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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) D.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 244 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21 marzo 2025 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Bianco
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Patrizio Gaetano Giangrande e Roberto D'Amico
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 11.07.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1275/2023, pubblicata il 29.05.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 7983/2019 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: - nel merito, accogliere l'appello proposto per i motivi innanzi indicati, riformando integralmente l'impugnata sentenza n. 1275/2023 emessa dal Tribunale di Taranto e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2109/2019 (r.g. n. 6773/2019) e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il predetto decreto ingiuntivo;
2. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio. In subordine del secondo grado.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1275/2023 del 30.05.2023, emessa dal Tribunale di Taranto;
condannare il signor al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, da liquidarsi con distrazione dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2109/2019 del 24.10.2019 (n.r.g. 6773/2019), il Tribunale di Taranto, su ricorso di ingiungeva a Controparte_1 [...] il pagamento della somma di euro 11.756,59, oltre agli interessi di Parte_1 cui al D.lgs. n. 231/2002, alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 685,50 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, a titolo di saldo delle seguenti fatture: n. 67/2018 del 31.03.2018; n. 88/2018 del
30.04.2018; n. 106/2018 del 31.05.2018; n. 130/2018 del 30.06.2018; n. 157/2018 del
31.07.2018; n. 176/2018 del 31.08.2018; n. 198/2018 del 30.09.2018; n. 220/2018 del 31.10.2018; 240/2018 del 30.11.2018; n. 258/2018 del 31.12.2018; n. 17/2019 del 31.01.2019; n. 35/2019 del 28.02.2019 e n. 52/2019 del 31.03.2019. Con allegate, le relative schede di consegna.
Con atto di citazione in opposizione, il chiedeva di accertare e T_ dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali. Nello specifico, l'opponente deduceva di essere titolare dell'attività di ristorazione denominata “Lu Spizzicu”, sita in Manduria alla via per Lecce, 14, gestita in autonomia, e di aver stipulato con il , in data _1
20.12.2011, contratto di fornitura di prodotti lattiero-caseari, rinnovato tacitamente sino al mese di marzo 2019 (compreso), ossia sino a quando il si rese conto, in T_ due occasioni, che il peso della merce era inferiore di 500 grammi rispetto a quello indicato nella scheda di consegna;
pertanto, essendo venuta meno la fiducia da parte dell'attore opponente, il quale, nonostante le varie richieste di spiegazioni, non aveva ricevuto esauriente risposta al riguardo, il recedeva dal contratto. Inoltre, T_ riferiva che la fornitura della merce veniva abitualmente effettuata nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni settimana e che il pagamento avveniva dopo ogni consegna, in contanti, così come previsto al punto 6) del predetto contratto del 2011, e come avveniva sin dall'origine del rapporto contrattuale, instauratosi nel 1987 e solo nel 2011 formalizzato per iscritto.
Deduceva, ancora, l'opponente che, a fronte del quotidiano pagamento della merce, il provvedeva poi ad emettere fattura mensile, con la dicitura “pag. _1 effettuato alla consegna della merce”, e tanto sino alla fine del 2018. Per quanto invece concerne le fatture del 2019, le stesse, pur sempre emesse e consegnate allo scadere di ogni mese dal , seguivano il nuovo regime di fatturazione elettronica. _1
Alla consegna di tali fatture dal 1987 al 2018 non era peraltro mai seguita alcuna richiesta di pagamento di insoluti. Solo con missiva del 15.7.2019 il _1 chiedeva il pagamento delle fatture emesse dal marzo 2018 al marzo 2019, che l'opponente contestava con missiva del 6.8.2019, ribadendo, al contrario, la regolarità dei pagamenti mediante il versamento giornaliero in contanti. L'opponente evidenziava, altresì, come fosse inverosimile che il avesse maturato un tale credito _1
(per un anno di fornitura) senza averne mai richiesto il pagamento, né senza mai interrompere le quasi quotidiane consegne.
L'opponente ribadiva che l'accordo, fondato sulla reciproca fiducia (venuta meno la quale, per i menzionati errori di pesatura, l'opponente decideva di interrompere i rapporti), era quello di pagare la merce alla consegna ed in contanti, sin dal 1987, e che tale prassi era stata poi consacrata nel contratto del 2011, mediante la consegna delle fatture alla fine di ogni mese.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposto deduceva di essere titolare della ditta individuale per lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e di aver avuto rapporti commerciali con l'opponente per circa trent'anni. Eccepiva inoltre che i pagamenti erano sempre avvenuti mensilmente, alla consegna della fattura mensile, sino però alla stipula del contratto del 2011, nel quale le parti avevano formalizzato il pagamento al momento della consegna giornaliera della merce, con decorso degli interessi come per legge in caso di ritardo nei pagamenti. Ciò nonostante, tuttavia, l'opposto riferiva che il T_ non era mai riuscito ad ottemperare al pagamento al momento della consegna della merce, chiedendo di volta in volta dilazioni di 30 giorni. In tal modo si protraevano i rapporti tra le parti per oltre trent'anni, sino alla interruzione dei pagamenti nel marzo 2018, quando il ebbe a riferire di non riuscire più a far fronte agli impegni T_ assunti per una momentanea difficoltà economica, impegnandosi a saldare le fatture non pagate con il ricavato dalla vendita di un suo locale commerciale in Avetrana, via Roma (motivo per cui riferiva di aver incaricato una agenzia immobiliare). Il _1 prospettava inoltre che fosse priva di pregio la dicitura “Pag. effettuato alla consegna della merce”, avendo la medesima natura squisitamente fiscale, e che in realtà la merce consegnata durante il mese veniva pagata solo alla fine del mese, alla consegna della relativa fattura. L'opposto eccepiva poi che nessun pagamento era stato effettuato dal in suo favore dal mese di marzo 2018 in poi, per la merce che intanto gli T_ veniva consegnata in tale periodo, evidenziando, infatti, di non aver mai sottoscritto alcuna quietanza di pagamento per la merce consegnata dal marzo 2018 al marzo 2019. L'opposto contestava tra l'altro le modalità di consegna della merce riportate dall'opponente, riferendo che la merce era consegnata giornalmente, tranne la domenica, presso la pizzeria ed al mattina presto, senza nemmeno mai incontrare il titolare. Ed infatti, l'opposto deduceva di possedere le chiavi del retrobottega della pizzeria, in cui scaricava la merce unitamente alla bolla di accompagnamento, con la dettagliata descrizione del tipo di merce consegnata e del relativo peso, in assenza del T_ di altro personale della pizzeria, atteso che le parti si incontravano solamente al momento della consegna della fattura mensile e del pagamento della merce in contanti, almeno sino al febbraio 2018. Invece, dal marzo 2018 il non pagava più le T_ fatture per la merce consegnata, benché, stando alla prospettazione dell'opposto, il continuasse a consegnare la merce sino al marzo 2019, nonostante i _1 solleciti di saldo, dietro la promessa del di pagare quanto dovuto, dopo la T_ vendita del locale commerciale sito in Avetrana di cui era proprietario. Pertanto, l'opposto deduceva che in ragione del rapporto di fiducia reciproca, dimostrato anche dalla consegna delle chiavi, il , a fronte della richiesta di non sospendere la _1 fornitura, acconsentiva continuando a consegnare la merce in attesa del pagamento delle fatture.
Il negava inoltre di aver consegnato merce di peso non _1 corrispondente a quanto indicato nelle fatture, avendo il mosso tale T_ contestazione solo dopo aver ricevuto la diffida di pagamento ed evidenziava che, in ogni caso, tale eventuale errore, (lamentato solo successivamente al marzo 2019) non poteva giustificare i mancati pagamenti delle fatture emesse nei mesi precedenti, non avendo il ricevuto alcuna missiva di doglianze al riguardo. _1
Inoltre, l'opposto impugnava, disconosceva e contestava le fatture prodotte dall'opponente nella parte contenente la dicitura “pagato”, apposta con un timbro dallo stesso non recanti la sottoscrizione della quietanza da parte del medesimo T_
. Infine, evidenziava che, nonostante le fatture recassero la dicitura “pag. _1 effettuato alla consegna della merce”, e nonostante nel contratto fosse richiesto il pagamento alla consegna della merce, si era da lungo tempo consolidata la prassi di effettuare i pagamenti alla fine del mese, al momento della consegna delle fatture. Il , pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la _1 conferma del decreto ingiuntivo, con condanna del al pagamento delle T_ spese, diritti ed onorari del giudizio da liquidarsi ai procuratori antistatari.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali, precisate le conclusioni, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, valutando l'infondatezza della stessa, per la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle fatture, sulla base della prova documentale (fatture non quietanzate e bolle di consegna non firmate) e della circostanza relativa alla disponibilità da parte del delle chiavi per _1 accedere, segno, oltre che della fiducia riposta dal nel medesimo, della T_ assenza di quest'ultimo o del personale presso la pizzeria, al momento della consegna.
Condivideva, il primo giudice, la prospettazione della parte opposta, secondo la quale il mancato pagamento della merce era comprovato dal fatto che al momento della consegna, data l'ora, non era mai presente né il titolare della pizzeria, né altro personale, nonché dal fatto che aveva le chiavi per accedere autonomamente nel locale, nonché, infine, dal fatto che, ove l'opponente avesse pagato alla consegna, avrebbe senz'altro esibito in giudizio la bolla di consegna sottoscritta dallo stesso (tanto, invece, non era stato allegato).
Per l'effetto, condannava il l pagamento in favore del T_ _1 della somma di euro 11.756,59, oltre agli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese e competenze di lite.
Ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra rassegnate, per i seguenti motivi:
- errata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e carenza e/o illogicità della motivazione, evidenziando che se da un lato i testi indicati dall'opponente avevano confermato la tesi sostenuta dallo stesso, nette contraddizioni erano invece emerse tra quanto asserito dal nella memoria di costituzione e nel corso _1 dell'interrogatorio formale (verbale ud. 15.2.2021) e quanto dichiarato dai testi dallo stesso indicati, relativamente agli ingressi del locale a cui le chiavi davano accesso. Ed infatti, se il sosteneva di possedere le chiavi della porta del retrobottega _1 dell'attività commerciale del i testi e T_ _1 TE
, escussi rispettivamente il 27.9.2021, il 19.9.2022 e il 24.10.2022, Testimone_3 dichiaravano che l'opposto era in possesso delle chiavi della porta di ingresso principale, in linea con la prospettazione dell'opponente che ha affermato che la pizzeria possiede un unico ingresso: quello, per l'appunto, principale. Inoltre, l'assenza di un retrobottega sarebbe stata confermata anche dal teste , escusso all'udienza del Testimone_4
24.6.2021 per conto dell'opponente, il quale, tra l'altro, ha negato radicalmente di aver mai consegnato copia delle chiavi del locale a terze persone, al di là del buon rapporto con l'appellato, concludendo pertanto che le chiavi esibite dal in giudizio _1 non apparterrebbero all'immobile del A conferma di ciò deporrebbero le T_ dichiarazioni testimoniali di (verb. ud. 24.6.2021, p.15) e di Testimone_4 [...]
(verb. ud. 19.9.2022, p. 28). CP_2
Quanto alla prova dei pagamenti, l'appellante sostiene che tutti i testi indicati dallo stesso hanno confermato che i pagamenti avvenivano in loro presenza al momento della consegna della merce e in contanti. Inoltre, anche la teste moglie e teste Tes_1 dell'appellato, avrebbe confermato tale assunto, essendo presente al momento della consegna, smentendo l'assunto del secondo cui il non _1 T_ avrebbe pagato la merce alla consegna dal marzo 2018 al marzo 2019 (verbale udienza 27.9.2021, pp. 22, 23).
Altro motivo di censura attiene alla dedotta erronea interpretazione degli altri tipi di prova, relativamente al contratto, alle fatture, alle bolle di consegna e alla dazione delle chiavi. Con riferimento al contratto, il ha asserito di aver sempre rispettato T_ la clausola contrattuale che prevede come condicio sine qua non il pagamento della merce alla consegna e con denaro in contanti, apparendo inverosimile che il , _1 seppur conscio delle difficoltà economiche dell'appellante, abbia continuato a fargli credito. Inoltre, per dimostrare l'osservanza della suddetta clausola, il ha T_ riportato le dichiarazioni testimoniali di (verbale ud. 24.6.2021), di Testimone_4
(verbale ud. 27.9.2021) e di (verbale ud. 19.9.2022), _1 CP_2 nonché la dicitura apposta sulle fatture 2018 “pag. effettuato alla consegna della merce” e sulle fatture 2019 “MP01 Contanti”. Peraltro, riportava la prassi di apporre il proprio timbro commerciale sulla bolla del mese successivo, dopo aver verificato la corrispondenza del prezzo già versato con il quantitativo di merce ricevuta, evidenziando che le bolle di consegna allegate dalla controparte sono mensili e non giornaliere.
Con atto del 3.11.2023, si è costituito eccependo Controparte_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge, formulando le conclusioni sopra riportate.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.3.2025 la causa era riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal . Il proposto gravame deve infatti considerarsi rispondente ai requisiti _1 di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto, al contrario delle deduzioni dell'appellato, i motivi di impugnazione sono specifici nell'indicare le parti della sentenza appellata, le violazioni di legge e gli errori di valutazione commessi dal Giudice di primo grado, nonché l'incidenza di tali violazioni e di tali errori sulla decisione della causa. A conferma della specificità dei motivi di appello, si rileva a tal uopo che ha potuto difendersi nel Controparte_1 merito dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Non si condividono le lamentate contraddizioni ed illogicità della sentenza resa dal primo giudice.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il dedotto pagamento in contanti, da parte del ed in occasione di tutte le forniture, quasi giornaliere, oggetto delle _1 fatture, emesse tuttavia a cadenza mensile, non è stato provato dall'opponente. Non è stato in particolare modo provata la presenza fisica del o di personale dallo T_ stesso delegato, al momento delle consegne e ne sono segni evidenti sia la disponibilità da parte del delle chiavi di accesso (poco rileva la discrasia relativa alla _1 presenza di una o di due porte di accesso, che può derivare anche dalla mancata conoscenza precisa dei luoghi da parte dei testi di parte opponente o dalla risalenza dei fatti nel tempo), sia l'assenza di qualsiasi sottoscrizione da parte del (o di T_ suo personale) sulla bolla di consegna, che veniva lasciata quotidianamente insieme ai prodotti caseari all'interno della pizzeria.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito di non aprire la T_ pizzeria presto, chiudendola, invece, a tarda sera.
La durata trentennale del rapporto contrattuale spiega la fiducia riposta dal nel , manifestatasi nell'autorizzazione ad accedere T_ _1 autonomamente alla pizzeria, e spiega altresì come il abbia potuto _1 reclamare il pagamento dopo un anno di forniture, proprio per la sua evidente disponibilità a venire incontro alle difficoltà economiche del primo e ad attendere che la sua situazione economica migliorasse.
In tale contesto, appare del tutto logico che il abbia posto fine a tale _1 lungo rapporto dopo un anno di fatture insolute, mentre è del tutto sprovvista di prova, oltre che poco credibile, il dedotto recesso da parte del giustificato da T_ errori nella pesatura della merce;
la lettera di contestazione esibita è, infatti, successiva alla diffida ad adempiere del , a distanza di mesi dal marzo 2019, epoca _1 dell'ultima fornitura, ed è anche molto generica, oltre che incongruente rispetto alla protratta ricezione di merce per un anno. Inoltre, le bolle di consegna (note anche come DDT) devono essere firmate dal destinatario per attestare la ricezione della merce. Orbene, nel caso di specie, sebbene i DDT in atti rechino l'indicazione del quantitativo e della tipologia della fornitura, essi risultano privi della sottoscrizione dell'odierno appellante e, per tali ragioni, deve a maggior ragione ritenersi che costui non fosse presente al momento dello scarico dei prodotti lattiero caseari nel locale e che il pagamento non potesse perfezionarsi alla consegna. La decisione e valutazione del Tribunale è pertanto corretta e coerente ai principi giuridici in materia di adempimento delle obbligazioni e di onere della prova.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso secondo i parametri medi di cui al d. m. 55/14).
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1275/2023, nel contraddittorio con _1
, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, in data 9.4.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) D.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 244 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21 marzo 2025 tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Bianco
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Patrizio Gaetano Giangrande e Roberto D'Amico
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 11.07.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1275/2023, pubblicata il 29.05.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 7983/2019 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: - nel merito, accogliere l'appello proposto per i motivi innanzi indicati, riformando integralmente l'impugnata sentenza n. 1275/2023 emessa dal Tribunale di Taranto e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2109/2019 (r.g. n. 6773/2019) e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il predetto decreto ingiuntivo;
2. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio. In subordine del secondo grado.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1275/2023 del 30.05.2023, emessa dal Tribunale di Taranto;
condannare il signor al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, da liquidarsi con distrazione dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2109/2019 del 24.10.2019 (n.r.g. 6773/2019), il Tribunale di Taranto, su ricorso di ingiungeva a Controparte_1 [...] il pagamento della somma di euro 11.756,59, oltre agli interessi di Parte_1 cui al D.lgs. n. 231/2002, alle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 685,50 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, a titolo di saldo delle seguenti fatture: n. 67/2018 del 31.03.2018; n. 88/2018 del
30.04.2018; n. 106/2018 del 31.05.2018; n. 130/2018 del 30.06.2018; n. 157/2018 del
31.07.2018; n. 176/2018 del 31.08.2018; n. 198/2018 del 30.09.2018; n. 220/2018 del 31.10.2018; 240/2018 del 30.11.2018; n. 258/2018 del 31.12.2018; n. 17/2019 del 31.01.2019; n. 35/2019 del 28.02.2019 e n. 52/2019 del 31.03.2019. Con allegate, le relative schede di consegna.
Con atto di citazione in opposizione, il chiedeva di accertare e T_ dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali. Nello specifico, l'opponente deduceva di essere titolare dell'attività di ristorazione denominata “Lu Spizzicu”, sita in Manduria alla via per Lecce, 14, gestita in autonomia, e di aver stipulato con il , in data _1
20.12.2011, contratto di fornitura di prodotti lattiero-caseari, rinnovato tacitamente sino al mese di marzo 2019 (compreso), ossia sino a quando il si rese conto, in T_ due occasioni, che il peso della merce era inferiore di 500 grammi rispetto a quello indicato nella scheda di consegna;
pertanto, essendo venuta meno la fiducia da parte dell'attore opponente, il quale, nonostante le varie richieste di spiegazioni, non aveva ricevuto esauriente risposta al riguardo, il recedeva dal contratto. Inoltre, T_ riferiva che la fornitura della merce veniva abitualmente effettuata nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni settimana e che il pagamento avveniva dopo ogni consegna, in contanti, così come previsto al punto 6) del predetto contratto del 2011, e come avveniva sin dall'origine del rapporto contrattuale, instauratosi nel 1987 e solo nel 2011 formalizzato per iscritto.
Deduceva, ancora, l'opponente che, a fronte del quotidiano pagamento della merce, il provvedeva poi ad emettere fattura mensile, con la dicitura “pag. _1 effettuato alla consegna della merce”, e tanto sino alla fine del 2018. Per quanto invece concerne le fatture del 2019, le stesse, pur sempre emesse e consegnate allo scadere di ogni mese dal , seguivano il nuovo regime di fatturazione elettronica. _1
Alla consegna di tali fatture dal 1987 al 2018 non era peraltro mai seguita alcuna richiesta di pagamento di insoluti. Solo con missiva del 15.7.2019 il _1 chiedeva il pagamento delle fatture emesse dal marzo 2018 al marzo 2019, che l'opponente contestava con missiva del 6.8.2019, ribadendo, al contrario, la regolarità dei pagamenti mediante il versamento giornaliero in contanti. L'opponente evidenziava, altresì, come fosse inverosimile che il avesse maturato un tale credito _1
(per un anno di fornitura) senza averne mai richiesto il pagamento, né senza mai interrompere le quasi quotidiane consegne.
L'opponente ribadiva che l'accordo, fondato sulla reciproca fiducia (venuta meno la quale, per i menzionati errori di pesatura, l'opponente decideva di interrompere i rapporti), era quello di pagare la merce alla consegna ed in contanti, sin dal 1987, e che tale prassi era stata poi consacrata nel contratto del 2011, mediante la consegna delle fatture alla fine di ogni mese.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposto deduceva di essere titolare della ditta individuale per lo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e di aver avuto rapporti commerciali con l'opponente per circa trent'anni. Eccepiva inoltre che i pagamenti erano sempre avvenuti mensilmente, alla consegna della fattura mensile, sino però alla stipula del contratto del 2011, nel quale le parti avevano formalizzato il pagamento al momento della consegna giornaliera della merce, con decorso degli interessi come per legge in caso di ritardo nei pagamenti. Ciò nonostante, tuttavia, l'opposto riferiva che il T_ non era mai riuscito ad ottemperare al pagamento al momento della consegna della merce, chiedendo di volta in volta dilazioni di 30 giorni. In tal modo si protraevano i rapporti tra le parti per oltre trent'anni, sino alla interruzione dei pagamenti nel marzo 2018, quando il ebbe a riferire di non riuscire più a far fronte agli impegni T_ assunti per una momentanea difficoltà economica, impegnandosi a saldare le fatture non pagate con il ricavato dalla vendita di un suo locale commerciale in Avetrana, via Roma (motivo per cui riferiva di aver incaricato una agenzia immobiliare). Il _1 prospettava inoltre che fosse priva di pregio la dicitura “Pag. effettuato alla consegna della merce”, avendo la medesima natura squisitamente fiscale, e che in realtà la merce consegnata durante il mese veniva pagata solo alla fine del mese, alla consegna della relativa fattura. L'opposto eccepiva poi che nessun pagamento era stato effettuato dal in suo favore dal mese di marzo 2018 in poi, per la merce che intanto gli T_ veniva consegnata in tale periodo, evidenziando, infatti, di non aver mai sottoscritto alcuna quietanza di pagamento per la merce consegnata dal marzo 2018 al marzo 2019. L'opposto contestava tra l'altro le modalità di consegna della merce riportate dall'opponente, riferendo che la merce era consegnata giornalmente, tranne la domenica, presso la pizzeria ed al mattina presto, senza nemmeno mai incontrare il titolare. Ed infatti, l'opposto deduceva di possedere le chiavi del retrobottega della pizzeria, in cui scaricava la merce unitamente alla bolla di accompagnamento, con la dettagliata descrizione del tipo di merce consegnata e del relativo peso, in assenza del T_ di altro personale della pizzeria, atteso che le parti si incontravano solamente al momento della consegna della fattura mensile e del pagamento della merce in contanti, almeno sino al febbraio 2018. Invece, dal marzo 2018 il non pagava più le T_ fatture per la merce consegnata, benché, stando alla prospettazione dell'opposto, il continuasse a consegnare la merce sino al marzo 2019, nonostante i _1 solleciti di saldo, dietro la promessa del di pagare quanto dovuto, dopo la T_ vendita del locale commerciale sito in Avetrana di cui era proprietario. Pertanto, l'opposto deduceva che in ragione del rapporto di fiducia reciproca, dimostrato anche dalla consegna delle chiavi, il , a fronte della richiesta di non sospendere la _1 fornitura, acconsentiva continuando a consegnare la merce in attesa del pagamento delle fatture.
Il negava inoltre di aver consegnato merce di peso non _1 corrispondente a quanto indicato nelle fatture, avendo il mosso tale T_ contestazione solo dopo aver ricevuto la diffida di pagamento ed evidenziava che, in ogni caso, tale eventuale errore, (lamentato solo successivamente al marzo 2019) non poteva giustificare i mancati pagamenti delle fatture emesse nei mesi precedenti, non avendo il ricevuto alcuna missiva di doglianze al riguardo. _1
Inoltre, l'opposto impugnava, disconosceva e contestava le fatture prodotte dall'opponente nella parte contenente la dicitura “pagato”, apposta con un timbro dallo stesso non recanti la sottoscrizione della quietanza da parte del medesimo T_
. Infine, evidenziava che, nonostante le fatture recassero la dicitura “pag. _1 effettuato alla consegna della merce”, e nonostante nel contratto fosse richiesto il pagamento alla consegna della merce, si era da lungo tempo consolidata la prassi di effettuare i pagamenti alla fine del mese, al momento della consegna delle fatture. Il , pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la _1 conferma del decreto ingiuntivo, con condanna del al pagamento delle T_ spese, diritti ed onorari del giudizio da liquidarsi ai procuratori antistatari.
Istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali, precisate le conclusioni, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, valutando l'infondatezza della stessa, per la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle fatture, sulla base della prova documentale (fatture non quietanzate e bolle di consegna non firmate) e della circostanza relativa alla disponibilità da parte del delle chiavi per _1 accedere, segno, oltre che della fiducia riposta dal nel medesimo, della T_ assenza di quest'ultimo o del personale presso la pizzeria, al momento della consegna.
Condivideva, il primo giudice, la prospettazione della parte opposta, secondo la quale il mancato pagamento della merce era comprovato dal fatto che al momento della consegna, data l'ora, non era mai presente né il titolare della pizzeria, né altro personale, nonché dal fatto che aveva le chiavi per accedere autonomamente nel locale, nonché, infine, dal fatto che, ove l'opponente avesse pagato alla consegna, avrebbe senz'altro esibito in giudizio la bolla di consegna sottoscritta dallo stesso (tanto, invece, non era stato allegato).
Per l'effetto, condannava il l pagamento in favore del T_ _1 della somma di euro 11.756,59, oltre agli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese e competenze di lite.
Ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra rassegnate, per i seguenti motivi:
- errata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e carenza e/o illogicità della motivazione, evidenziando che se da un lato i testi indicati dall'opponente avevano confermato la tesi sostenuta dallo stesso, nette contraddizioni erano invece emerse tra quanto asserito dal nella memoria di costituzione e nel corso _1 dell'interrogatorio formale (verbale ud. 15.2.2021) e quanto dichiarato dai testi dallo stesso indicati, relativamente agli ingressi del locale a cui le chiavi davano accesso. Ed infatti, se il sosteneva di possedere le chiavi della porta del retrobottega _1 dell'attività commerciale del i testi e T_ _1 TE
, escussi rispettivamente il 27.9.2021, il 19.9.2022 e il 24.10.2022, Testimone_3 dichiaravano che l'opposto era in possesso delle chiavi della porta di ingresso principale, in linea con la prospettazione dell'opponente che ha affermato che la pizzeria possiede un unico ingresso: quello, per l'appunto, principale. Inoltre, l'assenza di un retrobottega sarebbe stata confermata anche dal teste , escusso all'udienza del Testimone_4
24.6.2021 per conto dell'opponente, il quale, tra l'altro, ha negato radicalmente di aver mai consegnato copia delle chiavi del locale a terze persone, al di là del buon rapporto con l'appellato, concludendo pertanto che le chiavi esibite dal in giudizio _1 non apparterrebbero all'immobile del A conferma di ciò deporrebbero le T_ dichiarazioni testimoniali di (verb. ud. 24.6.2021, p.15) e di Testimone_4 [...]
(verb. ud. 19.9.2022, p. 28). CP_2
Quanto alla prova dei pagamenti, l'appellante sostiene che tutti i testi indicati dallo stesso hanno confermato che i pagamenti avvenivano in loro presenza al momento della consegna della merce e in contanti. Inoltre, anche la teste moglie e teste Tes_1 dell'appellato, avrebbe confermato tale assunto, essendo presente al momento della consegna, smentendo l'assunto del secondo cui il non _1 T_ avrebbe pagato la merce alla consegna dal marzo 2018 al marzo 2019 (verbale udienza 27.9.2021, pp. 22, 23).
Altro motivo di censura attiene alla dedotta erronea interpretazione degli altri tipi di prova, relativamente al contratto, alle fatture, alle bolle di consegna e alla dazione delle chiavi. Con riferimento al contratto, il ha asserito di aver sempre rispettato T_ la clausola contrattuale che prevede come condicio sine qua non il pagamento della merce alla consegna e con denaro in contanti, apparendo inverosimile che il , _1 seppur conscio delle difficoltà economiche dell'appellante, abbia continuato a fargli credito. Inoltre, per dimostrare l'osservanza della suddetta clausola, il ha T_ riportato le dichiarazioni testimoniali di (verbale ud. 24.6.2021), di Testimone_4
(verbale ud. 27.9.2021) e di (verbale ud. 19.9.2022), _1 CP_2 nonché la dicitura apposta sulle fatture 2018 “pag. effettuato alla consegna della merce” e sulle fatture 2019 “MP01 Contanti”. Peraltro, riportava la prassi di apporre il proprio timbro commerciale sulla bolla del mese successivo, dopo aver verificato la corrispondenza del prezzo già versato con il quantitativo di merce ricevuta, evidenziando che le bolle di consegna allegate dalla controparte sono mensili e non giornaliere.
Con atto del 3.11.2023, si è costituito eccependo Controparte_1 preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge, formulando le conclusioni sopra riportate.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.3.2025 la causa era riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal . Il proposto gravame deve infatti considerarsi rispondente ai requisiti _1 di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto, al contrario delle deduzioni dell'appellato, i motivi di impugnazione sono specifici nell'indicare le parti della sentenza appellata, le violazioni di legge e gli errori di valutazione commessi dal Giudice di primo grado, nonché l'incidenza di tali violazioni e di tali errori sulla decisione della causa. A conferma della specificità dei motivi di appello, si rileva a tal uopo che ha potuto difendersi nel Controparte_1 merito dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Non si condividono le lamentate contraddizioni ed illogicità della sentenza resa dal primo giudice.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il dedotto pagamento in contanti, da parte del ed in occasione di tutte le forniture, quasi giornaliere, oggetto delle _1 fatture, emesse tuttavia a cadenza mensile, non è stato provato dall'opponente. Non è stato in particolare modo provata la presenza fisica del o di personale dallo T_ stesso delegato, al momento delle consegne e ne sono segni evidenti sia la disponibilità da parte del delle chiavi di accesso (poco rileva la discrasia relativa alla _1 presenza di una o di due porte di accesso, che può derivare anche dalla mancata conoscenza precisa dei luoghi da parte dei testi di parte opponente o dalla risalenza dei fatti nel tempo), sia l'assenza di qualsiasi sottoscrizione da parte del (o di T_ suo personale) sulla bolla di consegna, che veniva lasciata quotidianamente insieme ai prodotti caseari all'interno della pizzeria.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito di non aprire la T_ pizzeria presto, chiudendola, invece, a tarda sera.
La durata trentennale del rapporto contrattuale spiega la fiducia riposta dal nel , manifestatasi nell'autorizzazione ad accedere T_ _1 autonomamente alla pizzeria, e spiega altresì come il abbia potuto _1 reclamare il pagamento dopo un anno di forniture, proprio per la sua evidente disponibilità a venire incontro alle difficoltà economiche del primo e ad attendere che la sua situazione economica migliorasse.
In tale contesto, appare del tutto logico che il abbia posto fine a tale _1 lungo rapporto dopo un anno di fatture insolute, mentre è del tutto sprovvista di prova, oltre che poco credibile, il dedotto recesso da parte del giustificato da T_ errori nella pesatura della merce;
la lettera di contestazione esibita è, infatti, successiva alla diffida ad adempiere del , a distanza di mesi dal marzo 2019, epoca _1 dell'ultima fornitura, ed è anche molto generica, oltre che incongruente rispetto alla protratta ricezione di merce per un anno. Inoltre, le bolle di consegna (note anche come DDT) devono essere firmate dal destinatario per attestare la ricezione della merce. Orbene, nel caso di specie, sebbene i DDT in atti rechino l'indicazione del quantitativo e della tipologia della fornitura, essi risultano privi della sottoscrizione dell'odierno appellante e, per tali ragioni, deve a maggior ragione ritenersi che costui non fosse presente al momento dello scarico dei prodotti lattiero caseari nel locale e che il pagamento non potesse perfezionarsi alla consegna. La decisione e valutazione del Tribunale è pertanto corretta e coerente ai principi giuridici in materia di adempimento delle obbligazioni e di onere della prova.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso secondo i parametri medi di cui al d. m. 55/14).
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1275/2023, nel contraddittorio con _1
, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, in data 9.4.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dr. Pietro Genoviva