Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1172 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Murdaca e Sebastiano Paolo Romeo, con i quali
è elettivamente domiciliato in Ardore (RC), Via Vallone Salice snc
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia operativa CP_1
Resistente
OGGETTO: mancato pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo
Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. n. 18/1980);
- che, all'esito del procedimento, il C.T.U. lo ha riconosciuto meritevole del beneficio richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa
(15/05/2017);
- che l' ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, CP_1
c.p.c. (R.G. n. 2290/2021), che è stato rigettato;
- che, in data 11/09/2023, ha notificato all'ente resistente il decreto di omologa secondo le conclusioni rassegnate dal consulente;
- che, con provvedimento del 31/01/2024, l' ha comunicato che CP_2
non avrebbe provveduto al pagamento della prestazione per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi del DL 269/2003;
- che ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento per un importo complessivo di € 43.269,61.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento;
b) Condannare l Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento, per come previsto dalle vigenti norme di legge, dalla data del 01.06.2017 (mese successivo a quello di presentazione della domanda) per come poco sopra indicato;
c) Condannare l in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 3
c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, la rituale notifica del verbale di visita medica, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è fondato e va accolto.
L' fonda le proprie difese sulla circostanza che il solo decreto di CP_1
omologa non determina la nascita di un diritto soggettivo alla prestazione, in quanto contiene soltanto un accertamento dell'esistenza del requisito sanitario.
Sulla base di tale premessa, l' eccepisce che, al momento della CP_2
presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., era interamente maturato il termine semestrale di decadenza dall'azione, in quanto il verbale del
20/06/2019 è stato spedito in data 27/06/2019 ed è stato notificato per
“compiuta giacenza” in seguito a regolare di Avviso di Giacenza del
06/07/2018 (restituito all il 07/08/2018) e che, on ogni caso, la CP_2
domanda volta alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento non è accoglibile in quanto non vi è prova che l'invalido non sia stato ricoverato in strutture a carico dello Stato.
Orbene, giova premettere che l'art. 38, comma 1 D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 111/2011, ha inserito, nel Codice di procedura civile, l'art. 445 bis, che prevede l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, quale condizione di procedibilità.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice, con l'ausilio di un CTU, accerta il possesso del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle 4
prestazioni e, ove le parti non contestino le conclusioni del CTU, emette il decreto di omologa.
In caso contrario, se vi sono contestazioni avverso le quali, entro il termine di trenta giorni, è stato depositato formale dissenso, nei successivi trenta giorni la parte interessata può instaurate giudizio di merito, ai sensi del comma 6 dell'art 445 bis.
Dopo l'emissione del decreto di omologa, il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' procede alla verifica dei CP_1
requisiti c.d. “socio-economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa
(ma anche la sentenza emessa ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c.) venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Orbene, come emerge dalla giurisprudenza consolidata della suprema
Corte di Cassazione, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., il giudice deve preliminarmente verificare il possesso degli ulteriori requisiti, di natura socio economica, in assenza dei quali la domanda di accertamento tecnico preventivo è inammissibile (Sez.
6 - L, Ordinanza n.
2587 del 05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021).
Conseguentemente, il giudicante che si è pronunciato nel giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., ha operato un preliminare controllo sul possesso dei requisiti socioeconomici da parte dell'interessato (il quale procede, di regola, a dichiararli in sede giurisdizionale), sulle condizioni di procedibilità, quali la presentazione della domanda amministrativa e sul rispetto del termine semestrale di decadenza dall'azione, decorrente dalla notifica del verbale sanitario.
Nondimeno, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce altresì che: “Il giudice, 5
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Ciò significa che, ove nessuna delle parti presenti contestazioni entro il termine di trenta giorni, il giudice emette il decreto di omologa, definito “non impugnabile”, dal momento che la possibilità di formulare contestazioni si colloca in un momento anteriore all'emissione del decreto di omologa (entro il termine di trenta giorni fissato dal giudice al termine delle operazioni peritali).
Conseguentemente, ove non venga proposto formale dissenso entro il termine di trenta giorni, la fase di accertamento tecnico preventivo può dirsi definitivamente conclusa, con conseguente intangibilità delle conclusioni formulate dal CTU.
Del resto, la non impugnabilità del decreto di omologa appare ragionevole ove si consideri che l'interessato, entro i termini legislativamente previsti, non ha contestato le conclusioni del CTU sulle quali l'omologa stessa si fonda.
