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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1233.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Commentari • 17
- 1. La novazioneDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 27 giugno 2025 · 21.704025
[…] Il legislatore del 1942 ha dedicato alla novazione gli artt. 1230 – 1233 del Codice civile, ma l'istituto è strettamente collegato ad altri strumenti e modelli contrattuali, e la sua piena comprensione richiede un'analisi approfondita dei suoi presupposti, dei suoi effetti e dei suoi rapporti con figure affini. […] In altri termini, la nuova obbligazione nasce priva degli elementi accessori della vecchia, a meno che le parti non convengano diversamente. L'art. 1233 del Codice civile, tuttavia, precisa che “se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, […]
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Giurisprudenza • 75
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/10/2024, n. 15978Provvedimento: […] Parimenti la Controparte_1 è priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice nella narrativa dell'atto di citazione – e, comunque, non reiterata nelle conclusioni dell'atto – avente ad oggetto il risarcimento del danno subito, sia a titolo di responsabilità contrattuale (ex art. 1233 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per l'omessa ripetizione delle somme corrisposte.Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- art. 2033 c.c.·
- ripetizione indebito·
- arricchimento senza causa·
- responsabilità extracontrattuale·
- legittimazione attiva e passiva·
- art. 2041 c.c.·
- reintestazione quote sociali·
- indebito oggettivo·
- indebito soggettivo