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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9347/2025 , introdotto da
(NAPOLI, 30/08/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VITTORIA CORBO e (ROMA, Parte_2
25/11/1954), con il patrocinio dell'avv. STEFANO BIANCHI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di modificare le condizioni che regolano il loro
[...]
divorzio, nei termini che seguono:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 12596/12, emessa il 16/11/2012 e pubblicata il 20/11/2012 nella vertenza rg.n. 28199/2012 dal Tribunale di Napoli:
1) gli ex coniugi continueranno a vivere negli immobili ove hanno le rispettive residenze;
2) la sig.ra pensionata ed economicamente autosufficiente, Parte_2 rinuncia all'assegno divorzile avendo ricevuto dall'ex-marito il pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di liquidazione, che è stato effettuato dal sig.
[...]
quale contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ai sensi e per Pt_1 gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, e che la sig.ra ha Pt_2 accettato a saldo del precedente pagamento ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, avendo dichiarato e dichiarando di non aver nient'altro a pretendere dal sig. , sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così Parte_1 pienamente soddisfatta, e avendo rinunciato e rinunciando espressamente a qualsiasi diritto e/o credito eventualmente maturato medio tempore anche in ragione della sentenza n. 12596/12, emessa il 16/11/2012 e pubblicata il 20/11/2012 nella vertenza rg. 28199/2012 dal Tribunale Civile di Napoli e dalla sentenza n. 9114/2024 (p.p. n. 6716/20 R.G.dib. - n. 16006/14 R.G.N.R.) resa dal Tribunale Penale di Napoli;
3) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) revocare l'obbligo di trasferimento dal sig al figlio la Parte_1 Per_1 titolarità della sua quota di proprietà dell'immobile in Napoli (NA) alla via Fratelli Grimm n. 224;
5) i coniugi, che sottoscrivono il presente ricorso per ogni effetto e conseguenza di legge, chiedono di sostituire l'udienza presidenziale con il deposito di note scritte e di non voler comparire all'udienza presidenziale;
6) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
rilevato che la modifica richiesta appare conforme al mutato equilibrio economico tra i coniugi e alla nuova condizione della prole, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di divorzio tra le parti, secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Roma, 05/09/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9347/2025 , introdotto da
(NAPOLI, 30/08/1963), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VITTORIA CORBO e (ROMA, Parte_2
25/11/1954), con il patrocinio dell'avv. STEFANO BIANCHI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di modificare le condizioni che regolano il loro
[...]
divorzio, nei termini che seguono:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 12596/12, emessa il 16/11/2012 e pubblicata il 20/11/2012 nella vertenza rg.n. 28199/2012 dal Tribunale di Napoli:
1) gli ex coniugi continueranno a vivere negli immobili ove hanno le rispettive residenze;
2) la sig.ra pensionata ed economicamente autosufficiente, Parte_2 rinuncia all'assegno divorzile avendo ricevuto dall'ex-marito il pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di liquidazione, che è stato effettuato dal sig.
[...]
quale contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ai sensi e per Pt_1 gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, e che la sig.ra ha Pt_2 accettato a saldo del precedente pagamento ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, avendo dichiarato e dichiarando di non aver nient'altro a pretendere dal sig. , sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così Parte_1 pienamente soddisfatta, e avendo rinunciato e rinunciando espressamente a qualsiasi diritto e/o credito eventualmente maturato medio tempore anche in ragione della sentenza n. 12596/12, emessa il 16/11/2012 e pubblicata il 20/11/2012 nella vertenza rg. 28199/2012 dal Tribunale Civile di Napoli e dalla sentenza n. 9114/2024 (p.p. n. 6716/20 R.G.dib. - n. 16006/14 R.G.N.R.) resa dal Tribunale Penale di Napoli;
3) revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) revocare l'obbligo di trasferimento dal sig al figlio la Parte_1 Per_1 titolarità della sua quota di proprietà dell'immobile in Napoli (NA) alla via Fratelli Grimm n. 224;
5) i coniugi, che sottoscrivono il presente ricorso per ogni effetto e conseguenza di legge, chiedono di sostituire l'udienza presidenziale con il deposito di note scritte e di non voler comparire all'udienza presidenziale;
6) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
rilevato che la modifica richiesta appare conforme al mutato equilibrio economico tra i coniugi e alla nuova condizione della prole, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di divorzio tra le parti, secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Roma, 05/09/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi