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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente
MASTRORILLI PIETRO, OR
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1864/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - Partita_iva_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso dp.bari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno la società Ricorrente_3 S.r.l., esercente l'attività di “Fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico” afferenti in particolare il recupero di acque reflue, unitamente ai suoi due soci, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, impugnano l'avviso di accertamento n. TVF030404050/2024 (emesso all'esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza - Tenenza di Bitonto, i cui esiti sono confluiti nel processo verbale di constatazione redatto e consegnato in data 11 novembre 2024), avviso notificato il 16 aprile 2025 ed emesso, ai fini IRES, IRAP, IVA e RITENUTE, per l'anno di imposta 2018.
Resiste l'Ufficio. La vicenda di che trattasi ha ad oggetto una serie di fatture emesse in favore della Ricorrente_3 relative all'erogazione di presunti servizi di “assistenza presso impianti, guardiania, pulizia” ammontanti a circa 300 mila euro;
in particolare, tali fatture risultano emesse da due (delle tre) cooperative segnalate nell'ambito delle indagini penali di cui in atti, ovvero la Associazione_1 e la Associazione_2 (entrambe risultate delle cartiere all'esito di siffatte indagini).
In particolare, i verificatori constatavano che le fatture emesse dalle società cooperative sopra indicate, rispetto alle altre fatture passive contabilizzate dalla Ricorrente_3 S.r.l., erano prive, fatta eccezione per la presenza del relativo contratto/preventivo, di documentazione idonea a rilevarne effettività, certezza e determinatezza.
Con il suddetto ricorso si lamenta il difetto di motivazione e/o il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, laddove la società ricorrente, di contro, avrebbe prodotto documentazione (contratti,
DURC afferenti tali due società, dichiarazioni sostitutive, schede di lavorazione) che dimostrerebbe l'effettività delle prestazioni e la propria buona fede nonché il difetto di competenza funzionale: l'Ufficio infatti avrebbe emesso l'avviso di accertamento basandosi esclusivamente sul PVC della Guardia di Finanza, senza svolgere un'analisi autonoma.
In ogni caso, la società assume di avere agito in buona fede, verificando la regolarità dei fornitori e dimostrando la necessità di ricorrere a personale esterno per far fronte all'aumento delle commesse e alle emergenze operative.
Da ultimo, si contesta l'illegittimità delle sanzioni per violazione del d.lgs. 471/1997 e 472/97 in quanto l'Agenzia non avrebbe dimostrato la consapevolezza o il dolo della società contribuente, la quale era del tutto inconsapevole circa la presunta natura di “cartiera” della ditta fornitrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va disatteso.
In realtà l'Ufficio ha dimostrato: che l'avviso impugnato riproduce, in ogni caso, il contenuto essenziale del propedeutico accertamento ispettivo, per cui (giurisprudenza constante sul punto), non era necessario allegarlo all'avviso medesimo;
che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, la motivazione per relationem realizza solo una legittima
“economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente (cfr., per tutte, Corte di Cassazione, sentenza 6 agosto 2019, n. 20943), per cui siffatta forma di motivazione dell'avviso non presta il fianco ad alcuna critica;
che le suddette indagini – non sovvertite da alcun elemento di prova di segno contrario – hanno evidenziato la totale assenza sia per la Associazione_1 che per la Associazione_2 di veicoli, macchinari e beni strumentali di sorta, necessari per eseguire i servizi indicati nelle relative fatture, ovvero l'assenza di fatturati passivi afferenti alle prestazioni eseguite, l'assenza di personale qualificato per eseguire i servizi indicati nelle rispettive fatture, nonché l'assenza – sia da parte delle predette società emittenti che da parte della cliente (l'odierna ricorrente) – di documentazione di supporto ai servizi indicati in fattura.
Per cui sussistono elementi presuntivi idonei a corroborare l'assunto della oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali per cui è causa, non sussistendo dunque alcuna violazione del “nuovo” comma 5- bis aggiunto dalla L. n. 130/2022, all'articolo 7 del d. lgs. n. 546 del 1992
La società contribuente argomenta a più riprese la propria buona fede.
