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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7866/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Maria Rita Guarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7940/2014 R.G., avente ad oggetto Appello – Somministrazione, vertente: tra
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Castallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella – Parco Rosanna;
APPELLANTE
e
Avv. SALVATORE (C.F.: procuratore di sé stesso ed elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Carinola (CE) – Frazione Casanova – alla via Cupa Tarsia n. 1;
APPELLATO nonché
C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teodolinda Pilla e Francesco Buco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Mazzocchi n. 114;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.09.2024 riportandosi ai propri scritti e impugnando per quanto di ragione le avverse conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 792/2014 pronunciata dal giudice di pace di Carinola con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. LV Di ST, la condannava al pagamento in favore dello attore della somma di
Euro 100,00, oltre alle spese di lite, a titolo di risarcimento per il disagio causatogli in conseguenza della omessa lettura dei consumi relativi al periodo 2.07.2009 - 30.06.2011 costringendolo così alla rateizzazione in 11 rate con periodicità bimestrale della fattura di conguaglio del 13.07.2011.
A sostegno dell'appello ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso Parte_1 di pronunciarsi in ordine alla eccepita circostanza per la quale la normativa vigente porrebbe ad esclusivo carico della sola la lettura periodica dei consumi ed il loro inserimento nel sistema Controparte_2 telematico FOUR;
così come non si sarebbe espresso in ordine al fatto che le pattuizioni negoziali prevedono l'obbligo di emettere fattura di conguaglio solo all'esito della comunicazione dei reali consumi dal distributore o dal cliente. L'appellante ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c. nella misura in cui il Giudice avrebbe ritenuto provata la domanda attorea nei suoi confronti pur avendo la terza chiamata
[...] contestato di essere responsabile e pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine alla Controparte_2 configurabilità del danno da “disagi” e alla sua misura. ha quindi concluso in Parte_1 riforma della sentenza appellata per la declaratoria della legittimità della fatturazione in acconto e conguaglio, nonché della operata fatturazione, per il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e per la declaratoria che non risulta dovuto alcun risarcimento per “danno esistenziale”, in quanto non provato e per inesistenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., disponendo in subordine l'eventuale addebito a carico esclusivo della terza chiamata con condanna Controparte_2 dell'attore alla refusione della somma di Euro 320,50 pagata in forza della sentenza di prime cure, e vittoria del doppio grado di giudizio.
Di ST LV costituitosi in giudizio deduceva che l'originaria domanda era proposta ad Parte_1
per aver l'appellante inviato per due anni fatture su consumi stimati, quando avrebbe potuto
[...] invitarlo a comunicare il consumo autorilevato. L'appellato ha dedotto anche di aver provato il ritardo nella rilevazione dei consumi reali avendo depositato in atti la fattura a conguaglio di Euro 1.442,92 relativa ad un periodo di due anni e che l'appellante ha omesso di rispettare un obbligo di buona fede e correttezza. Di
ST LV concludeva per il rigetto dell'appello. costituitasi in giudizio deduceva di aver contestato nel giudizio di prime cure la Controparte_2 propria responsabilità, riferendo di aver provveduto a comunicare i consumi effettivi nel pieno rispetto della normativa vigente, e deduceva l'assenza di prova del danno patito dall'attore in primo grado, escludendo inoltre che allo stesso possa essere derivato un danno stante la disposta rateizzazione dell'importo di cui alla fattura a conguaglio. L'appellata quindi concludeva per la nullità e inammissibilità dell'appello per violazione pagina 2 di 5 degli artt. 342, 345 c.p.c. e nel merito in caso di accoglimento parziale dell'appello per il rigetto della domanda principale nei suoi confronti.
In via preliminare occorre dire che l'appello è ammissibile.
Occorre, infatti, osservare che l'appello in esame, il cui atto introduttivo è stato notificato mediante
[...]
in data 29.09.2014, è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, Parte_2
436bis, e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, sia dalla Legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'allora art. 342 c.p.c. prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. In altri termini è necessario: a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendo in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;
b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;
c) esporre, sulla scorta di essi, un “ragionato progetto alternativo di decisione”. In altre parole, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla “motivazione”, l'atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere il requisito dell'autosufficienza. Tale requisito condiziona l'ammissibilità del gravame, ma non esonera tuttavia il giudice, superato tale vaglio, da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (cfr. Corte di
Appello di Potenza, 16.04.2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte appellante ha indicato i punti della motivazione impugnati e – seppure nella sostanza – ha comunque indicato i motivi di dissenso, dacché l'appello si reputa ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato non essendo stato provato il danno economico patito dall'attore né risulta liquidabile il mero disagio derivante dalla omessa lettura periodica dei consumi elettrici né lo stesso può essere liquidato equitativamente.
