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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11451 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2657 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI Parte_1
AR RI FR presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
PA AL presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/02/2024 esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente il 18.11.2019 in Napoli dalla cui unione nasceva il figlio LD PA ( nato a
Napoli il 05.01.2020), che il matrimonio si era sfaldato a causa di incomprensioni ricorrenti sfociate nella reciproca intollerabilità della convivenza tra i coniugi, di essere titolare della società Di
Vicino Forini s.r.l.s., di non essere titolare di beni immobili, di essere titolare di un conto corrente bancario e, unitamente al figlio di una polizza assicurativa, che il resistente era titolare di un
1 assegno di disoccupazione essendo stato licenziato dalla società della ricorrente ove percepiva una retribuzione di 1.400,00 euro mensili,.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio,
l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre la determinazione di un assegno di mantenimento in favore del minore a carico del resistente di 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via Pietrarse n.53, il tutto con vittoria delle spese di lite.
In data 24.09.2024 si costituiva il resistente il quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale prevedendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e un calendario di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la determinazione di un contributo al mantenimento del minore di 300,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione del 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 26.09.2024 le parti comparivano personalmente e, all'esito del loro libero interrogatorio, il giudice Istruttore formulava la seguente proposta conciliativa: “ - affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle 15 fino alle 19, lo riaccompagnerà presso la residenza materna, e due fine settimana al mese dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno nonché alternativamente il minore trascorrerà con i genitori 24 dicembre -25 dicembre e 31 dicembre -1 gennaio, stessa cosa per i giorni Pasqua, il compleanno e onomastico il minore trascorrerà il pranzo con il papà e la cena con la madre;
la festa del papà con il padre e la festa della madre con la mamma a prescindere dal giorno in cui cadranno;
il compleanno del padre il minore lo trascorrerà con il papà e il compleanno della madre lo trascorrerà con la mamma;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà unitamente al minore;
- la madre presta il consenso al Parte_1 che il figlio raggiunga la residenza estiva del padre in San IC AR nel periodo continuativo di vacanza che il minore trascorrerà con il papà durante l'estate; allo stesso modo la madre è autorizzata a pernottare sulla barca dei nonni materni durante il suo periodo di vacanza estiva;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , l'importo mensile versato di CP_1 Parte_1
€ 300,00 (trecento/00) per il mantenimento del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle CP_1
2 eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e, a questo punto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione,
Con sentenza n. 8756/2024 del 04.10.2024 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite.
Con ordinanza del 04.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda cumulativa di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 14.10.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istruttore dichiarando congiuntamente di voler divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi.
Alla medesima udienza la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8756/2024 del 04.10.2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, si riportano le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi come da conclusioni congiunte delle parti “- affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle 15 fino alle 19, lo riaccompagnerà presso la residenza materna, e due fine settimana al mese dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno nonché alternativamente il minore trascorrerà con i genitori 24 dicembre -25 dicembre e 31 dicembre -1 gennaio, stessa cosa per i giorni Pasqua, il compleanno e onomastico il
3 minore trascorrerà il pranzo con il papà e la cena con la madre;
la festa del papà con il padre e la festa della madre con la mamma a prescindere dal giorno in cui cadranno;
il compleanno del padre il minore lo trascorrerà con il papà e il compleanno della madre lo trascorrerà con la mamma;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà unitamente al Parte_1 minore;
- la madre presta il consenso al che il figlio raggiunga la residenza estiva del padre in San
IC AR nel periodo continuativo di vacanza che il minore trascorrerà con il papà durante
l'estate; allo stesso modo la madre è autorizzata a pernottare sulla barca dei nonni materni durante il suo periodo di vacanza estiva;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
, l'importo mensile versato di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento del Parte_1 figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, il
[...]
resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali spese straordinarie secondo il CP_1
Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario, atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
18/11/2019 (atto n.23, parte II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2020 )
Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile);
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana SASSI Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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