Esaminando le suddette censure di merito, si rileva in primis che secondo la S.C (v. Cass. n. 17260/2017):
- nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, la prova, il cui onere incombe all'Amministrazione, che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere tra altri soggetti, può ritenersi raggiunta se l'Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi — alla stregua degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 54, comma secondo,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — che possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi (idonei ad integrare una prova logica: «presunzione semplice» ex art. 2727 cod. civ.), per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero fornisca elementi probatori che — ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. c) e dell'art. 54, comma terzo, dei decreti indicati — dimostrino « in modo certo e diretto» la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione», spettando in tal caso al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. 18/12/2014, n. 26854; Cass. 07/02/2008, n. 2847; Cass. 19/10/2007, n. 21953; Cass.
11/06/2008, n. 15395);
- l'art. 39, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972 specificano al riguardo che la prova di cui è onerata l'Amministrazione può essere data anche attraverso «
i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti» (cfr. Cass. n. 26854 del 2014), senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica basata sui dati così raccolti, non potendosi un tale onere desumere nemmeno, in via interpretativa, sul piano sistematico, non conoscendo l'ordinamento tributario un generalizzato onere di procedere a preventivo contraddittorio endoprocedimentale;
- l'Amministrazione finanziaria, che contesti l'inesistenza delle operazioni poste a giustificazione di costi portati in deduzione dall'imponibile, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di «cartiera», l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) e, in caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti (ipotesi qui non ricorrente), la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (cfr. ex aliis Cass. 14/09/2016, n. 18118; Cass. 09/09/2016, n.
17818; Cass. 05/12/2014, n. 25778); per cui inconferenti risultano al riguardo i rilievi di parte ricorrente allegati agli atti di causa, non essendo in dubbio la (mera) regolarità contabile dell' operazione suddetta ed il pagamento “formale” (tramite bonifico) delle fatture per cui è causa.
Pertanto (v. in termini Cass. n. 449/2015) “qualora l'Amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica soggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione (Cass. 18767/2014, 23074/2012, 8132/2011). A tal fine non è però sufficiente dedurre la regolarità formale dell'operazione (e quindi ad esempio: la regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti;
l'avvenuta consegna della merce;
l'iscrizione degli operatori economici interessati nel registro delle imprese o l'esistenza di una loro sede), trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode fiscale posto in essere mediante, un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. 230744/2012, 17377/2009) e peraltro facilmente falsificabili (Cass.
12802/2011, 1950/2007). Pertanto, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della appropriata dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce di per sè - per la sua pregnanza dimostrativa - idoneo elemento sintomatico - dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poiché l'immediatezza dei rapporti tra cedente e cessionario induce ragionevolmente ad escludere, in via presuntiva, l'ignoranza incolpevole del cessionario, che dovrà perciò provare - in applicazione degli ordinari principi sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento
(art. 2697 cod. civ.) - di non essere a conoscenza dei fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era non il fatturante, ma altri (Cass. 6229/2013)”.
Sul punto v. da ultimo anche Cass. n. 25891 del 2023: “…..né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente (cfr. ad es. Sez. 5, n. 20059 del 24/09/2014, Rv. 632476.01).Più in particolare, con riferimento al requisito alla conoscenza o conoscibilità in capo al soggetto passivo dell'esistenza di una frode all'IVA, una sentenza di ampio respiro sistematico (Sez. 5, n. 20587 del 26/10/2018, dep. 2019, in motiv., parr.
1.3.4. ss., p. 8 ss.), in linea di continuità evolutiva rispetto al suddetto insegnamento, ha rilevato quanto segue:
“[…] se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo.
………Raggiunta la prova in questione, è quindi onere del contribuente dimostrare la propria buona fede, ossia di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto…”.
In altre parole (Cass. n. 25079/2023) in siffatte fattispecie, incombe sul contribuente la prova contraria – qui non fornita - di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giusto che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamento fiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012, causa C-80/11); nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma in coerenza con la Corte dell'Unione, che la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione e/o una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione, (sez. V, n. 5339 del 2020).
