Articolo 1390 del Codice civile
Articolo 1389Articolo 1391
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19 aprile 1942
Art. 1390.

(Vizi della volonta').

Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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