Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981.