Logico corollario di tale premessa è la conclusione che la dichiarazione di dissenso (ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 445 bis c.p.c.) può avere ad oggetto non solo le conclusioni formulate dal CTU, ma anche gli aspetti 6
preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale (necessaria ai fini della verifica dell'interesse ad agire) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati.
Ne discende che, qualora non venga formulata apposita dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni legislativamente previsto,
l'accertamento sanitario cristallizzato nel decreto di omologa non è più contestabile, con la precisazione che il decreto di omologa non è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.
Qualora, invece, una delle parti, entro i termini legislativamente previsti, contesti la possibilità del giudice di omologare l'accertamento sanitario, si apre un procedimento ordinario, che impone alla parte che abbia formulato il dissenso di intraprendere, entro il successivo termine di trenta giorni, un procedimento secondo il rito ordinario, specificando i motivi dell'opposizione (Cass. n. 8932 del 2015; Cass., sent. n. 2249 del 2016).
Alla luce di tale ricostruzione, cui questo giudicante aderisce, qualora l' intenda far valere ragioni di dissenso di qualsivoglia natura, anche CP_1
diverse dal profilo strettamente medico legale, deve depositare dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni, assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., contestando le conclusioni del C.T.U. sia pure sotto il profilo della loro inutilizzabilità ai fini del riconoscimento della prestazione, per poi proporre ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c.., instaurando un procedimento secondo il rito ordinario.
Nella specie, l' nel corso del procedimento per accertamento CP_1
tecnico preventivo, ha presentato dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni, reiterando le eccezioni già superate dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo con riferimento alla decadenza dall'azione, per superamento del termine semestrale per proporre la stessa, decorrente dalla notifica del verbale sanitario. 7
Con sentenza del 6/09/2023, emessa da quetso Tribunale, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. promosso dall è stato rigettato, con CP_1
conseguente conferma delle conclusioni formulate dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, con la seguente motivazione: “Ed invero già nella fase di accertamento tecnico il precedente istruttore ha avuto modo di precisare che ”…ritenuta non provata la notifica del verbale di visita, posto che sull'avviso di ricevimento allegato non è indicato né il nome del destinatario né il suo indirizzo e che non vi è alcuna prova della trasmissione del verbale per giunta non prodotto dall' CP_1
Orbene è il caso di osservare che tali contestazioni non sono state confutate dall'opponente nel presente giudizio. L'Istituto continua a non provare che la raccomandata nr. 66548143778-7, nella ricevuta di ritorno, sia indirizzata al (e ciò non si rileva neanche dall'ESITO Parte_1
DI SPEDIZIONE allegato dall'istituto). Ed ancor più importante non vi è prova che alla predetta raccomandata sia stato anche unito il verbale della
Commissione Medica (quale oggetto dell'impugnazione) poiché anche in fase di opposizione non risulta allegato alla lettera di accompagnamento”.
Orbene, il giudizio ordinario ex art. 445 bis comma 6 c,p.c. si conclude con una sentenza che è inappellabile ma che è ricorribile in Cassazione, secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti: “la sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art.
111 Cost., ma ricorribile per cassazione con l'ordinario strumento processuale di cui all'art. 360 c.p.c., il cui comma 1° espressamente assoggetta a ricorso per cassazione non solo le sentenze d'appello, ma anche quelle pronunciate in unico grado, come quella in esame, atteso che l'art. 445 bis ult. co. c.p.c. dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma precedente” (Cass. N. 12332/2015).
Tuttavia, nella specie, l' non ha provato di aver proposto ricorso CP_1 8
in Cassazione avverso la sentenza con la quale il ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc è stato rigettato.
Conseguentemente, è preclusa all' la possibilità di far valere, in CP_1
questa sede, la questione relativa alla decadenza dall'azione giudiziaria.
In ogni caso, entrando nel merito delle eccezioni formulate dall' , CP_1
dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione, non si evince la prova della notifica del verbale di visita in quanto, sull'avviso di ricevimento allegato, recante la dicitura “compiuta giacenza” non è indicato né il nome del destinatario né il suo indirizzo e che non vi è alcuna prova della trasmissione del verbale che, neanche nel corso del presente giudizio, è stato prodotto (dal momento che l si è limitato a produrre una lettera di accompagnamento, CP_1
recante il codice di raccomandata riportato sulla ricevuta ma dal quale non può evincersi il contenuto del verbale e la prova della trasmissione dello stesso).
Pertanto, l'eccezione di decadenza è infondata.
Perimenti infondata è l'eccezione, genericamente formulata nella memoria di costituzione, secondo cui non vi è prova che l'invalido non sia stato ricoverato in strutture a carico dello Stato.
