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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 472/2025, promossa con ricorso depositato il 05/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, C.F.: , C.F._1
residente in [...],
con gli Avvocati Bini Fabrizio e Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F.: , C.F._2
residente in [...],
con gli Avvocati Paola Cerini e Andrea Pusceddu;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GU (Sud Sardegna) in data 8 agosto
2009 (anno 2009 atto n. 1 parte II serie C); con i seguenti figli: nato a [...] il Per_1
07/08/2007 e nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/02/2025 e con successiva istanza di modifica ed integrazione del ricorso datata 14/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1)- I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento proprio.
2)- Nella casa coniugale sita in UM (VA) – Via B. Scappi n. 11 di proprietà del SI.
rimarrà la moglie la quale si impegnerà a versare interamente la rata di Parte_1 mutuo relativa a tale immobile. Nell'eventualità in cui tale immobile venisse venduto, il ricavato dello stesso verrà diviso tra i coniugi al 50% ciascuno.
3)- L'immobile sito in UM (VA) – P.zza Diaz n. 10 - intestato alla SI.ra , Parte_2
rimarrà nella piena proprietà della stessa ed in caso di vendita il marito rinuncia a qualunque pretesa sul ricavato.
4)- I figli minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento presso la casa della madre. Il SI. avrà diritto di tenere con sé i Pt_1
figli in forma alternata ogni due settimane, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21 della domenica. Nella settimana in cui il padre non terrà i figli con sé nel fine settimana, potrà vederli il martedì sera dalle ore 18 alle ore 21 ed il giovedì sera dalle ore 18 alle ore 21.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, potrà vederli il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21.
5)- Le festività natalizie determinate nei giorni 25/12 – 26/12 e 31/12 – 01/01, verranno trascorse dai minori alternativamente con il padre o con la madre sulla base degli accordi che gli stessi prenderanno di anno in anno. Per il corrente anno i minori trascorreranno i giorni 25/12 e 01/01 con la madre ed i giorni 26/12 e 31/12 con il padre. Le festività pasquali, identificate nel giorno di Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre secondo gli accordi tra gli stessi assunti. Per
l'anno 2025 il giorno di pasqua verrà trascorso con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
pagina 2 di 4 Per quanto riguarda le ferie estive, il SI. avrà diritto di tenere con sé i figli Parte_1
e per un periodo di due settimane anche consecutive da scegliersi tra il 20 di Per_1 Per_2
giugno ed il 20 settembre, compatibilmente con le eSIenze dei minori e gli impegni dei genitori. Il SI. dovrà comunicare alla moglie il peridio prescelto entro il 30 maggio Pt_1
di ciascun anno.
6)- Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2
e , la somma mensile di € 1.000,00.=. (€ 500,00.=. per ciascun figlio), per Per_1 Per_2
dodici mensilità a far tempo dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Varese.
Tale importo verrà debitamente rivalutato, secondo l'indice ISTAT, a far tempo da un anno dalla data di emissione della sentenza da parte del Tribunale di Varese.
7)- Il SI. provvederà inoltre al pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_1
mediche straordinarie, di quelle scolastiche e di quelle ludiche così come stabilito nel
Protocollo del Tribunale di Varese.
8)- I ricorrenti si danno atto di aver già definito ogni altro rapporto d'ordine economico e di rimanere esclusivi proprietari di ogni bene loro esclusivamente assegnato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/04/2025).
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
02/10/1977, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/08/2009 in
GU (Sud Sardegna), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU (anno 2009, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 472/2025, promossa con ricorso depositato il 05/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, C.F.: , C.F._1
residente in [...],
con gli Avvocati Bini Fabrizio e Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F.: , C.F._2
residente in [...],
con gli Avvocati Paola Cerini e Andrea Pusceddu;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GU (Sud Sardegna) in data 8 agosto
2009 (anno 2009 atto n. 1 parte II serie C); con i seguenti figli: nato a [...] il Per_1
07/08/2007 e nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/02/2025 e con successiva istanza di modifica ed integrazione del ricorso datata 14/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1)- I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento proprio.
2)- Nella casa coniugale sita in UM (VA) – Via B. Scappi n. 11 di proprietà del SI.
rimarrà la moglie la quale si impegnerà a versare interamente la rata di Parte_1 mutuo relativa a tale immobile. Nell'eventualità in cui tale immobile venisse venduto, il ricavato dello stesso verrà diviso tra i coniugi al 50% ciascuno.
3)- L'immobile sito in UM (VA) – P.zza Diaz n. 10 - intestato alla SI.ra , Parte_2
rimarrà nella piena proprietà della stessa ed in caso di vendita il marito rinuncia a qualunque pretesa sul ricavato.
4)- I figli minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento presso la casa della madre. Il SI. avrà diritto di tenere con sé i Pt_1
figli in forma alternata ogni due settimane, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21 della domenica. Nella settimana in cui il padre non terrà i figli con sé nel fine settimana, potrà vederli il martedì sera dalle ore 18 alle ore 21 ed il giovedì sera dalle ore 18 alle ore 21.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé i figli nel fine settimana, potrà vederli il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21.
5)- Le festività natalizie determinate nei giorni 25/12 – 26/12 e 31/12 – 01/01, verranno trascorse dai minori alternativamente con il padre o con la madre sulla base degli accordi che gli stessi prenderanno di anno in anno. Per il corrente anno i minori trascorreranno i giorni 25/12 e 01/01 con la madre ed i giorni 26/12 e 31/12 con il padre. Le festività pasquali, identificate nel giorno di Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre secondo gli accordi tra gli stessi assunti. Per
l'anno 2025 il giorno di pasqua verrà trascorso con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
pagina 2 di 4 Per quanto riguarda le ferie estive, il SI. avrà diritto di tenere con sé i figli Parte_1
e per un periodo di due settimane anche consecutive da scegliersi tra il 20 di Per_1 Per_2
giugno ed il 20 settembre, compatibilmente con le eSIenze dei minori e gli impegni dei genitori. Il SI. dovrà comunicare alla moglie il peridio prescelto entro il 30 maggio Pt_1
di ciascun anno.
6)- Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per i figli Parte_1 Parte_2
e , la somma mensile di € 1.000,00.=. (€ 500,00.=. per ciascun figlio), per Per_1 Per_2
dodici mensilità a far tempo dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Varese.
Tale importo verrà debitamente rivalutato, secondo l'indice ISTAT, a far tempo da un anno dalla data di emissione della sentenza da parte del Tribunale di Varese.
7)- Il SI. provvederà inoltre al pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_1
mediche straordinarie, di quelle scolastiche e di quelle ludiche così come stabilito nel
Protocollo del Tribunale di Varese.
8)- I ricorrenti si danno atto di aver già definito ogni altro rapporto d'ordine economico e di rimanere esclusivi proprietari di ogni bene loro esclusivamente assegnato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 19/02/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/04/2025).
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
02/10/1977, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/08/2009 in
GU (Sud Sardegna), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GU (anno 2009, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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