Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2025, proposto da
ND RE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini - Settore Sistema e Sviluppo Economico Suap, non costituito in giudizio;
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio eletto presso lo studio LA LE in Casalecchio Di Reno, via Mazzini 9;
per l'annullamento
- della nota prot. 363701 del 16 ottobre 2024 del SUAP del Comune di Rimini, con la quale veniva dichiarata improcedibile la comunicazione di incremento limiti emissivi trasmessa dalla ND RE S.p.A. ai sensi dell’art. 44, comma 1 quinquies , d.lgs. 259 del 2003 di un impianto preesistente;
- della nota prot. n. 0391409 del 6 novembre 2024 del Comune di Rimini di conferma dell’improcedibilità della comunicazione di incremento limiti emissivi ai sensi dell’art. 44, comma 1 quinquies , d.lgs. 259 del 2003 prot. 361013 del 15 ottobre 2024;
- per quanto di interesse, degli artt. 3, comma 3, e 9, commi 1 e 3, del “Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 15 dicembre 2022, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disposizione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 9 che vieta la presentazione di istanze (anche di mera riconfigurazione di impianti esistenti) durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale (90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi annuali, fissato nel 30 settembre di ogni anno);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In attesa della rideterminazione definitiva dei “valori soglia” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 2023, la ND RE ha depositato una comunicazione ex art. 44, comma 1 quinquies , del d.lgs. n. 259 del 2003 per procedere all’aumento dei limiti fissati.
L’istanza è stata, però, dichiarata improcedibile dal Comune, richiamando l’art. 3, comma 3 del Regolamento comunale secondo il quale: “ le nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazione degli impianti sono consentite solo nei siti e nelle aree individuate nella Mappa delle localizzazioni vigente ” e l’art. 9, comma 3, dello stesso regolamento, secondo cui “ l’Amministrazione comunale valuta i programmi annuali entro novanta giorni successivi al termine di presentazione e durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni e/o riconfigurazioni ”.
Nonostante ND abbia chiarito che la comunicazione si riferiva a un impianto preesistente, il richiesto riesame è stato negato con il provvedimento che è stato, quindi, impugnato, deducendo:
1. illegittimità dell’art. 9, comma 3, del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 101 del 15 dicembre 2022 e violazione dell’art. 8, comma 6 della legge n. 36 del 2001, nonché violazione del divieto di aggravamento del procedimento. La disposizione regolamentare avrebbe dovuto essere intesa nel senso che, nel caso di presentazione dell’istanza durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale (novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi annuali, fissato al 30 settembre di ogni anno solare), quest’ultima non avrebbe dovuto essere qualificata come improcedibile, ma avrebbe dovuto essere valutata alla luce della disciplina e del piano in vigore al 30 settembre, pena l’illegittimo blocco dell’attività degli operatori per ben tre mesi;
2. illegittimità dell’art. 9, commi 1 e 3 del regolamento comunale, non potendo il Comune subordinare gli interventi di implementazione della rete alla previa presentazione di un programma annuale delle installazioni, con conseguente violazione del codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del motivo di ricorso con cui la ricorrente ha censurato l’ultimo periodo del comma 3 dell'art. 9 del previgente Regolamento, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata tale previsione regolamentare soppressa per effetto delle modifiche apportate al Regolamento comunale dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 5 dicembre 2024. Anche l’art. 3, comma 3 del regolamento sarebbe stato modificato superando le censure dedotte.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato come il piano in vigore al momento della domanda prevedesse già l’impianto (già realizzato), nonché il suo ammodernamento, quindi non avrebbero potuto trovare applicazione le disposizioni regolamentari richiamate dal Comune.
Inoltre, non può ritenersi sussistere l’improcedibilità del motivo di ricorso con cui è stato censurato l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 9 del previgente regolamento, in quanto lo stesso è stato modificato solo dopo l’adozione dell’atto impugnato (in tal senso Cons. Stato, sentenza n. 1162/2025).
In ogni caso non sussisterebbe la necessità del procedimento autorizzatorio, in quanto si tratterebbe solo di un ammodernamento dell’impianto esistente.
Utile, al fine della definizione della controversia, sarebbe, infine, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, il deposito del parere positivo di ARPAE, che ha affermato che “Le modifiche proposte sono state verificate e risultano conformi ai disposti normativi e ai limiti di legge.”.
Il Comune si è, invece, difeso sostenendo che, sebbene per interventi della tipologia di quello oggetto dell’impugnato provvedimento il legislatore abbia previsto un regime amministrativo semplificato (“esclusiva comunicazione”), ciò non pregiudicherebbe il rigore e il controllo che, in una materia così delicata in ragione dei connessi risvolti di tutela della salute, l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire in collaborazione con l'Agenzia Regionale competente.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità introdotta dall’Amministrazione resistente.
La sopravvenuta modifica del regolamento, infatti, non ha fatto venire meno l’interesse alla definizione del ricorso avverso la dichiarazione di improcedibilità della comunicazione oggetto di impugnazione, la cui legittimità deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento della domanda o comunque dell’adozione del provvedimento. Al contrario, essa ha, semmai, confermato come la previsione previgente fosse illegittimamente in contrasto con la legge (tanto da essere modificata).
La modifica del regolamento operata dal Comune fa, però, venire meno l’interesse all’annullamento del regolamento parimenti impugnato con il ricorso in esame, essendo stata espunta dall’ordinamento la disposizione censurata in quanto ritenuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dell’operatore di telefonia odierno ricorrente.
Ciò premesso, il ricorso merita positivo apprezzamento, in quanto non solo il sito de quo era già presente nella Mappa delle localizzazioni approvata dal Comune di Rimini sulla scorta del Piano di sviluppo W3 relativo all’anno 2024, ma, sempre nel Piano di Sviluppo approvato, ND RE si era premurata di specificare (con affermazione mai contestata dal Comune) che gli impianti esistenti sarebbero stati “oggetto di riconfigurazione per adeguamento a nuove tecnologie e per l’utilizzo delle frequenze assegnate a ND RE”.
La modifica richiesta era, quindi, da ritenersi sicuramente inclusa entro la previsione del piano in vigore nel 2024 e proprio in ragione di ciò deve concludersi per l’illegittima declaratoria dell’improcedibilità della relativa domanda, che il Comune ha fondato su di una pretesa violazione dell’art. 9, comma 3 del regolamento comunale in realtà non sussistente, in quanto l’avvenuta presentazione dell’istanza nel periodo di adeguamento annuale del piano non poteva comunque precludere l’attuazione di una previsione del piano già vigente e non oggetto di modificazione.
Diversamente opinando, infatti, il piano annuale non avrebbe la durata di un anno, ma di nove mesi, essendo preclusa la sua attuazione negli ultimi tre mesi dell’anno.
In ogni caso, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 9 del regolamento comunale - ora espunta, ma applicata nell’adozione dell’atto impugnato - secondo la quale “ Durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni e/o riconfigurazioni ” non poteva comunque trovare applicazione nella fattispecie, atteso che la disposizione di legge sovraordinata ha assentito l’incremento delle emissioni sulla scorta di una mera comunicazione. ND RE s.p.a. non ha, dunque, presentato, né avrebbe dovuto formulare, una domanda di installazione o riconfigurazione. Ne deriva la mancanza del presupposto per l’applicazione della disposizione.
Pertanto, il ricorso merita positivo apprezzamento e l’impugnata dichiarazione di improcedibile della SCIA deve essere annullata, ripristinandone l’efficacia, tenuto conto anche del fatto che è stato accertato come gli effetti dell’intervento siano rispettosi della legge (cfr. il parere positivo di ARPAE).
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile nella parte in cui è volto alla caducazione della disposizione di cui all’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 9 del Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettormagnetici;
- lo accoglie nella parte restante e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO