Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 103/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: diritto bancario nel procedimento iscritto al n. 103/2023, avverso la sentenza n. 1003/2022 emessa dal
Tribunale di Savona e pubblicata il 24/11/2022, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] l'[...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]11, rappresentata e difesa dagli Avvocati Flick
Maurizio Vittorio (C.F. – PEC .flick@ C.F._2 Email_1
E ordineavvgenova . ) e Rebagliati Stefano (C.F. – PEC C.F._3
, elettivamente domiciliato nel loro studio in Email_3 Email_4
Genova, Via Fieschi n. 1/8, per procura in calce all'atto di citazione di primo grado appellante contro
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, l'Avvocato Mengoni Marco, corrente in Milano (MI),
Piazza del Calendario n. 3, rappresentata e difesa dagli Avvocati Volpe Gian Maria
Emai E (C.F. – PEC ) e CodiceFiscale_4 Email_6 CP_2
[...]
(C.F. – PEC ), con CP_3 C.F._5 Email_8 domicilio eletto presso il loro studio in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/42, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 22/05/2024 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria meglio vista, in integrale riforma della Sentenza n. 1003/2022 del 24/11/2022 emessa a verbale ex art.281 sexies cpc dal Tribunale di Savona, G.O.T. dott.ssa Maria
Clementina Traverso, nel procedimento R.G. n. 1092/2021, Repert.1245/22 del
25/11/22, notificata in data 29 dicembre 2022, in accoglimento del presente appello:
- in via principale e nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) in via principale:
I. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1418 c.c. e/o 1322 c.c.
e/o 1325 c.c. e/o dell'art. 23 D. Lgs. n. 58 del 1998 e/o dell'art. 30 Regolamento
n. 1152/1998, art. 19 Regolamento Consob n. 16190/07, e in ogni caso per CP_4
contrarietà a norme imperative (quali i principi generali di correttezza e buona fede), la violazione da parte di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, dei propri obblighi di legge e/o di contratto e/o precontrattuali e/o extracontrattuali e, per l'effetto
II. dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del (a)
Contratto Quadro per operazioni in strumenti finanziari, delle interviste MIFID, nonché (b) delle seguenti operazioni:
• DWS INVEST S.A. – DI Multi Opportunities PFDQ (ISIN LU1054322083) – 460.000 euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
• DB ADVISORY MULTIBRANDS SICAV – DB Selected Managers Eur PFD (ISIN
LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il
3.7.2018 per 420.618,51 euro;
• (ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il
17.09.2018 e riscattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro pag. 2/20 E per l'effetto
III. Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale P_ P_ rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della GN di Parte_2
tutte le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in esecuzione dei contratti di investimento anche a titolo di spese e/o commissioni e complessivamente per Euro
202.000, o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato dalla convenuta al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché rivalutazione, dalla data dell'avvenuto addebito e/o pagamento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di notifica della presente domanda, al saldo;
fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
IV. Dichiarare tenuta e condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire la GN per il Parte_2
mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto di titoli e/o investimenti immobiliari adeguati alle aspettative e al profilo della GN , da determinarsi nell'espletanda CTU, e/o, comunque alla Pt_2
maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c.;
B) in via subordinata:
I. Accertare e dichiarare, la responsabilità di in persona del suo P_ P_
legale rappresentante pro tempore, per inadempimento precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della stessa ai propri obblighi di legge e/o regolamento e/o di contratto e/o precontrattuali e/o extracontrattuali ed, in particolare, per la violazione delle disposizioni contenute negli art. 19, 28-32, 35, 37, 39, 40 e 113 del Regolamento
Consob n. 16190/07, negli articoli 1175, 1176, 1233, 1374, 1375, 1337, 1427 e ss.,
pag. 3/20 1453 e 2043 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del Contratto Quadro delle seguenti operazioni:
• (ISIN LU1054322083) – 460.000 Controparte_6
euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
• DB ADVISORY MULTIBRANDS SICAV – DB Selected Managers Eur PFD (ISIN
LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il
3.7.2018 per 420.618,51 euro;
• (ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il
17.09.2018 e riscattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro per le violazioni esposte nel presente atto,
II. Dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della GN di Parte_2
tutte le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in esecuzione dei contratti di investimento anche a titolo di spese e/o commissioni e complessivamente per Euro
202.000, o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato dalla convenuta al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché rivalutazione, dalla data dell'avvenuto addebito e/o pagamento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di notifica della presente domanda, al saldo;
fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
III. Dichiarare tenuta e condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire la GN per il Parte_2
mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto di titoli e/o investimenti immobiliari adeguati alle aspettative e al profilo pag. 4/20 della GN , da determinarsi nell'espletanda CTU, e/o comunque, alla Pt_2
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c.;
C) In via subordinata: pronunciare l'annullamento del Contratto Quadro e delle seguenti operazioni:
• (ISIN LU1054322083) – 460.000 Controparte_6 Controparte_6
euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
• DB ADVISORY MULTIBRANDS SICAV – DB Selected Managers Eur PFD (ISIN
LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il
3.7.2018 per 420.618,51 euro;
• (ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il
17.09.2018 e riscattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro per le violazioni esposte nel presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21
d.lgs. n. 58/1998, del regolamento n. 16190/2007; nonché degli artt. 1175, CP_4
1176, 1390, 1394, 1395, 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., stante tutto quanto meglio specificato in premesse e in quanto le operazioni di investimento per cui è causa sono state determinate da un errore su una qualità essenziale dell'oggetto; fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
D) In via ulteriormente subordinata: Dichiarare tenuta e condannare P_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i
[...] danni patiti e patiendi dalla GN a causa dei fatti meglio specificati Parte_2
in premesse. Danni tutti ammontanti ad euro 202.000, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per le operazioni di investimento per cui è causa), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria. Fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
pag. 5/20 In ogni caso con vittoria di spese e competenze e di CTU di entrambi i gradi di giudizio.
In via Istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
► Si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dall'esponente nelle proprie memorie n.2 e n. 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c., con l'escussione dei testi ivi indicati, nonché di ammissione alla prova contraria e interpello dell'attrice in caso di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti;
nello specifico di seguito si riportano i capitoli di prova di cui alle memorie suddette. Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova: [omissis].
► Sulla avversa prova testimoniale si rileva quanto di seguito. [omissis].
► Si chiede, ex art. 210 c.p.c., che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia ordinare alla Banca convenuta di esibire in giudizio in originale tutta la documentazione contrattuale, afferente le operazioni per cui è causa e, in particolare, gli originali del contratto normativo, degli ordini e della distinta bancaria di eseguito, della scheda profilo di rischio, il rendiconto costi/oneri MIFID 2, con le dichiarazione della GN Parte_2
rese al momento dell'effettuazione delle operazioni per cui è causa;
[...]
► Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 117 c.p.c. e disporre l'interrogatorio libero della attrice, GN Parte_2
, al fine di interrogarla sulle modalità con le quali la Banca convenuta ha svolto
[...] la fase preliminare ed informativa all'effettuazione dell'operazione di investimento per cui è causa.
► Si chiede l'annullamento della CTU, con rinnovo della stessa e conferimento di incarico ad altro e diverso professionista per le risposte ai quesiti formulati dal
Giudicante lll.mo. In subordine, si insta affinché questo Ill.mo Giudice convochi in udienza per i necessari chiarimenti il Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. Per_1
.
[...]
1) Accerti il CTU, esaminati gli atti e previa acquisizione di ogni più utile informativa o notizia presso gli organi pubblici anche di controllo dell'attività bancaria (ad es.
Banca d'Italia e , la tipologia e il grado di rischiosità dei titoli, accertando gli CP_4
pag. 6/20 importi addebitati a titolo di spese, commissioni e altri oneri e comunque le perdite relative all'andamento del titolo.
2) Accerti il CTU se nella operazione di investimento in questione il Funzionario della banca convenuta, per quanto concerne diligenza, correttezza e trasparenza bancaria si sia conformato in tutto alle prescrizioni di legge e regolamentari in materia sia nella fase prenegoziale che in sede di vera e propria conclusione delle operazioni;
3) riferisca ogni altro elemento ritenuto opportuno od utile ai fini della decisione.
► Si chiede, infine, all'Ill.mo Giudicante di deferire alla Sig.ra Parte_2
giuramento suppletorio sulle seguenti circostanze: … [omissis];
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita:
-in via principale rigettare l'appello proposto stante la sua palese infondatezza e inaccoglibilità, in particolare per la mancanza di prova circa il danno lamentato dall'attrice sia in punto “an che in punto “quantum” e per la regolarità della sottoscrizione dei documenti bancari e di profilazione che impedisce una declaratoria di nullità ovvero una condanna della banca al risarcimento del danno e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.ro 1003/2022 del Tribunale di Savona emessa in data 24 novembre 2022 all'esito del procedimento R.G. n.ro 1092/2021;
-in via istruttoria respingere tutti i mezzi istruttori e le richieste articolate da parte appellante confermando la validità e correttezza della CTU licenziata in primo grado e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti ammettere alla prova contraria i testi indicati da ovvero i P_ signori , e e ammettere tutti i Controparte_7 CP_8 CP_9 P_0
capitoli di prova articolati da in primo grado che qui di seguito Controparte_1
integralmente si ritrascrivono: … [omissis].
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e di CTU”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 7/20 1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado. con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1418 c.c. e/o 1322 c.c.
e/o 1325 c.c. e/o dell'art. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e/o dell'art. 30 Regolamento Consob
n. 1152/1998, art. 19 Regolamento Consob n. 16190/07, e in ogni caso per contrarietà
a norme imperative (quali i principi generali di correttezza e buona fede), la violazione da parte di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dei propri obblighi di legge e/o di contratto e/o precontrattuali e/o extracontrattuali e, per l'effetto,
II. dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del (a)
Contratto Quadro per operazioni in strumenti finanziari, delle interviste MIFID, nonché (b) delle seguenti operazioni:
DWS INVEST S.A. – DI Multi Opportunities PFDQ (ISIN LU1054322083) – 460.000 euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
DB ADVISORY DB Selected Managers Eur PFD Controparte_5
(ISIN LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il 3.7.2018 per 420.618,51 euro;
Controparte_5
(ISIN LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il 17.09.2018 e ri-scattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro,
e per l'effetto,
III. dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale P_ P_ rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della GN di Parte_2
tutte le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in esecuzione dei con-tratti di investimento anche a titolo di spese e/o commissioni e complessivamente per Euro
202.000, o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato dalla convenuta al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché
pag. 8/20 rivalutazione, dalla data dell'avvenuto addebito e/o paga-mento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di no-tifica della presente domanda, al saldo;
fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
IV. dichiarare tenuta e condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire la GN per il Parte_2
mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto di titoli e/o investimenti immobiliari adeguati alle aspettative e al profilo della GN , da determinarsi nell'espletanda CTU, e/o, comunque alla Pt_2
maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c.”.
D'ALLÒ formulava altresì domande subordinate nei seguenti termini: Pt_2
“B) in via subordinata:
I. accertare e dichiarare, la responsabilità di in persona del suo P_ P_
legale rappresentante pro tempore, per inadempimento precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della stessa ai propri obblighi di legge e/o regolamento e/o di contratto e/o precontrattuali e/o extracontrattuali ed, in particolare, per la violazione delle disposizioni contenute negli art. 19, 28-32, 35, 37, 39, 40 e 113 del Regolamento
Consob n. 16190/07, negli articoli 1175, 1176, 1233, 1374, 1375, 1337, 1427 e ss.,
1453 e 2043 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del Contratto Quadro delle seguenti operazioni:
(ISIN LU1054322083) – 460.000 Controparte_6
euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
DB ADVISORY DB Selected Managers Eur PFD (ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il
3.7.2018 per 420.618,51 euro;
pag. 9/20 (ISIN Controparte_5 Controparte_5
LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il
17.09.2018 e riscattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro, per le violazioni esposte nel presente atto,
II. dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della GN di Parte_2
tutte le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in esecuzione dei contratti di investimento anche a titolo di spese e/o commissioni e complessivamente per Euro
202.000, o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato dalla convenuta al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché rivalutazione, dalla data dell'avvenuto addebito e/o pagamento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di notifica della presente domanda, al saldo;
fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
III. dichiarare tenuta e condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire la GN per il Parte_2
mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto di titoli e/o investimenti immobiliari adeguati alle aspettative e al profilo della GN , da determinarsi nell'espletanda CTU, e/o comunque, alla Pt_2
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c.;
C) In via subordinata: pronunciare l'annullamento del Contratto Quadro e delle seguenti operazioni:
(ISIN LU1054322083) – 460.000 Controparte_6
euro in data 22.04.2015; convertito il 25.04.2018 in DI Multi Opportunities NDQ EUR
DIS e riscattato il 6.09.2018 per 374.497,08 euro;
pag. 10/20 DB ADVISORY – DB Selected Managers Eur PFD (ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 500.000 euro (prima tranche), in data 20.05.2015; riscattato il
3.7.2018 per 420.618,51 euro;
(ISIN Controparte_5
LU1122764837) – 350.000 euro (seconda tranche), in data 21.09.2015; convertito il
17.09.2018 e riscattato il 27.09.2018 per 313.038,93 euro, per le violazioni esposte nel presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21
d.lgs. n. 58/1998, del regolamento n. 16190/2007; nonché degli artt. 1175, CP_4
1176, 1390, 1394, 1395, 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., stante tutto quanto meglio specificato in premesse e in quanto le operazioni di investimento per cui è causa sono state determinate da un errore su una qualità essenziale dell'oggetto; fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa;
D) In via ulteriormente subordinata: dichiarare tenuta e condannare , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla
GN a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti Parte_2
ammontanti ad euro 202.000, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per le operazioni di investimento per cui è causa), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria. Fermo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza delle operazioni oggetto di causa come emergerà in corso di causa o anche in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese”.
