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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3423/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il difensore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI MARINA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso i Controparte_1 difensori, rappresentato e difeso dall'avv. FREGA STEFANIA e dall'avv. PIERLORENZI UGO come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 30.9.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza: [pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni:] Controparte_1
1 “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene reciproca comunicazione;
PE 2) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Ancona, Via Tagliamento n.7 viene assegnata alla sig.ra Parte_1
PE che ci vivrà con le figlie minori e Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità: a week end alternati dal sabato mattina alle 9.00 fino alle 21,00 (22,00 nel periodo estivo) della domenica quando le riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre.
Nella settimana in cui il padre terrà le figlie nel week end, potrà inoltre tenerle un pomeriggio, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 16.00 sino alle 21,00 (nel periodo non scolastico dalla mattina sino alle 22,00) riaccompagnandole a casa dalla madre. Nella settimana in cui non le avrà nel weekend, le terrà con sé per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola alle 16.00 fino alle ore 21.00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre o, nel periodo non scolastico, fino alle 22,00.
I genitori concordano che all'uscita di scuola o delle attività extrascolastiche le minori possano essere prelevate dai nonni paterni e/o da persone di fiducia da loro indicate.
Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per 5 giorni da concordare con la madre entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze pasquali, le bambine trascorreranno, ad anni alternati, con un genitore la vigilia di pasqua ed il giorno di Pasqua mentre con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo.
Durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per 15 giorni, di cui non più di 7 consecutivi, nel periodo che sarà deciso di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 600,00 CP_1
(300,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul c/c della sig.ra
tale importo dovrà essere annualmente rivalutato sulla base della variazione degli Indici Pt_1
Istat.
6) Le spese straordinarie per le figlie minori, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo
Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona in vigore (Protocollo distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024), da intendersi qui integralmente trascritto, verranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 7) l'assegno unico Universale (ovvero altre eventuali forme di sostegno che dovessero essere riconosciute per Legge) verrà attribuito interamente ed esclusivamente alla sig.ra Pt_1
8) qualora il sig. dovesse vendere, con il consenso della sig.ra l'immobile di via CP_1 Pt_1
Tagliamento n. 7 e procurare alla stessa e alle figlie altra idonea abitazione, così riducendosi
l'impegno economico per la rata di mutuo, l'assegno di mantenimento per le figlie sarà di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia), fermo il resto;
9) Nulla hanno da pretendere le parti reciprocamente, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
10) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate”.”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.6.2025, ha adìto questo Tribunale, rappresentando: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Ancona in data 31.5.2015 con Controparte_1
PE
- che dall'unione sono nate due figlie, nata l'[...] e nata il [...]; Per_1
- che, anche a causa delle condotte del coniuge meglio descritte nel ricorso, sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso e con addebito al marito.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto nel giudizio ed ha espresso parere favorevole.
Si è costituito il quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla Controparte_1 separazione ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite alle figlie minori.
2. All'udienza del 30.9.2025, le parti sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, rinunciano ad ogni altra diversa domanda – in particolare la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito – fanno propria tale proposta e chiedono che la Pt_1 causa sia trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie”).
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno trovato un accordo, preso atto che l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno, rileva al riguardo che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico.
3 In particolare, va accolta la domanda di separazione, essendo dimostrati il venir meno dell'affectio coniugalis, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di una riconciliazione (per quanto dichiarato all'udienza dai coniugi).
Le condizioni concordate possono essere recepite sia per quanto riguarda l'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) e i rapporti delle stesse con il genitore non collocatario, sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze delle due minori.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate – segnatamente quelle riferite all'affidamento e ai rapporti con i genitori – risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori stesse.
Le parti – che risultano economicamente autosufficienti – hanno precisato di non avere nulla da pretendere per il proprio mantenimento, né sono state poste al Tribunale domande dal contenuto economico;
i coniugi hanno rinunciato ad ogni altra domanda (anche istruttoria) e in particolare la sig.ra ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
il Collegio è pertanto esonerato Pt_1 dallo scrutinio di ogni ulteriore questione.