Orbene, dopo l'emissione del decreto di omologa (o dopo l'emissione della sentenza ex art. 445 bis comma 6 c,p.c.) il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' procede alla verifica dei requisiti c.d. “socio- CP_1
economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ritiene, dunque, il giudicante che tale verifica non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato della richiesta di compilazione del modello “AP70”.
Infatti, una simile interpretazione tradirebbe la ratio legis, posta a 9
fondamento dell'introduzione dell'art. 445 bis, volto a garantire una immediata tutela in materia di invalidità civile, circostanza che impone all'amministrazione di apprestare una tutela effettiva entro il termine di 120 giorni.
Il termine di 120 giorni non può considerarsi sospendibile per il periodo necessario all'acquisizione del modello AP 70, in quanto ciò finirebbe con l'aggravare l'attività istruttoria dell'ente, che dovrebbe procedere, mediante raccomandata a.r. (che non risulta non inviata nel caso che ci occupa) a richiedere la compilazione del modello all'interessato.
Nondimeno, giova rimarcare che il decreto di omologa, come la sentenza resa ai sensi dell'art. 445 bis sesto comma, non costituisce titolo esecutivo, per cui, trascorsi i prescritti 120 giorni, l'interessato non potrebbe intraprendere un'azione esecutiva, ma, al massimo, potrebbe agire, come l'odierna parte ricorrente nel presente giudizio, con un giudizio di merito o con una ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i ratei non pagati.
Pertanto, si ritiene che, una volta emesso il decreto di omologa (o la sentenza ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., sesto comma), si debbano privilegiare indagini d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza del requisito socioeconomico, in luogo della richiesta del modello AP 70.
Nel caso che ci occupa, oggetto di accertamento non è un requisito di natura reddituale, considerata la natura della prestazione oggetto di giudizio, ossia l'indennità di accompagnamento, in ordine alla quale, con sentenza del
6/09/2023, che ha recepito le conclusioni del CTU, è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimamente il conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Nello specifico, l'indennità di accompagnamento non può essere concessa a coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituti, oppure percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 10
Orbene, come emerge dalla giurisprudenza consolidata della suprema
Corte di Cassazione, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., il giudice deve preliminarmente verificare il possesso degli ulteriori requisiti, di natura socio economica, in assenza dei quali la domanda di accertamento tecnico preventivo è inammissibile (Sez.
6 - L, Ordinanza n.
2587 del 05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021).
Conseguentemente, il giudicante che si è pronunciato, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., ha operato un preliminare controllo sul possesso dei requisiti socioeconomici da parte dell'interessato, il quale procede, di regola, a dichiararli in sede giurisdizionale.
Pertanto, per quel che qui rileva, ritiene il giudicante che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, all'esito di un giudizio ai sensi dell'art. 445 bis che abbia operato un vaglio preliminare, accertando il possesso del requisito sanitario, possa prescindersi dalla richiesta del modello AP70 per l'auto certificazione dei ricoveri.
Nel caso che ci occupa, l' non ha neanche allegato di aver CP_1
chiesto l'invio del modello AP 70.
Inoltre, l' , sotto questo profilo, non risulta aver mosso alcuna CP_1
censura nelle opportune sedi, ossia nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Ed invero, per quel che qui rileva, ritiene il giudicante che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, all'esito di un giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. che abbia accertato il possesso del requisito sanitario, possa prescindersi dalla richiesta del modello AP70 per l'auto certificazione dei ricoveri.
Premettendo che l' , alla luce di quanto argomentato, avrebbe CP_1
potuto procedere alla verifica dei requisiti socio economici e, nella specie, degli eventuali ricoveri in strutture pubbliche, anche senza richiedere il modello AP 70, l' non ha né dimostrato né allegato di aver richiesto CP_2 11
tale modello alla ricorrente, mediante raccomandata a.r., ma semplicemente non ha liquidato la prestazione, in seguito alla notifica della sentenza emessa all'esito del giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., né in seguito all'introduzione del presente giudizio.
Nondimeno, in data 5/05/2025, parte ricorrente ha depositato, a mezzo del procuratore costituito, una dichiarazione di non ricovero, dal mese di maggio 2017.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento in favore del ricorrente dalla data del 01.06.2017 (mese successivo a quello di presentazione della domanda)
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell con distrazione in favore dei CP_1
difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1172 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento riconosciuta per invalidi civili, dalla data del dalla data del 01.06.2017 (mese successivo a quello di presentazione della domanda), oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 20/05/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci