(Vizi della volonta').
Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.
[…] Ma vi è di più! Ai sensi dell'art. 1390 c.c. si enuncia che "se il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il negozio sarà annullabile solo se era viziata la volontà del rappresentato."
Leggi di più…[…] Vero però che a rilevare è la volontà del rappresentante, per questo il codice ha previsto (art. 1390 C.C.) che, se quando conclude un contratto la sua volontà è viziata (errore, violenza, dolo), il negozio è annullabile, a meno che i vizi non riguardano elementi voluti dal rappresentato. […]
Leggi di più…[…] Il punto di partenza nella formulazione dell'art 161 dell'attuale codice civile è costituito dall'art. 1390 del codice civile francese, il quale, nel testo in lingua italiana per il Regno d'Italia Napoleonico, prescrive: «Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate». […]
Leggi di più…[…] Il punto di partenza nella formulazione dell'art 161 dell'attuale codice civile è costituito dall'art. 1390 del codice civile francese, il quale, nel testo in lingua italiana per il Regno d'Italia Napoleonico, prescrive: «Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate». […]
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