Articolo 1 della Legge 29 gennaio 1934, n. 274
Articolo 2
Versione
18 marzo 1934
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno, Possedimenti e Colonie alla Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.


Entrata in vigore il 18 marzo 1934