L'attrice deduceva di non essere stata informata sugli effettivi costi commissionali dei fondi;
di non aver mai ricevuto le schede KIID dei prodotti sottoscritti;
di non esserle stata prospettata la necessità, nel 2015, della diversificazione degli investimenti;
di non aver preso in considerazione, durante le profilazioni del 10/04/2015 e del
20/05/2015, la sua pregressa esperienza finanziaria caratterizzata da strumenti con un basso profilo di rischio (cfr. prodd. 1 e 2 – D'ALLÒ); di non averle fornito adeguate pag. 11/20 informazioni sui prodotti acquistati e di cui è causa. lamentava la Parte_1 violazione da parte della Banca dell'art. 21 del TUF, degli artt. 27 ss. del Reg.
Intermediari (delibera n. 16190 del 29/10/2007) e degli artt. 1175 e 1375 del CP_4
Codice Civile.
* * *
i costituiva in giudizio e nei propri atti deduceva di aver Controparte_1 assolto a tutti i suoi obblighi. La Banca rappresentava di aver proposto a
[...]
investimenti coerenti con la profilazione MiFID del 10/04/2015 e del Pt_1
20/05/2015 (cfr. prod. 4 – D'ALLÒ; e prodd. 3 e 8 – BANCA) e di averle consegnato le schede KIID, come risultava dalle dichiarazioni in calce al modulo di acquisto delle quote dei fondi (cfr. pag. 6 prod. 5 e pag. 6 prod. 7 – BANCA), nonché il prospetto informativo, come risultava dalle dichiarazioni contenute nei mandati di sottoscrizione
(cfr. pag. 1 prod. 5; pag. 1 prod. 7 e pag. 1 prod. 10 – BANCA).
La Banca deduceva l'insussistenza del nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno allegato dall' D' Parte_1
La convenuta chiedeva la restituzione dei dividendi percepiti, qualora il Tribunale avesse dichiarato la nullità del contratto quadro e di tutte operazioni da esso derivanti.
* * *
Il Tribunale di Savona, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, disponeva CTU e, all'esito, con sentenza n. 1003/2022, pubblicata il 24/11/2022, così decideva:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda eccezione ed istanza
-rigetta la domanda di parte attrice;
-condanna parte attrice alla rifusione in favore della Banca convenuta, in ps del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% oltre iva e cpa come per legge;
Pt_3
-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica quali liquidate con provvedimento depositato in data 7.6.2022, con condanna della stessa a rifondere quanto eventualmente corrisposto da parte convenuta a tale titolo”.
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pag. 12/20 2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti Parte_1
censure:
-primo motivo di appello: errata valutazione delle istanze e delle risultanze istruttorie;
errata valutazione del contenuto dei questionari Mifid alla luce della giurisprudenza, della dottrina, della documentazione prodotta dall'esponente e dello stesso contenuto delle direttive Mifid I e II;
errata valutazione della documentazione fornita da controparte a fini probatori – KIID;
errata valutazione delle risultanze della C.T.U. esperita in corso di giudizio;
-secondo motivo di appello: mancata assunzione dei mezzi probatori richiesti da parte appellante nel primo grado di giudizio;
-terzo motivo di appello: mancata dichiarazione di nullità del contratto de quo;
-quarto motivo di appello: erronea valutazione delle istanze istruttorie di parte esponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione infondata in fatto e in diritto.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 22/5/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche, depositate tempestivamente da entrambe le parti.