4. Le spese del presente procedimento, come concordato in atti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in ANCONA il 31/05/2014, atto trascritto al n. 27, parte 2, serie A, anno 2014 dei registri degli atti di matrimonio del comune di ANCONA,
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra riportate.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3423/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il difensore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI MARINA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso i Controparte_1 difensori, rappresentato e difeso dall'avv. FREGA STEFANIA e dall'avv. PIERLORENZI UGO come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 30.9.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza: [pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni:] Controparte_1
1 “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene reciproca comunicazione;
PE 2) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Ancona, Via Tagliamento n.7 viene assegnata alla sig.ra Parte_1
PE che ci vivrà con le figlie minori e Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori con le seguenti modalità: a week end alternati dal sabato mattina alle 9.00 fino alle 21,00 (22,00 nel periodo estivo) della domenica quando le riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre.
Nella settimana in cui il padre terrà le figlie nel week end, potrà inoltre tenerle un pomeriggio, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 16.00 sino alle 21,00 (nel periodo non scolastico dalla mattina sino alle 22,00) riaccompagnandole a casa dalla madre. Nella settimana in cui non le avrà nel weekend, le terrà con sé per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola alle 16.00 fino alle ore 21.00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre o, nel periodo non scolastico, fino alle 22,00.
I genitori concordano che all'uscita di scuola o delle attività extrascolastiche le minori possano essere prelevate dai nonni paterni e/o da persone di fiducia da loro indicate.
Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per 5 giorni da concordare con la madre entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze pasquali, le bambine trascorreranno, ad anni alternati, con un genitore la vigilia di pasqua ed il giorno di Pasqua mentre con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo.
Durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per 15 giorni, di cui non più di 7 consecutivi, nel periodo che sarà deciso di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 600,00 CP_1
(300,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul c/c della sig.ra
tale importo dovrà essere annualmente rivalutato sulla base della variazione degli Indici Pt_1
Istat.
6) Le spese straordinarie per le figlie minori, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo
Tribunale Ancona/Ordine Avvocati Ancona in vigore (Protocollo distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024), da intendersi qui integralmente trascritto, verranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 7) l'assegno unico Universale (ovvero altre eventuali forme di sostegno che dovessero essere riconosciute per Legge) verrà attribuito interamente ed esclusivamente alla sig.ra Pt_1
8) qualora il sig. dovesse vendere, con il consenso della sig.ra l'immobile di via CP_1 Pt_1
Tagliamento n. 7 e procurare alla stessa e alle figlie altra idonea abitazione, così riducendosi
l'impegno economico per la rata di mutuo, l'assegno di mantenimento per le figlie sarà di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia), fermo il resto;
9) Nulla hanno da pretendere le parti reciprocamente, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
10) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate”.”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.6.2025, ha adìto questo Tribunale, rappresentando: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Ancona in data 31.5.2015 con Controparte_1
PE
- che dall'unione sono nate due figlie, nata l'[...] e nata il [...]; Per_1
- che, anche a causa delle condotte del coniuge meglio descritte nel ricorso, sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso e con addebito al marito.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto nel giudizio ed ha espresso parere favorevole.
Si è costituito il quale, non negando la crisi coniugale, non si è opposto alla Controparte_1 separazione ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle visite alle figlie minori.
2. All'udienza del 30.9.2025, le parti sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, rinunciano ad ogni altra diversa domanda – in particolare la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito – fanno propria tale proposta e chiedono che la Pt_1 causa sia trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie”).
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno trovato un accordo, preso atto che l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno, rileva al riguardo che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico.
3 In particolare, va accolta la domanda di separazione, essendo dimostrati il venir meno dell'affectio coniugalis, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di una riconciliazione (per quanto dichiarato all'udienza dai coniugi).
Le condizioni concordate possono essere recepite sia per quanto riguarda l'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) e i rapporti delle stesse con il genitore non collocatario, sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze delle due minori.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate – segnatamente quelle riferite all'affidamento e ai rapporti con i genitori – risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori stesse.
Le parti – che risultano economicamente autosufficienti – hanno precisato di non avere nulla da pretendere per il proprio mantenimento, né sono state poste al Tribunale domande dal contenuto economico;
i coniugi hanno rinunciato ad ogni altra domanda (anche istruttoria) e in particolare la sig.ra ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
il Collegio è pertanto esonerato Pt_1 dallo scrutinio di ogni ulteriore questione.
4. Le spese del presente procedimento, come concordato in atti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in ANCONA il 31/05/2014, atto trascritto al n. 27, parte 2, serie A, anno 2014 dei registri degli atti di matrimonio del comune di ANCONA,
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra riportate.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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