Parimenti, a confutazione delle suesposte obiezioni dalla ricorrente è stato ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 17335 del 2020) che “in tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite
C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture (Cass.Sez. 5,
Sentenza n. 5912 del 11/03/2010, Rv. 612148 - 01). In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in quella fattispecie ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di rettifica di dichiarazione IVA per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza tener conto che la merce proveniva da un'impresa diversa da quella figurante sulle fatture”.
Poco convincente è poi l'assunto apodittico (e, come tale, non provato) secondo il quale i maggiori ricavi conseguiti nel periodo d'imposta considerato (2018), siano effettivamente correlati proprio ai costi ripresi a tassazione con l'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, assume la ricorrente che essa si sarebbe vista “costretta” a rivolgersi a cooperative che avevano garantito la disponibilità di lavoratori “non qualificati” che fungessero da “sentinelle” nel caso di erroneo funzionamento dei (nuovi) macchinari utilizzati.
Orbene, a parte che non è stato fornito alcun riscontro documentale circa l'inesistenza di personale “non qualificato” in organico (anzi in ricorso vi è l'ammissione che in organico vi sono sempre stati almeno “tre” operai), vi è che, come congruamente osservato in replica dall'Ufficio, tale ragionamento difensivo è in ogni caso contraddetto dai due “preventivi/contratti” sottoscritti rispettivamente in data 2 febbraio 2017 e 2 luglio 2018 tra la cooperativa Società_1 e la Ricorrente_3 S.r.l. (esibiti nel corso delle operazioni di verifica, nonché allegati in atti), con i quali la prima ha presentato alla seconda un'offerta per il “servizio di assistenza al montaggio, assemblaggio e manutenzione su Vs. unità mobili di disidratazione”, impegnandosi nell'utilizzo di propri “macchinari, mezzi di trasporto” e assicurando “personale professionale e specializzato per il servizio di assistenza” (per cui si evince per tabulas che sarebbero stati impiegati lavoratori tutt'altro che “non qualificati”).
Parimenti inconferente è il richiamo della ricorrente ad un “DURC Regolare” in relazione alle cennate fornitrici, implicando esso verifiche contabili e contributive, ben diverse da quelle che qui rilevano e che sono state effettuate dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio.
Quanto alle “schede di lavorazione” prodotte, esse, a ben vedere, nulla di rilevante comprovano, specie ove si consideri che trattasi di documentazione proveniente dalla stessa ricorrente.
In ordine poi alle dichiarazioni sostitutive di notorietà rese da alcuni dipendenti dell'Acquedotto Pugliese e prodotte in atti, si osserva che tali documenti nulla di specifico comprovano in ordine alle prestazioni lavorative in tesi fornite da la Società_1 e la Società_2 Società_2, e comunque sono privi di concreta rilevanza probatoria, in quanto dette dochiarazioni risultano raccolte al di fuori del processo e del contraddittorio tra le parti.
Pertanto, alla luce del cennato coinvolgimento attivo e consapevole, desunto da indizi univoci e concordanti, della società ricorrente, anche il motivo finale di ricorso, inteso a reclamare l'eliminazione ovvero l'attenuazione delle sanzioni in forza della carenza dell'elemento psicologico, risulta privo di fondamento.
Quanto ai due soci sopra citati, attinti dall'avviso impugnato sotto il profilo della “omissione di ritenute su presunti utili extra-bilancio” nonché della “presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci, in ragione della ristretta base sociale”, si osserva che, nel caso di specie, trovandoci al cospetto di una società di capitali composta da due soli soci, vi è che odierni ricorrenti non hanno fornito la benché minima prova contraria circa l'omessa distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società: è noto che la giurisprudenza di legittimità, ritiene condivisibilmente la presunzione di distribuzione degli utili extra - contabili «non va corroborata da altri elementi indiziari;
in particolare non occorre che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11/08/2020, n. 16913)» (Corte di Cassazione, sentenza 4 novembre 2024, n.
28337; conforme: Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32843).
In conclusione, il ricorso è integralmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 30.1.2026
Il Presidente
Dott. Salvatore Casciaro
Il Giudice estensore dott. Pietro Mastrorilli
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente
MASTRORILLI PIETRO, OR
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1864/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - Partita_iva_Ricorrente_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso dp.bari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030404050-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno la società Ricorrente_3 S.r.l., esercente l'attività di “Fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico” afferenti in particolare il recupero di acque reflue, unitamente ai suoi due soci, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, impugnano l'avviso di accertamento n. TVF030404050/2024 (emesso all'esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza - Tenenza di Bitonto, i cui esiti sono confluiti nel processo verbale di constatazione redatto e consegnato in data 11 novembre 2024), avviso notificato il 16 aprile 2025 ed emesso, ai fini IRES, IRAP, IVA e RITENUTE, per l'anno di imposta 2018.
Resiste l'Ufficio. La vicenda di che trattasi ha ad oggetto una serie di fatture emesse in favore della Ricorrente_3 relative all'erogazione di presunti servizi di “assistenza presso impianti, guardiania, pulizia” ammontanti a circa 300 mila euro;
in particolare, tali fatture risultano emesse da due (delle tre) cooperative segnalate nell'ambito delle indagini penali di cui in atti, ovvero la Associazione_1 e la Associazione_2 (entrambe risultate delle cartiere all'esito di siffatte indagini).
In particolare, i verificatori constatavano che le fatture emesse dalle società cooperative sopra indicate, rispetto alle altre fatture passive contabilizzate dalla Ricorrente_3 S.r.l., erano prive, fatta eccezione per la presenza del relativo contratto/preventivo, di documentazione idonea a rilevarne effettività, certezza e determinatezza.
Con il suddetto ricorso si lamenta il difetto di motivazione e/o il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, laddove la società ricorrente, di contro, avrebbe prodotto documentazione (contratti,
DURC afferenti tali due società, dichiarazioni sostitutive, schede di lavorazione) che dimostrerebbe l'effettività delle prestazioni e la propria buona fede nonché il difetto di competenza funzionale: l'Ufficio infatti avrebbe emesso l'avviso di accertamento basandosi esclusivamente sul PVC della Guardia di Finanza, senza svolgere un'analisi autonoma.
In ogni caso, la società assume di avere agito in buona fede, verificando la regolarità dei fornitori e dimostrando la necessità di ricorrere a personale esterno per far fronte all'aumento delle commesse e alle emergenze operative.
Da ultimo, si contesta l'illegittimità delle sanzioni per violazione del d.lgs. 471/1997 e 472/97 in quanto l'Agenzia non avrebbe dimostrato la consapevolezza o il dolo della società contribuente, la quale era del tutto inconsapevole circa la presunta natura di “cartiera” della ditta fornitrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va disatteso.
In realtà l'Ufficio ha dimostrato: che l'avviso impugnato riproduce, in ogni caso, il contenuto essenziale del propedeutico accertamento ispettivo, per cui (giurisprudenza constante sul punto), non era necessario allegarlo all'avviso medesimo;
che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, la motivazione per relationem realizza solo una legittima
“economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente (cfr., per tutte, Corte di Cassazione, sentenza 6 agosto 2019, n. 20943), per cui siffatta forma di motivazione dell'avviso non presta il fianco ad alcuna critica;
che le suddette indagini – non sovvertite da alcun elemento di prova di segno contrario – hanno evidenziato la totale assenza sia per la Associazione_1 che per la Associazione_2 di veicoli, macchinari e beni strumentali di sorta, necessari per eseguire i servizi indicati nelle relative fatture, ovvero l'assenza di fatturati passivi afferenti alle prestazioni eseguite, l'assenza di personale qualificato per eseguire i servizi indicati nelle rispettive fatture, nonché l'assenza – sia da parte delle predette società emittenti che da parte della cliente (l'odierna ricorrente) – di documentazione di supporto ai servizi indicati in fattura.
Per cui sussistono elementi presuntivi idonei a corroborare l'assunto della oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali per cui è causa, non sussistendo dunque alcuna violazione del “nuovo” comma 5- bis aggiunto dalla L. n. 130/2022, all'articolo 7 del d. lgs. n. 546 del 1992
La società contribuente argomenta a più riprese la propria buona fede.
Esaminando le suddette censure di merito, si rileva in primis che secondo la S.C (v. Cass. n. 17260/2017):
- nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, la prova, il cui onere incombe all'Amministrazione, che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere tra altri soggetti, può ritenersi raggiunta se l'Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi — alla stregua degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 54, comma secondo,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — che possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi (idonei ad integrare una prova logica: «presunzione semplice» ex art. 2727 cod. civ.), per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero fornisca elementi probatori che — ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. c) e dell'art. 54, comma terzo, dei decreti indicati — dimostrino « in modo certo e diretto» la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione», spettando in tal caso al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. 18/12/2014, n. 26854; Cass. 07/02/2008, n. 2847; Cass. 19/10/2007, n. 21953; Cass.
11/06/2008, n. 15395);
- l'art. 39, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972 specificano al riguardo che la prova di cui è onerata l'Amministrazione può essere data anche attraverso «
i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti» (cfr. Cass. n. 26854 del 2014), senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica basata sui dati così raccolti, non potendosi un tale onere desumere nemmeno, in via interpretativa, sul piano sistematico, non conoscendo l'ordinamento tributario un generalizzato onere di procedere a preventivo contraddittorio endoprocedimentale;
- l'Amministrazione finanziaria, che contesti l'inesistenza delle operazioni poste a giustificazione di costi portati in deduzione dall'imponibile, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di «cartiera», l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) e, in caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti (ipotesi qui non ricorrente), la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (cfr. ex aliis Cass. 14/09/2016, n. 18118; Cass. 09/09/2016, n.
17818; Cass. 05/12/2014, n. 25778); per cui inconferenti risultano al riguardo i rilievi di parte ricorrente allegati agli atti di causa, non essendo in dubbio la (mera) regolarità contabile dell' operazione suddetta ed il pagamento “formale” (tramite bonifico) delle fatture per cui è causa.
Pertanto (v. in termini Cass. n. 449/2015) “qualora l'Amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica soggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione (Cass. 18767/2014, 23074/2012, 8132/2011). A tal fine non è però sufficiente dedurre la regolarità formale dell'operazione (e quindi ad esempio: la regolarità formale delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti;
l'avvenuta consegna della merce;
l'iscrizione degli operatori economici interessati nel registro delle imprese o l'esistenza di una loro sede), trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode fiscale posto in essere mediante, un'operazione soggettivamente inesistente (Cass. 230744/2012, 17377/2009) e peraltro facilmente falsificabili (Cass.
12802/2011, 1950/2007). Pertanto, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della appropriata dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce di per sè - per la sua pregnanza dimostrativa - idoneo elemento sintomatico - dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poiché l'immediatezza dei rapporti tra cedente e cessionario induce ragionevolmente ad escludere, in via presuntiva, l'ignoranza incolpevole del cessionario, che dovrà perciò provare - in applicazione degli ordinari principi sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento
(art. 2697 cod. civ.) - di non essere a conoscenza dei fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era non il fatturante, ma altri (Cass. 6229/2013)”.
Sul punto v. da ultimo anche Cass. n. 25891 del 2023: “…..né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente (cfr. ad es. Sez. 5, n. 20059 del 24/09/2014, Rv. 632476.01).Più in particolare, con riferimento al requisito alla conoscenza o conoscibilità in capo al soggetto passivo dell'esistenza di una frode all'IVA, una sentenza di ampio respiro sistematico (Sez. 5, n. 20587 del 26/10/2018, dep. 2019, in motiv., parr.
1.3.4. ss., p. 8 ss.), in linea di continuità evolutiva rispetto al suddetto insegnamento, ha rilevato quanto segue:
“[…] se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo.
………Raggiunta la prova in questione, è quindi onere del contribuente dimostrare la propria buona fede, ossia di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto…”.
In altre parole (Cass. n. 25079/2023) in siffatte fattispecie, incombe sul contribuente la prova contraria – qui non fornita - di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giusto che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamento fiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012, causa C-80/11); nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma in coerenza con la Corte dell'Unione, che la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione e/o una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione, (sez. V, n. 5339 del 2020).
