rapporto di affinità che legava il Pt_1 CP_3 con il presidente della suddetta cooperativa di cui il era il genero – aveva a che
[...] CP_3 vedere con il prestito/investimento effettuato dagli altri destinatari della scrittura privata in esame); con ricorso monitorio in data 20.9.2010 Controparte_1 esponeva di essere creditrice di “per il corrispettivo di €
[...] Parte_1
17.000,00 portato dalla fattura n. 267 del 31.12.2008”. aggiungeva che “Detto credito è sorto a causa della compravendita di tre autovetture che l'acquirente non ha mai pagato, pur avendo riconosciuto il proprio debito nei confronti della cooperativa, così come risulta da scrittura privata datata e sottoscritta il 28.7.2009”; anche , e proponevano Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo ciascuno che venisse ingiunto al di Parte_1 pagare quanto questi di era impegnato a fare con la scrittura del 28.7.2009;
spiegava opposizione a decreto ingiuntivo avverso tutti i decreti emessi in suo Parte_1 danno;
con le citazioni in opposizione ai decreti concessi nei confronti di ed Controparte_3 CP_4 il allegava le circostanze, tutte afferenti ai rapporti intrattenuti con i predetti e che
[...] Pt_1 involgevano l'erogazione di prestiti da parte loro ed in favore di secondo cui la sopra Controparte_2
pagina 4 di 7 citata scrittura privata, da lui stesso qualificata come ricognizione di debito, avrebbe dovuto essere annullata ovvero rescissa;
con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 il proponeva i medesimi motivi di opposizione spiegati avverso i
[...] Pt_1 decreti ingiuntivi ottenuti dagli altri suoi creditori e ciò, tuttavia, pur ammettendo al contempo che vantava effettivamente un Controparte_1 credito, sia pur nei confronti di Autodynamica s.r.l. e non già di esso (v. p. 3 della citazione in Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo), tanto che addirittura egli produceva, come già aveva fatto l'opposta unitamente al ricorso monitorio, la fattura n. 267 del 31.12.2008 effettivamente emessa da
[...]
a carico di Autodynamica s.r.l.; Controparte_1 con la sentenza n. 425/2017 pubblicata il 7.3.2017, oggetto dell'appello la cui decisione è demandata a questa Corte in sede di rinvio da annullamento della S.C., il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione sulla base della scrittura privata del 28.7.2009 e, omettendo anch'esso di individuare il proprium di questa causa rispetto alle altre dalla medesima contemporaneamente decise, CP_5 affermava che la causa dell'obbligazione assunta dall'opponente sarebbe stata da ravvisare nella restituzione del prestito di € 17.000,00 che il aveva ricevuto Pt_1 [...]
Controparte_1
Tanto premesso con la sentenza n. 241/2020, pubblicata in data 29.1.2020, questa Corte rigettava l'appello proposto da avverso i capi di sentenza con cui l'appellante aveva Parte_1 eccepito la annullabilità/rescindibilità della scrittura privata del 28.7.2009 e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame con cui il , innovando rispetto alla qualificazione della detta scrittura Pt_1 da esso, al pari della controparte, prospettata nel primo grado di giudizio (in cui entrambe le parti si erano confrontate sul presupposto che si trattasse di un riconoscimento di debito), sosteneva che dovesse piuttosto essere qualificata come contratto di espromissione ai sensi dell'art.1272 c.c.
La S.C., con l'ordinanza sopra citata, ha annullato la detta sentenza accogliendo il primo motivo di ricorso e rinviando a questa Corte per l'esame, nel merito, del motivo di appello ritenuto dalla stessa ingiustamente inammissibile.
Orbene, da una lettura, anche superficiale, della citazione in riassunzione (che ricalca nella parte di interesse l'originario atto di appello), sorprendentemente emerge che il motivo di gravame su cui questa Corte è chiamata ad esprimersi, riproponendo le questioni che riguardano gli altri creditori indicati nella scrittura del 28.7.2009, non afferisce in alcun modo alla pretesa creditoria azionata pagina 5 di 7 dall'appellata.
La stessa qualificazione della detta scrittura in termini di espromissione, su cui l'appellante continua ad insistere, muove dall'assunto che l'espromessa sia – società questa del tutto distinta da Controparte_2
Autodynamica s.r.l. – le cui vicende non mette conto in questa sede in alcun modo esaminare.
In ogni caso, volendo “traslare” alla vicenda che interessa questa causa i motivi che riguardano le altre, ne risulta evidente l'infondatezza.
Invero, ha sostenuto che con la scrittura privata del 28.7.2009 egli si sia Parte_1 assunto, quale espromittente, un debito altrui (in questo caso di Autodynamica s.r.l.), nei confronti del creditore odierno appellato ed ha sostenuto che, secondo quanto consentitogli dall'art. 1272, comma 3,
c.c., a quest'ultimo avrebbe potuto opporre – sì come ha fatto – l'inesistenza del debito.
Sennonché l'appellante ha dimenticato che fin dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, fondata su questioni tutte diverse da quella oggi agitata, aveva espressamente ammesso che il debito di
Autodynamica s.r.l. nei confronti di Controparte_1 esistesse e derivasse proprio dalla vendita fatta da quest'ultima alla prima delle tre vetture di cui
[...] alla fattura n. 267 del 31.12.2008 (e di cui, è appena il caso di aggiungere, la controparte ha anche prodotto i documenti, sottoscritti da Autodynamica s.r.l. e dalla cooperativa, datati 13.5.2008, ove si dava atto che le tre vetture poi fatturate si trovavano presso l'autosalone gestito dalla prima “in attesa di vendita/rottamazione”, e ciò fermo restando che anche nella sentenza n. 565/2015 del 5.6.2015, confermata da ultimo in appello in data 22.5.2025 e ritualmente versata in atti nel giudizio di primo grado, con cui il Tribunale ha assolto , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_6 CP_7
dal reato di usura loro in concorso ascritto scaturito dalla denuncia sporta nei loro confronti
[...] dal , alla p. 4, si ritiene provata l'esistenza del credito per cui è causa, dandosi atto che lo stesso Pt_1 derivava dalla consegna delle vetture di proprietà della cooperativa in conto vendita).
Ne consegue che, anche volendo qualificare la scrittura privata del 28.7.2009 come contratto di espromissione, va rigettata l'eccezione sollevata dal per sottrarsi all'impegno assunto atteso che Pt_1 la stessa è del tutto idonea a fondare il credito dell'appellata in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo in danno dell'appellante.
Le spese di lite relative al giudizio di cassazione ed a quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre, avuto riguardo alla conferma delle statuizioni rese in primo grado e nel primo giudizio di appello, la regolazione delle spese di lite in esse disposta resta immodificabile.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 545/24 R.G., avente ad oggetto – a seguito dell'annullamento, con ordinanza della Cassazione n. 9322/2024 pubblicata l'8.4.2024, della sentenza di questa Corte di Appello n. 241/2020 – l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 425/2017, pubblicata in data 7.3.2017: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
3.000,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 5.000,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 545/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Enna, Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Kennedy n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Bonasera (c.f.: ), C.F._2 giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonio Lorito (cod. fisc. P.IVA_1
, email: pec: C.F._3 Email_1 Email_2 Email_3 tel. 3476104940) che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.5.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 30 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 425/2017, pubblicata il 7.3.2017, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 89/2010 con cui era stato ingiunto al predetto di pagare, a Controparte_1
la somma di € 17.000,00, oltre interessi. Controparte_1
In estrema sintesi il primo giudice rigettava i motivi di opposizione con cui aveva eccepito Pt_1
l'annullabilità per violenza morale, ovvero la rescindibilità per lesione ultra dimidium, della scrittura privata del 28.7.2009, su cui si fondava la pretesa azionata da controparte, sì come rigettava, per assoluto difetto di prova, il motivo di opposizione con cui il predetto aveva eccepito l'inesistenza ovvero l'avvenuta estinzione del debito.
Sosteneva il primo giudice che “La scrittura del 28.7.2009 è fonte di prova delle somme di denaro ingiunta e della sua causale.
Dalla detta scrittura privata, infatti, risulta che si è obbligato a restituire a Pt_1 [...]
quanto questi gli aveva dato in prestito (€ Controparte_1
17.000).
Certa e chiara è l'obbligazione pecuniaria assunta da in favore del Pt_1 [...]
. Controparte_1
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. Parte_1
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità ovvero disporsene il rigetto.
Con sentenza n. 241/2020, pubblicata in data 29.1.2020, questa Corte rigettava il secondo ed il terzo motivo di gravame, aventi ad oggetto le parti della sentenza impugnata in cui la stessa aveva rigettato i motivi di opposizione volti a fare valere la annullabilità/rescindibilità della scrittura del 28.7.2009, e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame, con cui il prospettava tardivamente, Pt_1
pagina 2 di 7 avendovi provveduto soltanto nel motivo di gravame in questione (e per questo inammissibilmente ad avviso della Corte, visto che nel giudizio di primo grado l'intera difesa dell'appellante muoveva dall'assunto che la detta scrittura contenesse un riconoscimento di debito), che la scrittura in questione, lungi dal potere essere qualificata come riconoscimento di debito da parte sua, contenesse una espromissione ex art. 1272 c.c. mediante cui esso appellante si sarebbe assunto il debito della società
(sic!) di cui, al contempo, contestava l'esistenza per assoluto difetto di prova. Controparte_2
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
La S.C., con ordinanza n. 9322/2024, pubblicata in data 8.4.2024, accoglieva il motivo di ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello con cui il prospettava Pt_1 che la scrittura del 28.7.2009 dovesse essere qualificata come espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c., dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazione come riconoscimento di debito anziché come contratto di espromissione della scrittura del 28.7.2009, in quanto afferente al merito della controversia per il cui esame rinviava a questa Corte (oltre che per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità), in diversa composizione, previo annullamento della sentenza della Corte di Appello impugnata.
Con citazione in riassunzione in data 22.4.2024 riassumeva la causa dinanzi a questa Parte_1
Corte ed insisteva nell'accoglimento del motivo di gravame volto ad ottenere la riforma della sentenza appellata con pronuncia che, nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione, dichiarasse inesistente la pretesa creditoria sottostante e nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa.
Si costituiva in giudizio nel giudizio riassunto Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di quanto segue, di cui il collegio ha preso coscienza trattenendo in decisione, alla stessa udienza del 14.5.2025, e decidendo, due ulteriori cause intentate da nei Pt_1 confronti di e di Controparte_3 Controparte_4
sottoscriveva unitamente a , quest'ultimo quale Parte_1 Controparte_3 amministratore di Autodynamica s.r.l., in data 28.7.2009, una scrittura privata con cui si riconosceva pagina 3 di 7 debitore e prometteva di pagare:
€ 184.000,00 in favore di Controparte_4
€ 40.800,00 in favore di;
Controparte_3
€ 35.000,00 in favore di;
Parte_2
€ 26.800,00 in favore di;
Parte_3
€ 17.000,00 in favore di Controparte_1 nella detta scrittura enunciava una complessa vicenda posta a fondamento della ricognizione di debito e della promessa di pagamento che, all'evidenza, riguardava tutti i destinatari delle stesse fatta eccezione per la atteso che il debito che il Controparte_1
si assumeva in relazione a quest'ultima veniva giustificato come segue: “Dichiaro inoltre di Pt_1 essere debitore con la Coop. Soccorso Verde a r.l. per aver venduto 3 autovetture non saldato vedi fattura n. 267 del 31.8.2008 con scadenza 1.4.2009” e non godeva, a differenza degli altri, del riconoscimento di alcuna somma aggiuntiva “per il mancato utilizzo dei capitali investiti” (a riprova del fatto che il debito, lo si specifica subito, di Autodynamica s.r.l. e non di che il Controparte_2
dichiarava di assumersi, nulla – al di là del rapporto di affinità che legava il Pt_1 CP_3 con il presidente della suddetta cooperativa di cui il era il genero – aveva a che
[...] CP_3 vedere con il prestito/investimento effettuato dagli altri destinatari della scrittura privata in esame); con ricorso monitorio in data 20.9.2010 Controparte_1 esponeva di essere creditrice di “per il corrispettivo di €
[...] Parte_1
17.000,00 portato dalla fattura n. 267 del 31.12.2008”. aggiungeva che “Detto credito è sorto a causa della compravendita di tre autovetture che l'acquirente non ha mai pagato, pur avendo riconosciuto il proprio debito nei confronti della cooperativa, così come risulta da scrittura privata datata e sottoscritta il 28.7.2009”; anche , e proponevano Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo ciascuno che venisse ingiunto al di Parte_1 pagare quanto questi di era impegnato a fare con la scrittura del 28.7.2009;
spiegava opposizione a decreto ingiuntivo avverso tutti i decreti emessi in suo Parte_1 danno;
con le citazioni in opposizione ai decreti concessi nei confronti di ed Controparte_3 CP_4 il allegava le circostanze, tutte afferenti ai rapporti intrattenuti con i predetti e che
[...] Pt_1 involgevano l'erogazione di prestiti da parte loro ed in favore di secondo cui la sopra Controparte_2
pagina 4 di 7 citata scrittura privata, da lui stesso qualificata come ricognizione di debito, avrebbe dovuto essere annullata ovvero rescissa;
con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 il proponeva i medesimi motivi di opposizione spiegati avverso i
[...] Pt_1 decreti ingiuntivi ottenuti dagli altri suoi creditori e ciò, tuttavia, pur ammettendo al contempo che vantava effettivamente un Controparte_1 credito, sia pur nei confronti di Autodynamica s.r.l. e non già di esso (v. p. 3 della citazione in Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo), tanto che addirittura egli produceva, come già aveva fatto l'opposta unitamente al ricorso monitorio, la fattura n. 267 del 31.12.2008 effettivamente emessa da
[...]
a carico di Autodynamica s.r.l.; Controparte_1 con la sentenza n. 425/2017 pubblicata il 7.3.2017, oggetto dell'appello la cui decisione è demandata a questa Corte in sede di rinvio da annullamento della S.C., il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione sulla base della scrittura privata del 28.7.2009 e, omettendo anch'esso di individuare il proprium di questa causa rispetto alle altre dalla medesima contemporaneamente decise, CP_5 affermava che la causa dell'obbligazione assunta dall'opponente sarebbe stata da ravvisare nella restituzione del prestito di € 17.000,00 che il aveva ricevuto Pt_1 [...]
