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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 413/2025 promossa da:
( ) nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VC), Via Cesare Battisti n. 4/A, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Chivasso, Via
Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato ( ), CO C.F._2
Servente ( ) che la rappresentano e difendono in forza di delega in calce al C.F._3 presente atto e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 011.911.30.21 e/o all'indirizzo e-mail : e Email_1 Email_2
-ricorrente-
C O N T RO
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._4
D'Ale, via Don Evasio n. 9, rappresentato e difeso dalle Avvocate Paola Giovanna Berni (codice fiscale
– PEC: e Veronica Di Nasso (codice fiscale C.F._5 Email_3
– P.E.C.: , presso il cui studio in Torino (TO), Corso C.F._6 Email_4
pagina 1 di 4 Re Umberto n. 64 è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale alle liti depositata nel fascicolo telematico.
resistente
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 19 giugno 2025 nei seguenti termini:
1) Il figlio minore CO viene affidato in modo esclusivo alla madre, SI.ra , presso cui Parte_1 avrà residenza ed abitazione principale.
2) Il figlio minore CO, in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, potrà incontrare e frequentare il padre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con il medesimo, ai propri impegni scolastici ed extra scolastici ed agli impegni lavorativi del genitore. Durante le vacanze invernali CO trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Idem per i giorni di Pasqua e Pasquetta. CO trascorrerà le festività infrasettimanali, gli eventuali ponti ed i compleanni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre ciascuna delle parti potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno indipendentemente dal calendario ordinario. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) da concordare con l'altra parte entro il 31 maggio di ogni anno. Sono comunque fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, purché nel rispetto delle eSIenze e dei desideri di CO.
3) Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio CO, versando entro il Parte_3 giorno cinque di ogni mese l'importo di Euro 100,00 - diconsi cento- (rivalutabili annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo D'Intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
pagina 2 di 4 preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così provvede: Parte_1 Parte_3
DISPONE CHE il figlio minore CO sia affidato in modo esclusivo alla madre, SI.ra , Parte_1 presso cui avrà residenza ed abitazione principale.
DISPONE CHE il figlio minore CO, in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, potrà incontrare e frequentare il padre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con il medesimo, in conformità con i propri impegni scolastici ed extra scolastici e con gli impegni lavorativi del genitore. Durante le vacanze invernali CO trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Analogamente per i giorni di Pasqua e Pasquetta. CO trascorrerà le festività infrasettimanali, gli eventuali ponti ed i compleanni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre ciascuna delle parti potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno indipendentemente dal calendario ordinario. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) da concordare con l'altra parte entro il 31 maggio di ogni anno. Saranno comunque fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, purché nel rispetto delle eSIenze e dei desideri di CO.
DISPONE CHE contribuisca al mantenimento del figlio CO, versando entro il giorno Parte_3 cinque di ogni mese l'importo di Euro 100,00 (rivalutabili annualmente in base alle variazioni dell'indice
Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo D'Intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE CHE l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1 pagina 3 di 4 Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di conSIlio, il 1° luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 413/2025 promossa da:
( ) nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VC), Via Cesare Battisti n. 4/A, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Chivasso, Via
Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato ( ), CO C.F._2
Servente ( ) che la rappresentano e difendono in forza di delega in calce al C.F._3 presente atto e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 011.911.30.21 e/o all'indirizzo e-mail : e Email_1 Email_2
-ricorrente-
C O N T RO
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._4
D'Ale, via Don Evasio n. 9, rappresentato e difeso dalle Avvocate Paola Giovanna Berni (codice fiscale
– PEC: e Veronica Di Nasso (codice fiscale C.F._5 Email_3
– P.E.C.: , presso il cui studio in Torino (TO), Corso C.F._6 Email_4
pagina 1 di 4 Re Umberto n. 64 è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale alle liti depositata nel fascicolo telematico.
resistente
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: affidamento della prole e mantenimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso in modo congiunto come da note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 19 giugno 2025 nei seguenti termini:
1) Il figlio minore CO viene affidato in modo esclusivo alla madre, SI.ra , presso cui Parte_1 avrà residenza ed abitazione principale.
2) Il figlio minore CO, in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, potrà incontrare e frequentare il padre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con il medesimo, ai propri impegni scolastici ed extra scolastici ed agli impegni lavorativi del genitore. Durante le vacanze invernali CO trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Idem per i giorni di Pasqua e Pasquetta. CO trascorrerà le festività infrasettimanali, gli eventuali ponti ed i compleanni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre ciascuna delle parti potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno indipendentemente dal calendario ordinario. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) da concordare con l'altra parte entro il 31 maggio di ogni anno. Sono comunque fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, purché nel rispetto delle eSIenze e dei desideri di CO.
3) Il SI. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio CO, versando entro il Parte_3 giorno cinque di ogni mese l'importo di Euro 100,00 - diconsi cento- (rivalutabili annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo D'Intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letti gli atti del procedimento;
preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
pagina 2 di 4 preso atto del visto del P.M.;
ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguata a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che, pertanto, sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta dei minori (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che non occorre stabilire in punto spese trattandosi di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni congiunte di e così provvede: Parte_1 Parte_3
DISPONE CHE il figlio minore CO sia affidato in modo esclusivo alla madre, SI.ra , Parte_1 presso cui avrà residenza ed abitazione principale.
DISPONE CHE il figlio minore CO, in considerazione dell'età, della maturità e della capacità di autodeterminarsi, potrà incontrare e frequentare il padre liberamente, in base agli accordi che prenderà direttamente con il medesimo, in conformità con i propri impegni scolastici ed extra scolastici e con gli impegni lavorativi del genitore. Durante le vacanze invernali CO trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Analogamente per i giorni di Pasqua e Pasquetta. CO trascorrerà le festività infrasettimanali, gli eventuali ponti ed i compleanni ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, mentre ciascuna delle parti potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno indipendentemente dal calendario ordinario. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non consecutivi) da concordare con l'altra parte entro il 31 maggio di ogni anno. Saranno comunque fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, purché nel rispetto delle eSIenze e dei desideri di CO.
DISPONE CHE contribuisca al mantenimento del figlio CO, versando entro il giorno Parte_3 cinque di ogni mese l'importo di Euro 100,00 (rivalutabili annualmente in base alle variazioni dell'indice
Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo D'Intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE CHE l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1 pagina 3 di 4 Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Vercelli, in camera di conSIlio, il 1° luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
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