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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1408 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Baratta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Terni alla via C. Goldoni n. 41;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Teresa Castellucci con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_2 - RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.3.2024 rappresentava di aver lavorato Parte_1
per 19 anni consecutivi come calciatore professionista e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa ernie discali. Esponeva di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire,
pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo/rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU ha escluso ex ante l'esistenza della stessa patologia denunciata (ernia discale).
Si tratta di un giudizio dal quale non si ha motivo di discostarsi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione sulla scorta anche di circolari dello stesso istituto resistente.
Quanta precede esime questo Giudice dall'esame dettagliato delle censure,
pur specifiche, mosse dal nelle osservazioni alla ctu e replicate in sede Pt_1
di note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
Insegna, infatti, la Suprema Corte "il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione dette fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive" (cfr. Cass. Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815).
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite avendo il presentato idonea dichiarazione di Pt_1
esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, sono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1408 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1408 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Baratta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Terni alla via C. Goldoni n. 41;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Teresa Castellucci con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_2 - RESISTENTE -
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.3.2024 rappresentava di aver lavorato Parte_1
per 19 anni consecutivi come calciatore professionista e di aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa ernie discali. Esponeva di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire,
pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo/rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU medico legale nella persona del dott. . Persona_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
E invero, l'espletata CTU ha escluso ex ante l'esistenza della stessa patologia denunciata (ernia discale).
Si tratta di un giudizio dal quale non si ha motivo di discostarsi dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione sulla scorta anche di circolari dello stesso istituto resistente.
Quanta precede esime questo Giudice dall'esame dettagliato delle censure,
pur specifiche, mosse dal nelle osservazioni alla ctu e replicate in sede Pt_1
di note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
Insegna, infatti, la Suprema Corte "il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione dette fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive" (cfr. Cass. Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815).
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite avendo il presentato idonea dichiarazione di Pt_1
esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, sono poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1408 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 12.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro