Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 288/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 288/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: reddito: euro 3.676,00 (da dichiarazione ISEE)
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: non occupato reddito: nessun reddito dichiarato entrambi con l'Avv. Carlo Canal presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a NS (PD) il 16-6-1990 (anno 1990, Numero 3, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Casa Coniugale: Voglia l'Ill.mo sig. Giudice assegnare la casa coniugale sita a San PI MI (PD) in via Reoso n. 38/A alla sig.ra come da Parte_1 comune accordo dei coniugi;
Mantenimento: Nulla Voglia statuire l'Ill.mo sig. Giudice in merito al mantenimento dei coniugi essendo questi ultimi indipendenti ed autonomi pertanto non sussiste alcun obbligo di mantenimento reciproco.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-1-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 288/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a NS (PD) il 16-6-1990, Pt_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
2 di NS (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 12 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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