Parimenti, a confutazione delle suesposte obiezioni dalla ricorrente è stato ripetutamente affermato (v. da ultimo Cass. n. 17335 del 2020) che “in tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite
C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture (Cass.Sez. 5,
Sentenza n. 5912 del 11/03/2010, Rv. 612148 - 01). In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in quella fattispecie ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di rettifica di dichiarazione IVA per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza tener conto che la merce proveniva da un'impresa diversa da quella figurante sulle fatture”.
Poco convincente è poi l'assunto apodittico (e, come tale, non provato) secondo il quale i maggiori ricavi conseguiti nel periodo d'imposta considerato (2018), siano effettivamente correlati proprio ai costi ripresi a tassazione con l'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, assume la ricorrente che essa si sarebbe vista “costretta” a rivolgersi a cooperative che avevano garantito la disponibilità di lavoratori “non qualificati” che fungessero da “sentinelle” nel caso di erroneo funzionamento dei (nuovi) macchinari utilizzati.
Orbene, a parte che non è stato fornito alcun riscontro documentale circa l'inesistenza di personale “non qualificato” in organico (anzi in ricorso vi è l'ammissione che in organico vi sono sempre stati almeno “tre” operai), vi è che, come congruamente osservato in replica dall'Ufficio, tale ragionamento difensivo è in ogni caso contraddetto dai due “preventivi/contratti” sottoscritti rispettivamente in data 2 febbraio 2017 e 2 luglio 2018 tra la cooperativa Società_1 e la Ricorrente_3 S.r.l. (esibiti nel corso delle operazioni di verifica, nonché allegati in atti), con i quali la prima ha presentato alla seconda un'offerta per il “servizio di assistenza al montaggio, assemblaggio e manutenzione su Vs. unità mobili di disidratazione”, impegnandosi nell'utilizzo di propri “macchinari, mezzi di trasporto” e assicurando “personale professionale e specializzato per il servizio di assistenza” (per cui si evince per tabulas che sarebbero stati impiegati lavoratori tutt'altro che “non qualificati”).
Parimenti inconferente è il richiamo della ricorrente ad un “DURC Regolare” in relazione alle cennate fornitrici, implicando esso verifiche contabili e contributive, ben diverse da quelle che qui rilevano e che sono state effettuate dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio.
Quanto alle “schede di lavorazione” prodotte, esse, a ben vedere, nulla di rilevante comprovano, specie ove si consideri che trattasi di documentazione proveniente dalla stessa ricorrente.
In ordine poi alle dichiarazioni sostitutive di notorietà rese da alcuni dipendenti dell'Acquedotto Pugliese e prodotte in atti, si osserva che tali documenti nulla di specifico comprovano in ordine alle prestazioni lavorative in tesi fornite da la Società_1 e la Società_2 Società_2, e comunque sono privi di concreta rilevanza probatoria, in quanto dette dochiarazioni risultano raccolte al di fuori del processo e del contraddittorio tra le parti.
Pertanto, alla luce del cennato coinvolgimento attivo e consapevole, desunto da indizi univoci e concordanti, della società ricorrente, anche il motivo finale di ricorso, inteso a reclamare l'eliminazione ovvero l'attenuazione delle sanzioni in forza della carenza dell'elemento psicologico, risulta privo di fondamento.
Quanto ai due soci sopra citati, attinti dall'avviso impugnato sotto il profilo della “omissione di ritenute su presunti utili extra-bilancio” nonché della “presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci, in ragione della ristretta base sociale”, si osserva che, nel caso di specie, trovandoci al cospetto di una società di capitali composta da due soli soci, vi è che odierni ricorrenti non hanno fornito la benché minima prova contraria circa l'omessa distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società: è noto che la giurisprudenza di legittimità, ritiene condivisibilmente la presunzione di distribuzione degli utili extra - contabili «non va corroborata da altri elementi indiziari;
in particolare non occorre che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11/08/2020, n. 16913)» (Corte di Cassazione, sentenza 4 novembre 2024, n.
28337; conforme: Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32843).
In conclusione, il ricorso è integralmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 30.1.2026
Il Presidente
Dott. Salvatore Casciaro
Il Giudice estensore dott. Pietro Mastrorilli