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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.Alberto Filardo Presidente
Dott.Fabrizio Cosentino Consigliere
Dott.ssa Concetta Zinghini' G.Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Proc.n.113/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
(già in persona del suo legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana D'Amico in
1 virtù di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Demetrio Corone (CS) - Via Castriota n.10.
APPELLANTE
CONTRO rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Vetere Controparte_1
giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza – Via F.Acri n. 3.
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Felicetti Controparte_2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano-
Rossano -Via SS Cosma e Damiano.
APPELLATO
Nonche'
[...]
[...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni:
Per l'appellante:
“In via preliminare ricorrendo i gravi e fondati motivi previsti dalla norma per come novellata, si chiede la sospensiva del provvedimento impugnato, con riserva di meglio argomentare sul punto con apposita istanza alla Corte.
In ordine al fumus boni iuris, si rileva che le argomentazioni portate con l'atto di appello, fermo un più attento esame da parte della Corte, non sono infondate.
Prima facie, specie in considerazione all'unico motivo indicato dal giudice a corroborare il provvedimento emesso.
Quanto al periculum, l'atteggiamento di una delle parti, che nell'immediatezza della comunicazione della sentenza, rectius, lo stesso giorno, ha inviato richiesta di pagamento tramite pec, minacciando l'azione esecutiva, ribadita con altra missiva, non lascia dubbi al riguardo, con la conseguenza che le somme eventualmente erogate in favore delle parti, allo stato vittoriose, non potrebbero essere recuperate o sarebbero difficilmente recuperabili in ipotesi di accoglimento dell'atto di appello.
2 Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto, ed in totale riforma della Sentenza n. 510/2018 emessa il
27.11.2018 dal Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 30.11.2018 nel giudizio iscritto al n. 474/1989 RGAC, notificata tramite Pec l'11.12.2018, confermare il contenuto del decreto ingiuntivo n. 204/1989 Tribunale di Rossano, emesso in favore della ex AL. Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, rigettare per quanto di ragione, il proposto appello così come proposto, essendo assolutamente e manifestamente infondato sia in ragioni di fatto che in diritto oltre che assolutamente non provato per tutte le ragioni sopra meglio esposte e per tutte quelle manifestate nel precedente giudizio.
Al rigetto del proposto appello, deve seguire, quale giuridica conseguenza la condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente”.
Per l'appellato Controparte_2
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro adita contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
In via principale nel merito
a) Rigettare l'appello proposto in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra enunciati;
b) Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, in favore di codesto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Castrovillari così esponeva i fatti di causa:
“ La causa ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 204/1989, emesso in favore della AL (poi AL s.p.a.), nei confronti di e Controparte_2
dal Tribunale di Rossano in data 27.06.1989 per la somma di lire P_
59.300.821, con gli interessi convenzionali dal 26.10.1988 al soddisfo, oltre spese, sulla base di contratto di apertura di conto corrente semplice e di contratto di fideiussione del 12.12.1985. In particolare , ingiunto quale Controparte_2
3 debitore principale, lamentava di non avere mai ricevuto dalla AL né l'importo da essa reclamato né altra somma maggiore o minore;
esponeva di non avere mai sottoscritto un contratto di apertura di credito, ma di avere sottoscritto esclusivamente, in favore dell'amico , a titolo di garanzia per un suo Parte_3
prestito di lire 3.500.000, alcuni prestampati ed un assegno di cassa in bianco.
Rappresentava, in definitiva, di essere stato vittima di una operazione truffaldina
(di cui la banca era stata resa edotta con lettera del 14.10.1988, successivamente all'intimazione di pagamento del debito ricevuta dal ) da parte CP_2 Parte_3
e dei funzionari della NC interessati della vicenda (in relazione alla quale pendeva procedimento penale).
