Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15846 del 2025, proposto da MA LOfiore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Cinnirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo, 19;
contro
EZ Pa, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione alla valutazione dei titoli e conseguente esclusione dalla graduatoria di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato” indetto il 30/7/2025” dal Ministero della Giustizia tramite la Commissione Ripam.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EZ Pa, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. VA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,00 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 18 e n. 31, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- nel merito, preliminarmente, occorre dare atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento allo scrutinio del quiz n. 18: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di ‘propedeutico’: scolastico; introduttivo (risposta corretta per l’amministrazione); preliminare (risposta data dalla ricorrente)”, avendo l’amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua , come documentato dalla difesa erariale;
- quanto al quiz n. 31, (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ; a) X = NE IO, Y = MA b) X = nave, Y = dirigibile c) X = film, Y = commedia ), va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dalla candidata, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
- in virtù del riconoscimento in autotutela del maggior punteggio, la ricorrente raggiunge la soglia di idoneità e, pertanto, soddisfa la prova di resistenza, sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente compensazione integrale tra le parti delle spese, stante la reciproca soccombenza e l’attivazione tempestiva dell’Amministrazione in autotutela con riguardo al quiz n. 18;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LO | TA CO |
IL SEGRETARIO