Ed in vero, per quanto attiene al preteso danno economico l'attore in primo grado ha fatto riferimento alla circostanza che in conseguenza della omessa rilevazione tempestiva dei consumi è stato costretto a chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto e a pagare degli interessi. Tale voce di danno non è stata però dimostrata, pagina 3 di 5 non emergendo prova né del pagamento di interessi né della loro misura. Invero, dall'esame degli atti del giudizio di prime cure tale voce di danno è rinvenibile unicamente in relazione alla richiesta (e all'accettazione) del rateizzo della fattura del bimestre giugno – luglio 2011, che ha comportato una richiesta di interessi per la somma complessiva di Euro 21,73 del cui pagamento però non vi è prova, emergendo dagli atti di causa al contrario che l'attore ha inteso pagare l'intera fattura senza usufruire di alcun rateizzo.
Venendo al danno non patrimoniale deve invece dirsi che questo non è liquidabile. Ed invero, ed in maniera dirimente, sul punto si richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale” inteso quale perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c. e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c. (Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 11.11.2008, n. 26972).
Peraltro, il danno non patrimoniale è soggetto ai normali principi della domanda ed all'onere della prova almeno sotto il profilo della sua esistenza, non potendo questo essere risarcito in via equitativa in assenza di un supporto probatorio relativo alle condizioni di vita, abitudini o legittime aspettative della vittima irreversibilmente compromesse dal fatto illecito (supporto che nel caso di specie è inesistente).
L'appello va pertanto accolto con consequenziale riforma della sentenza impugnata.
All'accoglimento dell'appello consegue l'infondatezza dell'ulteriore domanda, formulata da parte appellata, di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà della lite.
Spese di lite
In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, si ritiene che l'obiettiva controvertibilità del giudizio e la eccezionale modestia degli importi in discussione ne giustifichi la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 792/2014 emessa dal Giudice di Pace di Carinola rigetta la domanda proposta in primo grado da Di ST LV;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rita Guarino pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Maria Rita Guarino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7940/2014 R.G., avente ad oggetto Appello – Somministrazione, vertente: tra
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Castallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella – Parco Rosanna;
APPELLANTE
e
Avv. SALVATORE (C.F.: procuratore di sé stesso ed elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Carinola (CE) – Frazione Casanova – alla via Cupa Tarsia n. 1;
APPELLATO nonché
C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teodolinda Pilla e Francesco Buco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Mazzocchi n. 114;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.09.2024 riportandosi ai propri scritti e impugnando per quanto di ragione le avverse conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 792/2014 pronunciata dal giudice di pace di Carinola con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. LV Di ST, la condannava al pagamento in favore dello attore della somma di
Euro 100,00, oltre alle spese di lite, a titolo di risarcimento per il disagio causatogli in conseguenza della omessa lettura dei consumi relativi al periodo 2.07.2009 - 30.06.2011 costringendolo così alla rateizzazione in 11 rate con periodicità bimestrale della fattura di conguaglio del 13.07.2011.
A sostegno dell'appello ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso Parte_1 di pronunciarsi in ordine alla eccepita circostanza per la quale la normativa vigente porrebbe ad esclusivo carico della sola la lettura periodica dei consumi ed il loro inserimento nel sistema Controparte_2 telematico FOUR;
così come non si sarebbe espresso in ordine al fatto che le pattuizioni negoziali prevedono l'obbligo di emettere fattura di conguaglio solo all'esito della comunicazione dei reali consumi dal distributore o dal cliente. L'appellante ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c. nella misura in cui il Giudice avrebbe ritenuto provata la domanda attorea nei suoi confronti pur avendo la terza chiamata
[...] contestato di essere responsabile e pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine alla Controparte_2 configurabilità del danno da “disagi” e alla sua misura. ha quindi concluso in Parte_1 riforma della sentenza appellata per la declaratoria della legittimità della fatturazione in acconto e conguaglio, nonché della operata fatturazione, per il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e per la declaratoria che non risulta dovuto alcun risarcimento per “danno esistenziale”, in quanto non provato e per inesistenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., disponendo in subordine l'eventuale addebito a carico esclusivo della terza chiamata con condanna Controparte_2 dell'attore alla refusione della somma di Euro 320,50 pagata in forza della sentenza di prime cure, e vittoria del doppio grado di giudizio.
Di ST LV costituitosi in giudizio deduceva che l'originaria domanda era proposta ad Parte_1
per aver l'appellante inviato per due anni fatture su consumi stimati, quando avrebbe potuto
[...] invitarlo a comunicare il consumo autorilevato. L'appellato ha dedotto anche di aver provato il ritardo nella rilevazione dei consumi reali avendo depositato in atti la fattura a conguaglio di Euro 1.442,92 relativa ad un periodo di due anni e che l'appellante ha omesso di rispettare un obbligo di buona fede e correttezza. Di
ST LV concludeva per il rigetto dell'appello. costituitasi in giudizio deduceva di aver contestato nel giudizio di prime cure la Controparte_2 propria responsabilità, riferendo di aver provveduto a comunicare i consumi effettivi nel pieno rispetto della normativa vigente, e deduceva l'assenza di prova del danno patito dall'attore in primo grado, escludendo inoltre che allo stesso possa essere derivato un danno stante la disposta rateizzazione dell'importo di cui alla fattura a conguaglio. L'appellata quindi concludeva per la nullità e inammissibilità dell'appello per violazione pagina 2 di 5 degli artt. 342, 345 c.p.c. e nel merito in caso di accoglimento parziale dell'appello per il rigetto della domanda principale nei suoi confronti.
In via preliminare occorre dire che l'appello è ammissibile.
Occorre, infatti, osservare che l'appello in esame, il cui atto introduttivo è stato notificato mediante
[...]
in data 29.09.2014, è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, Parte_2
436bis, e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, sia dalla Legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'allora art. 342 c.p.c. prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. In altri termini è necessario: a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendo in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;
b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;
c) esporre, sulla scorta di essi, un “ragionato progetto alternativo di decisione”. In altre parole, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla “motivazione”, l'atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere il requisito dell'autosufficienza. Tale requisito condiziona l'ammissibilità del gravame, ma non esonera tuttavia il giudice, superato tale vaglio, da una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione operata dall'appellante agli elementi acquisiti in corso di causa (cfr. Corte di
Appello di Potenza, 16.04.2013).
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte appellante ha indicato i punti della motivazione impugnati e – seppure nella sostanza – ha comunque indicato i motivi di dissenso, dacché l'appello si reputa ammissibile.
Nel merito l'appello è fondato non essendo stato provato il danno economico patito dall'attore né risulta liquidabile il mero disagio derivante dalla omessa lettura periodica dei consumi elettrici né lo stesso può essere liquidato equitativamente.
Ed in vero, per quanto attiene al preteso danno economico l'attore in primo grado ha fatto riferimento alla circostanza che in conseguenza della omessa rilevazione tempestiva dei consumi è stato costretto a chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto e a pagare degli interessi. Tale voce di danno non è stata però dimostrata, pagina 3 di 5 non emergendo prova né del pagamento di interessi né della loro misura. Invero, dall'esame degli atti del giudizio di prime cure tale voce di danno è rinvenibile unicamente in relazione alla richiesta (e all'accettazione) del rateizzo della fattura del bimestre giugno – luglio 2011, che ha comportato una richiesta di interessi per la somma complessiva di Euro 21,73 del cui pagamento però non vi è prova, emergendo dagli atti di causa al contrario che l'attore ha inteso pagare l'intera fattura senza usufruire di alcun rateizzo.
Venendo al danno non patrimoniale deve invece dirsi che questo non è liquidabile. Ed invero, ed in maniera dirimente, sul punto si richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale” inteso quale perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c. e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c. (Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 11.11.2008, n. 26972).
Peraltro, il danno non patrimoniale è soggetto ai normali principi della domanda ed all'onere della prova almeno sotto il profilo della sua esistenza, non potendo questo essere risarcito in via equitativa in assenza di un supporto probatorio relativo alle condizioni di vita, abitudini o legittime aspettative della vittima irreversibilmente compromesse dal fatto illecito (supporto che nel caso di specie è inesistente).
L'appello va pertanto accolto con consequenziale riforma della sentenza impugnata.
All'accoglimento dell'appello consegue l'infondatezza dell'ulteriore domanda, formulata da parte appellata, di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà della lite.
Spese di lite
In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, si ritiene che l'obiettiva controvertibilità del giudizio e la eccezionale modestia degli importi in discussione ne giustifichi la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 792/2014 emessa dal Giudice di Pace di Carinola rigetta la domanda proposta in primo grado da Di ST LV;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rita Guarino pagina 4 di 5 pagina 5 di 5