, a sua volta, ingiunto in qualità di fideiussore del riferito debito del P_
, rappresentava di avere sottoscritto, nel 1985, mentre era alle dipendenze CP_2
della ditta di Corigliano, alcuni moduli in bianco, come richiestogli Parte_3
dal titolare della ditta;
che solo tempo dopo gli veniva recapitato avviso di pagamento, sulla base di una fideiussione prestata in favore di , Controparte_2
persona a sé sconosciuta;
rappresentava inoltre di avere chiesto spiegazioni al suo ex datore di lavoro, il quale lo aveva tranquillizzato dicendogli che si trattava di un errore che avrebbe provveduto a far correggere. Ricevuta diffida ad adempiere da parte della si rendeva conto della truffa perpretata a suo danno, della Pt_2
quale provvedeva ad informare la stessa. Sottolineava di non avere mai Pt_2
validamente e volontariamente intrattenuto alcun rapporto contrattuale né con la intimante né con il . Pt_2 CP_2
La NC opposta, costituitasi, faceva rilevare come gli opponenti non avessero disconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti e che, d'altro canto, non fosse credibile che avessero apposto la sottoscrizione senza alcuna consapevolezza e avvedutezza.
Il contraddittorio veniva esteso, a seguito di chiamata in causa, nei confronti di
quali dipendenti della NC all'epoca Controparte_1 Controparte_3
dei fatti, quale erede di , asseritamente coinvolti P_ Parte_3 nell'operazione descritta, affinchè fossero chiamati a rispondere del debito dedotto in controversia, i quali negavano la propria estraneità ai fatti di causa.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di prova orale, acquisizione di documenti, consulenza tecnica d'ufficio. Pur non dandosi conto delle singole vicende intervenute nel lungo corso processuale (alla luce del nuovo testo dell'art.
4 132, comma 2, numero 4 c.p.c., come riformulato dalla legge, nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”) deve però darsi atto che detto procedimento era stato riunito al procedimento più antico n. 407/1989, in relazione al quale, soltanto, era tuttavia intervenuta sentenza del Tribunale di Rossano- sezione stralcio n. 195/2008 del
22.2.2008.
All'udienza di discussione del 5.12.2017, a seguito dell'astensione del giudice già titolare del procedimento, la causa veniva assegnata all'odierno giudice estensore.
Trattenuta la causa in decisione, all'udienza del 6.2.2018, il Collegio così provvedeva:”…considerata l'assenza di identità soggettiva del magistrato che ha presieduto alla istruzione della lite ed alla udienza di precisazione delle conclusioni
(dott. Lucio Scrivano, got) con quello che provvederà a decidere la controversia
(dott.ssa Margherita Sitongia, odierno giudice relatore in virtù di provvedimento del presidente di sezione del 5.12.2018), ai sensi dell'art. 174 c.p.c.;
-ritenuto di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire la precisazione delle conclusioni dinnanzi all'odierno giudice relatore, dott.ssa Margherita Sitongia, in veste di giudice istruttore;
-ritenuto altresì indispensabile invitare la NC convenuta opposta a prendere compiuta posizione sull'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente quale ha affermato, sin dall'atto di opposizione, di non avere Controparte_4 mai ricevuto dalla AL né l'importo da essa reclamato né altra somma minore
o maggiore-e a indicare, nell'ambito della documentazione già depositata, il documento o i documenti rilevanti ai fini della decisione sulla specifica questione;
PQM
rimette la causa sul ruolo istruttorio per sentire le parti sulla questione indicata in parte motiva, fissando all'uopo udienza innanzi al giudice istruttore dott.ssa Margherita Sitongia alla data del 28.05.2018 ore 9.30”.
Alla udienza del 28.05.2018 il procuratore della NC opposta faceva rilevare che il fascicolo della parte opposta conteneva il contratto di apertura di credito semplice unitamente all'estratto di conto corrente intestato a , Controparte_2
riportante l'accredito della somma in questione.
Alla medesima udienza venivano precisate le conclusioni, con rimessione delle parti avanti al Collegio all'udienza del 2.10.2018 (si veda art. 90, comma 5, L.
26.11.1990, n. 353 “provvedimenti urgenti per il processo civile”, articolo prima sostituito dal comma 3 dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992 n. 477, poi modificato dal
5 comma 1 dell'art. 4, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 ed infine, così sostituito dall'art.
9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432”.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale con la Sentenza n.
510/2018 emessa in data 27 gennaio 2018 depositata in data 30.11.2018, riteneva l'opposizione fondata e così statuiva:
“ – Accoglie l'opposizione proposta dagli attori e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte convenuta opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate, per ciascuna parte opponente, in € 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e
[...]
c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore di P_
, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e
[...]
c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opposta al rimborso delle spese di lite in favore di CP_5
liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e
[...]
c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte convenuta opposta soccombente”.
Ai fini dell'appello la sentenza è stata notificata ai sensi della legge n. 53/94 in data 11 dicembre 2018.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato ai sensi della legge n.
53/1994 in data 10.1.2019 ha proposto gravame la già Parte_1 [...]
società incorporante in persona del Parte_2 Controparte_6
legale rappresentante pro-tempore lamentando l'erroneità della sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il
Tribunale ad accogliere l'opposizione e revocare il d.i.
Ha dedotto l'appellante : che il Tribunale ha confuso il contratto di conto corrente con il contratto di mutuo;
che solo rispetto al contratto di mutuo occorre la prova dell'avvenuta erogazione e quietanza, mentre rispetto al contratto di conto corrente, se nella fase monitoria è sufficiente la scheda ex art. 50 legge bancaria, nel giudizio di opposizione la creditrice deve produrre gli estratti trimestrali, mai contestati;
che
6 egli aveva ottemperato al proprio onere probatorio;
che era censurabile la liquidazione delle spese rispetto a e Controparte_1 P_ P_
atteso che il Tribunale nella sentenza gravata nulla ha argomentato
[...]
rispetto al ruolo ricoperto nel giudizio dai predetti.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Si sono costituiti in giudizio e deducendo Controparte_2 Controparte_1
l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto sulla base di analitica confutazione di tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
Sono rimasti contumaci gli appellati , e P_ P_ P_
[...]
L'appellante con ricorso del 17.07.2019 ha formulato istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c. rispetto alla quale la Corte con provvedimento del 31.7.2019 depositato il 2.8.2019 rilevato: che l'appellante già nella citazione in appello aveva richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata sulla quale alla prima udienza di comparizione delle parti del 11.06.2019 non aveva insistito e, che l'art. 351 c.p.c. prevede che sull'istanza di sospensione il Collegio si debba pronunciare alla prima udienza, ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza reiterata dall'appellante con separato ricorso, perché implicitamente rinunciata e non reiterabile nella fase processuale che vede la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 24.05.2022 con provvedimento del
27.06.2023 è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale atteso che il Dott. componente del Collegio in qualità di Persona_1
consigliere era stato trasferito ad altro ufficio giudiziario.
All'udienza del 12.12.2023 tenuta in forma cartolare le parti hanno formalizzato le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Tutte le parti costituite hanno depositato comparsa conclusionale, solo l'appellante e l'appellato hanno depositato memoria di replica. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
7 Preliminare deve dichiararsi la contumacia degli appellati P_ P_
e che pur ritualmente convenuti non si sono costituiti.
[...] Controparte_3
Posto ciò, con unico profilo di gravame l'appellante si duole e lamenta il difetto di motivazione della sentenza gravata in ordine alle ragioni che hanno indotto il
Tribunale ad accogliere l'opposizione; assume, l'appellante che il Tribunale ha confuso il contratto di conto corrente con quello di mutuo solo rispetto al quale occorre dare la prova dell'effettiva erogazione e quietanza, mentre, rispetto al contratto di conto corrente e, nell'ambito del giudizio di opposizione a D.I. emesso in base a contratto sottoscritto e alla scheda ex art. 50 legge bancaria, è sufficiente la produzione degli estratti conto trimestrali se mai contestati, sicchè, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice in ordine alla mancanza di prova circa la effettiva erogazione della somma oggetto del contratto nei confronti di , la ha assolto al proprio onere probatorio. Controparte_2 Pt_2
Prima di procedere alla disamina delle questioni sottoposte all'attenzione della
Corte, non appare inutile ricordare l'articolato quadro regolamentare che disciplina il procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Esso, com'è noto, si configura e dà luogo: <…. ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (…) >> (Cass. Ord. Sez. 2 Num. 13240 Anno
2019).
8 Dunque, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 19 aprile 2007 n.
9351; Cass. Civ. Sez. Un., 20 ottobre 2001 n. 13533).
La fattura, poi, è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 5915 dell'11 marzo 2011).
Orbene, nel caso in esame, risulta ex acts che:
- la NC AL (poi AL S.p.A.) ha chiesto ingiungersi (D.I. 204/1989) nei confronti di quale debitore principale e di quale Controparte_2 P_
fideiussore, il pagamento della somma di lire 59.300.821 con gli interessi convenzionali dal 2.10.1088 al soddisfo, oltre spese, in virtù di un contratto di apertura in conto corrente semplice e di contratto di fideiussione del 12.12.1985;
- ha spiegato opposizione lamentando di non avere mai ricevuto Controparte_2 dalla NC AL né l'importo ingiunto né altra somma. In particolare, ha assunto di non avere sottoscritto alcun contratto di apertura di credito, bensì, alcuni prestampati ed un assegno di cassa in bianco a titolo di garanzia per un suo prestito di lire 3.500.000 in favore di , e di essere stato vittima di una Parte_3
operazione truffaldina da parte del e di alcuni funzionari della NC;
Parte_3
- ha spiegato, altresì, opposizione a ingiunto nella qualità di Controparte_7
fideiussore di , rappresentando a sua volta di avere sottoscritto - Controparte_2
mentre era alle dipendenze della ditta del alcuni moduli in bianco Parte_3
su richiesta del titolare della ditta, apprendendo solo successivamente della risultante fideiussione, e provvedendo a rilevare alla NC di non avere mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale né con essa né con il a cui Controparte_2
favore risultava avere prestato fideiussione.
9 Su tale scorta, ciò che ha formato oggetto di contrasto non è tanto il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di apertura di credito semplice da che in quello di fideiussione da , rispetto Controparte_2 P_
ai quali, ciascuna delle parti, con la spiegata opposizione alla ingiunzione di pagamento della ha dedotto, a contrasto, elementi giustificativi afferenti Pt_2
l'apposizione della sottoscrizione contrattuale evidentemente autografa, incompatibili con le risultanze documentali e giustificante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi asseritamente coinvolti nella dedotta operazione “truffaldina” a loro danno, individuati nella persona di
[...]
e dipendenti della all'epoca dei fatti e, CP_1 Controparte_3 Pt_2 [...]
uale erede di , affinchè fossero chiamati a rispondere della P_ Parte_3
pretesa creditoria formulata dalla quanto piuttosto l'effettiva erogazione Pt_2
della somma disconosciuta da . Controparte_2
In tale contesto, sulla scorta dei superiori principi di diritto e senza perdere di vista le specifiche contestazioni da parte degli opponenti, appare evidente lo specifico onere della parte assuntivamente creditrice dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria;
più precisamente, ed a prescindere dalle risultanze delle movimentazioni contabili, sarebbe stato onere specifico della dare specifica prova della Pt_2
effettiva erogazione della somma in contestazione in favore di , che Controparte_2
ha assunto di non avere mai ricevuto l'importo - e che sulla base del contratto di apertura di credito semplice del 12.12.1985 previdente che: “…il credito concesso deve essere utilizzato in unica soluzione mediante emissione di un assegno che varrà ad ogni effetto quale prova del vs. credito” è invece mancata;
ed infatti, sotto questo specifico aspetto, considerata la specifica eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, non può reputarsi esaustiva i fini probatori circa la effettiva erogazione della somma, la sola produzione degli estratti conto da cui si evincono le sole movimentazioni contabili, ed a maggior ragione in mancanza di prova dell'emissione di un assegno di importo corrispondente a quello contrattualmente previsto in favore del . CP_2
E ciò, anche senza considerare che sul punto è rimasta del tutto inevasa la richiesta del Tribunale che ha esplicitamente invitato la NC opposta a prendere compiuta posizione sull'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente
[...]