Controparte_1
Tanto premesso con la sentenza n. 241/2020, pubblicata in data 29.1.2020, questa Corte rigettava l'appello proposto da avverso i capi di sentenza con cui l'appellante aveva Parte_1 eccepito la annullabilità/rescindibilità della scrittura privata del 28.7.2009 e dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame con cui il , innovando rispetto alla qualificazione della detta scrittura Pt_1 da esso, al pari della controparte, prospettata nel primo grado di giudizio (in cui entrambe le parti si erano confrontate sul presupposto che si trattasse di un riconoscimento di debito), sosteneva che dovesse piuttosto essere qualificata come contratto di espromissione ai sensi dell'art.1272 c.c.
La S.C., con l'ordinanza sopra citata, ha annullato la detta sentenza accogliendo il primo motivo di ricorso e rinviando a questa Corte per l'esame, nel merito, del motivo di appello ritenuto dalla stessa ingiustamente inammissibile.
Orbene, da una lettura, anche superficiale, della citazione in riassunzione (che ricalca nella parte di interesse l'originario atto di appello), sorprendentemente emerge che il motivo di gravame su cui questa Corte è chiamata ad esprimersi, riproponendo le questioni che riguardano gli altri creditori indicati nella scrittura del 28.7.2009, non afferisce in alcun modo alla pretesa creditoria azionata pagina 5 di 7 dall'appellata.
La stessa qualificazione della detta scrittura in termini di espromissione, su cui l'appellante continua ad insistere, muove dall'assunto che l'espromessa sia – società questa del tutto distinta da Controparte_2
Autodynamica s.r.l. – le cui vicende non mette conto in questa sede in alcun modo esaminare.
In ogni caso, volendo “traslare” alla vicenda che interessa questa causa i motivi che riguardano le altre, ne risulta evidente l'infondatezza.
Invero, ha sostenuto che con la scrittura privata del 28.7.2009 egli si sia Parte_1 assunto, quale espromittente, un debito altrui (in questo caso di Autodynamica s.r.l.), nei confronti del creditore odierno appellato ed ha sostenuto che, secondo quanto consentitogli dall'art. 1272, comma 3,
c.c., a quest'ultimo avrebbe potuto opporre – sì come ha fatto – l'inesistenza del debito.
Sennonché l'appellante ha dimenticato che fin dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, fondata su questioni tutte diverse da quella oggi agitata, aveva espressamente ammesso che il debito di
Autodynamica s.r.l. nei confronti di Controparte_1 esistesse e derivasse proprio dalla vendita fatta da quest'ultima alla prima delle tre vetture di cui
[...] alla fattura n. 267 del 31.12.2008 (e di cui, è appena il caso di aggiungere, la controparte ha anche prodotto i documenti, sottoscritti da Autodynamica s.r.l. e dalla cooperativa, datati 13.5.2008, ove si dava atto che le tre vetture poi fatturate si trovavano presso l'autosalone gestito dalla prima “in attesa di vendita/rottamazione”, e ciò fermo restando che anche nella sentenza n. 565/2015 del 5.6.2015, confermata da ultimo in appello in data 22.5.2025 e ritualmente versata in atti nel giudizio di primo grado, con cui il Tribunale ha assolto , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_6 CP_7
dal reato di usura loro in concorso ascritto scaturito dalla denuncia sporta nei loro confronti
[...] dal , alla p. 4, si ritiene provata l'esistenza del credito per cui è causa, dandosi atto che lo stesso Pt_1 derivava dalla consegna delle vetture di proprietà della cooperativa in conto vendita).
Ne consegue che, anche volendo qualificare la scrittura privata del 28.7.2009 come contratto di espromissione, va rigettata l'eccezione sollevata dal per sottrarsi all'impegno assunto atteso che Pt_1 la stessa è del tutto idonea a fondare il credito dell'appellata in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo in danno dell'appellante.
Le spese di lite relative al giudizio di cassazione ed a quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre, avuto riguardo alla conferma delle statuizioni rese in primo grado e nel primo giudizio di appello, la regolazione delle spese di lite in esse disposta resta immodificabile.
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P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 545/24 R.G., avente ad oggetto – a seguito dell'annullamento, con ordinanza della Cassazione n. 9322/2024 pubblicata l'8.4.2024, della sentenza di questa Corte di Appello n. 241/2020 – l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 425/2017, pubblicata in data 7.3.2017: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
3.000,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 5.000,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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