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3. Sui motivi di appello.
L'appello è fondato e deve essere accolto, nei termini sotto indicati.
L'appellante deduce la violazione dell'obbligo informativo di cui è onerato l'intermediario: questo, qualora provato, costituisce inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario, ma non è causa di nullità del contratto c.d. quadro.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la pag. 13/20 violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto
"contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (Cass. Ord. n. 15099/2021).
Ciò premesso devono essere respinti i motivi di appello relativi alla nullità del contratto quadro in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte sopra citati.
Quanto agli obblighi informativi si rileva che essi assicurano la trasparenza e la correttezza nei rapporti fra banca e clientela, favorendo scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore. Invero, l'art. 21, primo comma, del d.lgs. 24/02/1998, n. 58
(d'ora in poi TUF), nell'individuare gli obblighi di comportamento a carico dell'intermediario, prevede che quest'ultimo si comporti “con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”
(lett. a) e acquisisca “le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (lett. b).
In tema di intermediazione finanziaria, “l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il pag. 14/20 corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (Cass. 14208/2022).
L'intermediario non è esonerato dagli obblighi di informazione neppure quando l'investitore sia aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, “non potendosi presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato” (cfr. Cass. n. 18153/2020). L'intermediario è tenuto a fornire un ampio e dettagliato ventaglio di informazioni sulle caratteristiche verso cui si indirizza l'investimento (cfr. Cass. 14884/2017), rendendo l'investitore edotto del rating, del prospetto informativo e delle caratteristiche del mercato dove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market (cioè di mercati non ancora ammessi in quotazione e quindi sottratti al controllo delle Autorità di Vigilanza) e finanche del rischio default dell'emittente, sempre che sia conosciuto o conoscibile dall'intermediario, il quale non può giustificare un deficit informativo sulla base delle sue dimensioni locali o della sua non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (cfr., da ultimo, Cass. 4075/2024 e i precedenti ivi richiamati). L'intermediario, quindi, assolve correttamente agli obblighi informativi quando fornisce a quest'ultimo specifiche e personalizzate informazioni circa la reale e concreta natura dell'investimento finanziario proposto, della sua effettiva composizione, del rendimento e ogni altra caratteristica utile a consentire una scelta pienamente consapevole ed accorta.
“In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt.
21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte pag. 15/20 dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Cass Ord.
3914/2018).
La parte appellata, convenuta in primo grado, non ha assolto all'onere probatorio cui era tenuta. Infatti, non ha provato né documentalmente né per testi, essendo i capitoli dedotti del tutto generici, di avere informato l'investitore delle esatte proprietà del prodotto. La parte appellata deduce di avere informato la cliente come provato dai documenti n. 5,7,10, (schede dell'investimento) e già esaminati dal Tribunale.
La difesa è infondata e deve essere respinta. Invero, i documenti indicati e sotto riportati risultano del tutto insufficienti quanto a contenuto:
documento n. 5 Banca
documento n. 7 Banca
documento n. 10 Banca
pag. 16/20 I documenti risultano sottoscritti, non essendo stata disconosciuta la firma da parte di ma essi non forniscono alcuna indicazione circa le proprietà dei Parte_1
prodotti acquistati e non consentono alla cliente di comprendere i concreti meccanismi di investimento e il rischio sotteso allo stesso. Il richiamo in tali documenti all'avvenuta consegna dei KIID non è poi da solo sufficiente a provare cosa in concreto sia stato consegnato alla cliente e il relativo contenuto.
Invero, gli stessi KIID prodotti, di cui peraltro non è stata dimostrata l'effettiva consegna a e che avrebbero dovuto illustrare nel dettaglio al cliente Parte_1
il singolo prodotto, hanno un contenuto non esaustivo perché non forniscono elementi concreti e puntuali utili per poter comprendere la reale natura del pacchetto finanziario offerto e le sue caratteristiche.
E', quindi, accertato l'inadempimento agli obblighi informativi. ha avanzato una domanda subordinata di condanna di Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante in Controparte_1 conseguenza delle condotte tenute dalla Banca. L'appellante ha chiesto la restituzione delle somme investite e perse, quantificate in 202.000,00 euro, “oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto (cioè dalla data dell'esborso per le operazioni di investimento per cui è causa), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria” oltre al “risarcimento del danno non patrimoniale subito … in conseguenza delle operazioni oggetto di causa … anche in via equitativa” (cfr. le conclusioni assunte dall'appellante).
La parte attrice in primo grado chiede il risarcimento del danno in misura pari alla perdita (cfr. prod. 12 – D'ALLÒ Cristina), cioè le perdite del capitale investito al momento in cui i tre prodotti finanziari sono stati venduti dall'appellante.
La domanda è parzialmente accoglibile.
È provato e non contestato che la parte attrice in primo grado ha ricevuto dai prodotti in esame dividendi, al netto delle imposte, per 92.194,26 euro (prodd. 15, 16, 17 e 18 –
BANCA, nonché pagg. 13 e 14 – CTU). Essi, pertanto, devono essere detratti dalla perdita. Inoltre, risultano minusvalenze per l'anno 2018 pari a 1.800,14 euro relative ad un diverso prodotto non oggetto di causa (JPM ITALY FLEXIBLE BOND T DIV EUR
pag. 17/20 DIS), derivanti dalla vendita delle quote del fondo riscosse sempre nel 2018, non oggetto di domande o contestazioni da parte dell'appellante e, quindi, estranee al presente giudizio (cfr. prod. 41 – BANCA).
Il danno patrimoniale, pertanto, ammonta a 108.051,44 euro, quale differenza tra le minusvalenze sopportate e i dividendi percepiti (200.245,70 euro – 92.194,26 euro).
Tale importo non deve essere, invece, decurtato del bonus di 5.000,00 euro ricevuto dall'appellante quale premio per aver investito in strumenti finanziari grazie all'intermediazione di (cfr. prodd. 3 – D'ALLO'), Controparte_1
trattandosi di una liberalità offerta dalla Banca per incentivare gli investimenti da parte dei propri clienti. Analoga conclusione deve essere assunta per le carte prepagate da
1.000,00 euro l'una, di cui, peraltro, nessuna delle parti ha offerto una specifica prova documentale. deve quindi risarcire il danno di 108.051,44 euro, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via annualmente rivalutata con decorrenza dalla data in cui si sono verificate le perdite (cioè dal 2/07/2018 per l'investimento da 500.000,00 euro, con minusvalenza per 69.036,02 euro, doc. 41
BANCA; dal 5/09/2018 per l'investimento da 460.000,00 euro, con minusvalenza per
83.903,27 euro, doc. 41 BANCA e dal 26/09/18 per l'investimento da 350.000,00 euro, con minusvalenza per 47.306,41 euro, doc. 41 BANCA), nonché interessi legali sulla somma liquidata dalla presente sentenza al saldo.
L'accoglimento della censura assorbe le altre questioni dedotte dalle parti ed in particolare quelle attinenti all'ammissione delle prove dedotte, in quanto irrilevanti al fine della decisione.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Sussiste nel caso in esame una parziale reciproca soccombenza tra le parti, tenuto conto che l'attrice, sia in primo grado che in appello, ha formulato domande di nullità palesemente infondate secondo giurisprudenza consolidata, con conseguente compensazione nella misura del 50%, risultando le restanti a carico di
[...]
P_
pag. 18/20 Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, nei valori medi (scaglione fino a
260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019):
-primo grado: fase di studio 2.552,00 euro, fase introduttiva 1.628,00 euro, fase trattazione 5.670,00 euro, fase decisoria 4.253,00 euro (totale 14.103,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
Le spese di CTU così come già liquidate dal Tribunale, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste definitivamente e in misura integrale a carico di P_
[...]
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1
nei confronti di in parziale accoglimento dell'appello ed in Controparte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1. dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 108.051,44 euro, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via annualmente rivalutata con decorrenza dalle date delle operazioni di cui in motivazione;
sulla somma così rivalutata solo interessi legali dalla data odierna al saldo;
2. spese di lite compensate per il 50% per l'intero giudizio tra le parti;
3. dichiara tenuta e condanna a rifondere in favore di Controparte_1 la restante quota delle spese legali da questa sostenute che liquida già Parte_1
in tale misura per il primo grado in 7.051,50 euro a titolo di compensi e in 393.00 euro a titolo di esposti e per il presente grado in 7.158,50 euro a titolo di compensi e in
582,75 euro a titolo di esposti, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non pag. 19/20 detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. pone definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, come già liquidate nel corso del giudizio di primo grado integralmente a carico di
[...]
P_
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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