.e a indicare nell'ambito della documentazione già depositata il CP_8
documento o i documenti rilevanti ai fini della decisione sulla specifica questione,
10 che, invece, avrebbe dovuto rappresentare occasione per ovviare alla mancata specifica posizione rispetto al puctum dolens della questione sotteso alla opposizione, attraverso la prova compiuta della consegna della somma oggetto del contratto secondo le modalità contrattualmente previste.
Su tale scorta, la NC creditrice attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a
CP_
avrebbe dovuto compiutamente dare prova della erogazione della somma richiesta in restituzione a costituente la propria pretesa creditoria Controparte_2
e secondo previsione contrattuale “..utilizzato in unica soluzione mediante emissione di un assegno che varrà ad ogni effetto quale prova del vs credito..”, che nel caso di specie, dal quadro probatorio acquisito non risulta essere stata fornita, non ravvisandosi in atti prova alcuna dell'emissione di un assegno da parte della in favore dell'opponente; sicché, sotto tale profilo nell'argomentare del Pt_2
Tribunale non si ravvisa alcuna confusione tra il contratto di conto corrente e quello di mutuo, ma, anzi, è perfettamente simmetrico con le specifiche contestazioni dell'opponente.
II
Posto ciò si profila del tutto infondato il profilo di censura dedotto dall'appellante in relazione alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad accogliere l'opposizione.
Secondo consolidati principi della Corte di legittimità, in tema di contenuto della sentenza è stato chiarito che:
a) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza, configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920;
Cass. 22 giugno 2015, n. 12864);
b) la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n.
3828).
11 Nel caso di specie, la doglianza espressa dall'appellante non trova elementi di riscontro nella sentenza gravata, rispetto alla quale, invero, l'intelligibilità della decisione e la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento si estrinseca in argomentazione idonee a rivelare sufficientemente la ratio decidendi, avendo il
Tribunale del tutto adeguatamente argomentato sulle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere l'opposizione sinteticamente qui ricondotte alla infondatezza della pretesa creditoria della nei confronti di in qualità di debitore Pt_2 Controparte_2
principale, e di in qualità di fideiussore, stante la mancanza di prova P_
della effettiva erogazione della somma di denaro oggetto di contratto nei confronti di , della insufficienza a fornire tale prova delle sole Controparte_2 movimentazioni contabili e della mancanza in atti della prova dell'emissione di assegno da parte della in favore di . Pt_2 Controparte_2
L'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da dispositivo per la non complessità delle questioni trattate nella misura minima secondo lo scaglione di valore da 52.001-260.000 esclusa la fase istruttoria del presente grado non tenuta.
Nulla per le spese rispetto agli appellati , e P_ P_
non avendo questi svolto alcuna attività difensiva. Controparte_3
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante por-tempore, con atto di citazione notificato ai sensi della legge n.
53/1994 in data 10 gennaio 2019, avverso la sentenza n.510/2018 emessa in data
27.11.2018 e depositata dal Tribunale di Castrovillari in data 30.11.2018, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
12 - Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in € 4.758 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge distratte ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Salvatore Vetere;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Controparte_2
delle spese del grado, che liquida in € 4.758 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge distratte ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Felicetti;
- Nulla per le spese rispetto a , e P_ P_ P_
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III
Sezione nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024.
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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